T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-09-2011, n. 7408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame e con i successivi motivi aggiunti la società ricorrente – la quale aveva alla procedura aperta indetta dalla Consip per la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività IP in favore delle pubbliche Amministrazioni suddivisa in due lotti e risultando aggiudicataria del secondo lotto – ha impugnato l’aggiudicazione definitiva del primo dei lotti in questione intervenuta a favore di Telecom Italia.

Si è costituita Consip spa la quale ha confutato analiticamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali chiedendone il rigetto.

Si è costituita Telecom Italia spa, la quale ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame nonchè l’infondatezza delle censure ivi dedotte, ed ha infine proposto ricorso incidentale contestando la mancata esclusione dalla gara de qua della società ricorrente.

Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 15.07.2011 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente – viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione"

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un’immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato, in primis il Collegio osserva che con atto depositato in data 13.7.2011, notificato alle parti resistenti, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.

Nulla per le spese stante la mancata opposizione alla richiesta di compensazione avanzata in tal senso dalla odierna istante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il ricorso indicato in epigrafe, dà atto della rinuncia allo stesso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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