Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 17-08-2011) 22-08-2011, n. 32799 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 27 gennaio 2011 la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico del 29 maggio 2008, ha sostituito la pena detentiva di 14 giorni di arresto, già inflitta a C. S., congiuntamente a quella di Euro 400,00 di ammenda, per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, con l’ammenda di Euro 3.500,00 rideterminando, pertanto, la pena complessiva in quella di Euro 3.900,00 di ammenda, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza il C., tramite il difensore, ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 135 cod. pen., in relazione all’art. 2 c.p., giacchè, al tempo del commesso reato, il (OMISSIS), il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive era computato calcolando Euro 38,00, o frazioni di Euro 38,00, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva, secondo un criterio più favorevole al reo rispetto a quello più recentemente introdotto di Euro 250,00, o frazione di Euro 250,00, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Motivi della decisione

3. Il motivo di ricorso è fondato.

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2 c.p., comma 3, che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, dep. 22/11/1995, Siciliano, Rv. 202870).

Ne consegue che il principio del favor rei trova attuazione anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62, che, modificando l’art. 135 cod. pen., ha elevato da Euro 38,73 (equivalenti a L. 75.000) – già previsti in sostituzione del precedente importo di L. 25.000 dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1 – ad Euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva il criterio in base al quale si effettua, in virtù del richiamo al suddetto art. 135 operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 53 il calcolo della sanzione sostitutiva.

Nella fattispecie, quindi, risultando il fatto commesso il (OMISSIS) e non depenalizzato alla stregua della più recente modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 1, (accertato tasso alcolemico dell’imputato superiore a 0,8 grammi per litro), doveva essere applicato il più favorevole criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 cod. pen., nel testo all’epoca vigente, prendendo a base della conversione, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3, la somma di Euro 38,00 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di Euro 38,73, con l’eliminazione dei decimali fin dall’inizio dell’operazione di conversione da L. in Euro (conforme, su quest’ultimo punto, Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, dep. 07/12/2004, Romeo, Rv. 229257).

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l, potendo questa Corte procedere alla correzione meramente aritmetica della sanzione pecuniaria da applicare in sostituzione di quella detentiva di giorni quattordici di arresto, secondo il predetto criterio di ragguaglio di Euro 38,00 per ogni giorno e, quindi, nella misura di Euro 532,00 di ammenda, che, sommata alla congiunta pena dell’ammenda già determinata in Euro 400,00, comporta la pena complessiva di Euro 932,00 di ammenda (e non di Euro 1.332,00 secondo la richiesta delle parti che, per mero errore di calcolo, hanno addizionato alla sanzione di Euro 932,00, già comprensiva dell’originaria ammenda, l’importo di quest’ultima pari ad Euro 400,00).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che stabilisce in complessivi Euro 932,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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