Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale B.M. e M. N. furono condannati alla pena di giustizia in quanto riconosciuti colpevoli del delitto ex art. 489 c.p. per aver fatto uso di carte di identità e patenti di guida, apparentemente emesse dallo Stato della Croazia, ma in realtà falsificate.

Con il ricorso, il difensore deduce inosservanza di legge.

I due inizialmente furono perseguiti per il delitto ex artt. 477, 482 e 489 c.p.. Trattandosi però di reato evidentemente commesso all’estero, in assenza della condizione di procedibilità ex art. 10 c.p., è stato arbitrariamente ritenuto il solo delitto ex art. 489 c.p., che però, nel caso in esame, costituisce un mero post factum non punibile.

Motivi della decisione

Ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso ( art. 489 c.p.), è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perchè commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato.

Il principio appena enunciato (ASN 2007079490-RV 235701) si riferisce a una fattispecie nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all’ingresso nello Stato.

Questa Corte annullò con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva riqualificato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., la originaria imputazione di uso di documento di identità contraffatto, per poi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Del tutto "sovrapponibile" il caso in esame.

Per la ragione sopra esposta, i ricorsi meritano di essere rigettati.

I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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