Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con circolare n. 81 del 16.12.1998 della Direzione Centrale Organizzazione Risorse Umane dell’INAIL è stato reso noto che sulla G.U. del 15.12.1998 era stato pubblicato per estratto il bando della selezione, indetta dall’INAIL stesso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di 92 incarichi (poi elevati a 96) di II livello dirigenziale al personale sanitario dell’area medicolegale, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’Accordo del 14.4.1997, attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11.10.1996.
In tale bando erano tra l’altro previsti, come requisiti di ammissione, l’iscrizione all’Albo professionale dei medici e un’anzianità di servizio di 10 anni presso strutture sanitarie pubbliche, di cui almeno 7 -antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande- prestati presso l’INAIL, ovvero 7 anni di anzianità presso l’INAIL e la specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro. Per i titoli di studio era poi prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti di cui 3,50 per la "specializzazione medicina legale o medicina del lavoro" e 1,50 "per ogni altra specializzazione".
2. All’esito della selezione (cui l’istante, Dott. A.P., in servizio con la qualifica di Aiuto medicoLegale presso la sede INAIL di Savona, ha chiesto di partecipare con domanda del 12.1.1999 dichiarando tra l’altro "di essere in possesso del diploma di specializzazione in MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA") è stata approvata la relativa graduatoria di merito, con dichiarazione dei 96 vincitori primi graduati (giusta determinazione del Direttore Centrale INAIL 22.11.2000), mentre al ricorrente è stato attribuito, in detta graduatoria, il punteggio complessivo 14,29 (di cui 1,50 per la specializzazione posseduta) con collocazione al 177° posto.
3. Successivamente il ricorrente -che era stato ammesso con riserva alla ripetuta procedura in quanto sospeso cautelarmente dal servizio in attesa della definizione di giudizio penale pendente nei suoi confronti- ha chiesto la ricostruzione della carriera (a seguito della definitiva "assoluzione con formula piena da tutte le vicende giudiziarie che avevano determinato l’istituto della sospensione") con rifacimento, quanto alla ripetuta selezione, della relativa graduatoria ed attribuzione dei punti mancanti per gli ultimi due anni di servizio (1997/98) originariamente non valutati (per sospensione dal servizio stesso ai sensi dell’art. 50 del R.O.P.) ed attribuzione altresì di 3,50 punti per la specializzazione.
In data 29.9.2004 la Commissione ha rivalutato la posizione del ricorrente ai fini dell’esito della selezione per l’assegnazione degli incarichi in questione ed ha quindi attribuito all’interessato ulteriori due punti per il periodo di servizio, mentre ha disatteso la richiesta di valutazione della specializzazione con il maggior punteggio di 3,5 (in luogo di quello di 1,50 già attribuito) sul rilievo (sostanzialmente ribadito poi nella nota INAIL 16.3.2005) che l’interessato "non è risultato in possesso né della specializzazione in "medicina legale" né di quella in "medicina del lavoro" (per le quali era previsto il punteggio, secondo la previsione del bando, di punti 3,5) bensì della specializzazione in "medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica".
In conseguenza di tale rivalutazione, l’INAIL, con determinazione n. 249 del 5.10.2004, ha approvato la nuova graduatoria della selezione di cui trattasi in cui al ricorrente è stato attribuito il maggior punteggio di 16,29 con passaggio dalla 177° alla 150° posizione di graduatoria, utile per l’attribuzione dell’incarico, che gli è stato quindi conferito (nota INAIL n. 370 del 25.2.2005), "di II livello dirigenziale dell’area medica di medicina legale presso la Sede di Cremona, con connesso inquadramento nella II fascia funzionale", a decorrere agli effetti sia giuridici che economici "dal 4 febbraio 2003, data dell’ultimo scorrimento di graduatoria, riguardante medici collocatisi fino al 152° posto".
4. Avverso le suddette determinazioni è insorto tuttavia il Dott. P. con il ricorso di cui in epigrafe, assumendo che la ricostruzione della sua posizione è stata parziale, poiché al ricorrente stesso sarebbe spettata l’attribuzione di punti 3,50 (e non 1,50) per il diploma di specializzazione posseduto in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del DPR n. 484/1987, il quale stabilisce che "ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità" ed avendo a questo proposito sancito, il DM 22.1.1999, che il Diploma di Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica è equivalente a quello di Medicina del Lavoro.
Ha dedotto quindi violazione del predetto art. 10 e del DM 22.1.1999, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, soggiungendo poi, con motivi aggiunti, che in applicazione del principio dell’equipollenza il bando (altrimenti illegittimo) deve intendersi integrato con la previsione normativa che individua il titolo equipollente (quello posseduto appunto dall’istante) rispetto a quelli indicati dal bando stesso.
L’INAIL, costituito in giudizio, ha motivatamente chiesto il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 20.6.2011, ha insistito per il suo accoglimento.
5. Ciò posto, premette anzitutto il Collegio che la controversia all’esame appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo in contestazione, ai fini della tutela di interessi legittimi, una procedura concorsuale selettiva (logicamente e temporalmente antecedente l’attribuzione vera e propria dell’incarico dirigenziale) aperta a soggetti non necessariamente incardinati nell’Amministrazione che ha indetto la procedura stessa, svolgentesi con assegnazione di punteggi, formazione di una graduatoria di merito e proclamazione dei vincitori secondo l’ordine della graduatoria medesima (cfr. CdS, V, n. 4414 del 10.8.2007; vedi anche CdS, VI, n. 3556 del 16.6.2006).
6. Preliminarmente, ritiene altresì il Collegio di poter soprassedere dall’approfondimento della natura meramente confermativa, o meno, della valutazione in contestazione (in relazione all’originaria graduatoria formalizzata nel 2000 in cui la specializzazione del ricorrente era già stata valutata con il medesimo punteggio di 1,5), e dal profilo (non chiarito dal ricorrente) dell’esistenza, o meno, di un effettivo interesse al ricorso (avuto riguardo alla circostanza che i due punti in più rivendicati porterebbero comunque l’istante a posizionarsi al posto n. 100 della graduatoria e quindi comunque oltre la 96° posizione utile in relazione ai posti originariamente assegnati).
Il ricorso infatti, ad avviso del Collegio, è comunque manifestamente infondato nel merito (per questo motivo potendosi anche prescindere dall’integrazione del contraddittorio), alla stregua delle seguenti considerazioni.
7. L’impugnativa del Dott. P. si fonda esclusivamente sulla mancata equiparazione, da parte dell’Amministrazione, in sede di rivalutazione dei titoli posseduti, della specializzazione in "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" (cui è stato attribuito il punteggio di 1,5) alla specializzazione in Medicina del Lavoro, prevista come valutabile dal bando con il punteggio di 3,5.
Peraltro, il bando della procedura è stato formato e pubblicato nel mese di dicembre 1998 ed il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 14 gennaio 1999. L’istante ha presentato la sua domanda (con indicazione e produzione dei titoli da valutare) entro il prescritto suddetto termine. Ora, è bensì vero che l’art. 10 comma 3 del DPR n. 484/97 prevede che ai fini della valutazione, per i candidati al secondo livello dirigenziale dei profili del ruolo sanitario, dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della Sanità. E tuttavia è anche vero che tale principio va contemperato, per esigenze di certezza, uniformità e parità di valutazione, con il principio generale, valido per le procedure concorsuali e selettive in genere, secondo il quale i titoli e i requisiti concorsuali sono quelli stabiliti dal bando (o in quest’ultimo traslati mediante riferimento alla normativa in quel momento applicabile) e posseduti, con le caratteristiche che ne postulano una determinata valutazione, alla data di scadenza della domanda di ammissione alla selezione.
8. Ebbene, nel caso di specie, il bando prevedeva che il punteggio di 3,5 fosse attribuito unicamente alle specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro. Al momento della formulazione del bando stesso ed anche al momento della scadenza del termine perentorio (14.1.1999) di presentazione delle domande di ammissione alla selezione in questione, la equipollenza delle discipline, ex art. 10 comma 3 del DPR n. 484/1997, era stabilita dal DM 30 gennaio 1998, in base al quale, nell’area della sanità pubblica, punto 3, la disciplina di "medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" era considerata "valevole per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera" (sotto il profilo dell’equipollenza a Medicina del Lavoro quanto a servizi prestati) ma non "per la verifica e valutazione delle specializzazioni".
Sul punto si evidenzia, d’altra parte, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente e che il Collegio condivide, il riconoscimento della equipollenza di un titolo di studio rispetto a quello previsto dal bando di concorso, deve essere anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, avendo il riconoscimento di equipollenza efficacia costitutiva, non retroattiva, e non meramente ricognitiva della valenza del titolo di studio stesso (cfr. CdS, VI, n. 908 del 22.12.1983; n. 149 del 14.2.1994; n. 843 del 20.6.1996; V, n. 3707 del 21.6.2006).
Né la Commissione, nella fattispecie che ne occupa, avrebbe in ipotesi potuto ritenere, già con riferimento alla normativa vigente al momento del bando, i titoli in questione equipollenti, dato che l’equipollenza dei titoli di studio di cui trattasi (specializzazioni) può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (cd equipollenza formale) e pertanto non è consentito alla P.A. di effettuare una "valutazione sostanziale" determinando per suo conto l’equipollenza a prescindere dalla relativa statuizione normativa (vedi sul tema CdS, VI, n. 4994/2009).
9. Non rileva, pertanto, nel caso in esame, il fatto che successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con DM 22.1.1999, pubblicato sulla G.U. il 9.2.1999, sia stata riconosciuta l’equipollenza del titolo di studio posseduto dal ricorrente con la specializzazione in medicina del lavoro. Legittimamente, infatti, in ossequio ai principi di certezza e di par condicio caratterizzanti le procedure concorsuali, l’Amministrazione si è attenuta ai punteggi per le specializzazioni secondo quanto previsto dal bando (quest’ultimo d’altra parte legittimo in quanto riproducente la normativa vigente all’epoca della sua pubblicazione), non tenendo conto delle modifiche al regime di equipollenza apportate successivamente al bando stesso e alla scadenza del termine per le domande di partecipazione. D’altra parte, si consideri, a comprova della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che se in una procedura concorsuale del genere di quella cui ha partecipato il ricorrente, i titoli dovessero essere valutati dalle Commissioni non già con stabile riferimento alle previsioni del bando (e della normativa di cui esso ha fatto applicazione) ma con riferimento alle possibili modifiche dell’equipollenza che dovessero via via sopravvenire nel corso della procedura, si verificherebbero evidenti violazioni dei principi di par condicio e di certezza delle valutazioni concorsuali.
In base alle esposte considerazioni, il proposto ricorso e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti, ma la peculiarità della questione trattata induce il Collegio a compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, respinge lo stesso.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.