Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18.5.01 G.M. conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Viterbo M.A. per sentir dichiarare la nullità dell’atto di precetto per L. 3.698.701 notificatogli il 28.07.00 ad istanza della convenuta, eccependo l’illegittimità delle richieste relative agli importi di L. 1.090.564 per spese di un precedente precetto e di L. 510.000 per onorario e deducendo di aver corrisposto acconti per L. 500.000.
La convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e rilevando che la prima somma era dovuta, in quanto in forza del precedente precetto era stata iniziata l’esecuzione con un pignoramento negativo.
Rigettata l’opposizione con sentenza n. 1305/01/ il G. proponeva appello avverso tale sentenza, mentre la M. si costituiva chiedendone il rigetto.
Con sentenza pubblicata il 9.9.02 il Tribunale di Viterbo, accogliendo l’appello, riduceva ad Euro 495,80 l’importo delle somme precettate.
Avverso tale sentenza ha quindi proposto ricorso per cassazione la M., affidandosi a due motivi, mentre il G. ha resistito con controricorso, depositando anche una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato l’art. 95 c.p.c., omettendo di considerare che il procedimento esecutivo si era regolarmente concluso con il pignoramento risultato negativo.
Con il secondo motivo lamenta invece omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, avendo giustificato, da un lato, la fondatezza dell’appello sull’art. 95 epe, che presuppone comunque l’inizio dell’esecuzione, e precisando, dall’altro, che il precetto sarebbe divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c., per non essere stata iniziata nei termini l’esecuzione.
1. Il primo motivo è infondato.
Ed invero, premesso che a norma dell’art. 491 c.p.c. "l’espropriazione forzata si inizia, con il pignoramento", il quale – secondo il successivo art. 492 c.p.c., comma 1, – "consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi", è evidente che il pignoramento negativo, a seguito della richiesta del creditore di pignorare i beni del debitore e dell’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario che non si rinvengono beni da assoggettare al vincolo pignoratizio, non può affatto integrare l’inizio del processo esecutivo.
Consegue da quanto sopra osservato che nella specie debba escludersi che il Tribunale di Viterbo non abbia correttamente applicato la disposizione dell’art. 95 c.p.c., la quale, statuendo che le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, non può certamente trovare applicazione nel caso di pignoramento negativo, nel quale – come si detto – non può ravvisarsi l’inizio dell’esecuzione.
La sopravvenuta inefficacia del precetto del 28.3.2000 per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta, dunque, che le spese del precetto ormai perento restino a carico dell’intimante, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi il principio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 epe e richiamato, per il caso dell’estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 c.p.c., comma ultimo, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
2. Anche il secondo motivo non è fondato.
Non si riscontra, infatti, nella sentenza impugnata il vizio motivazionale denunciato dalla ricorrente.
Ed invero, si rileva che la decisione gravata, argomentando dalla sopravvenuta inefficacia del precetto del 28.3.00 per decorrenza del termine di cui all’art. 481 c.p.c., ne ha tratto, in modo assolutamente corretto sul piano logico-giuridico, la conclusione circa l’inapplicabilità dell’art. 95 c.p.c. per la parte in cui addossa al debitore esecutato le spese del processo esecutivo.
Deve, dunque, assolutamente escludersi che il Tribunale sia incorso in alcuna contraddittorietà nel porre a fondamento della sua decisione le due norme sopra citate, correttamente interpretate sia singolarmente che l’una in funzione dell’altra.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 845,00, di cui Euro 745,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.