Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30572 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5-10-1987 D.C.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo la Di Felice Paolo e Figli s.a.s., per sentir dichiarare risolto, per gravi difetti di verniciatura, il contratto di vendita dell’auto Ibiza acquistata nell’aprile del 1985, con conseguente restituzione del prezzo corrisposto e risarcimento danni. In via subordinata, l’attore chiedeva la riduzione del prezzo di acquisto, in ragione del diminuito valore commerciale della vettura.

Nel costituirsi, la convenuta eccepiva la prescrizione della proposta azione di garanzia, deducendo, comunque, di aver già manifestato la sua disponibilità alla eliminazione dei vizi.

Con sentenza in data 14-11-2000 il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il D.C..

Con sentenza depositata l’8-2-2005 la Corte di Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame, condannava la convenuta a pagare al D. C. la somma di Euro 1.171,57, oltre rivalutazione ed interessi.

In motivazione, il giudice del gravame rilevava che, per effetto del riconoscimento dei vizi e dell’impegno a provvedere alla relativa eliminazione, a carico della venditrice era sorta una nuova ed autonoma obbligazione di facere, il cui inadempimento comportava il diritto dell’acquirente ad ottenere, a titolo risarcitorio, la somma necessaria per la eliminazione dei difetti di verniciatura dell’auto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Di Felice Paolo e Figli s.a.s., sulla base di cinque motivi.

Il D.C. non ha svolto alcuna attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1495, 1362 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo che, per effetto della disponibilità manifestata alla eliminazione dei vizi, la venditrice avesse assunto un’obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c..

Con il secondo motivo la società D.F. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1182, 1218, 2222 e 1665 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’affermazione secondo cui l’esatto adempimento dell’obbligazione al facere assunta dalla venditrice avrebbe imposto a tale società di ritirare la vettura danneggiata presso il D.C. e di restituirla a quest’ultimo riparata dai difetti di verniciatura.

Sostiene che, data la natura della prestazione, la stessa doveva essere eseguita presso il domicilio del debitore o, comunque, presso una struttura attrezzata indicata dal debitore stesso.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1218 c.c., nonchè dell’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza, a carico del debitore, dell’obbligo accessorio di prelevare la vettura presso il domicilio del creditore. Sostiene che, poichè l’adempimento della prestazione richiedeva, come riconosciuto dalla Corte di Appello, la cooperazione del creditore, nell’invito a portare l’auto presso la carrozzeria De.La., rivolto dalla De.Fe. al D.C., era ravvisabile, ai sensi dell’art. 1217 c.c., l’intimazione a ricevere la prestazione e a porre in essere gli atti necessari da parte del creditore per renderla possibile. Deduce che il contegno tenuto dal D.C., il quale non ha accettato di portare la macchina presso la carrozzeria indicata dalla concessionaria, appare ingiustificato, e che il giudice di merito non si è curato di definire la rilevanza di tale comportamento.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1230 e 1375 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, non avendo il giudice del gravame tenuto conto della non conformità del contegno del creditore all’onere di cooperazione imposto dalla buona fede nella esecuzione del contratto.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, con un’affermazione incidentale e sovrabbondante, ha ritenuto che il carrozziere indicato dalla concessionaria "non doveva" essere quello ufficialmente riconosciuto dalla Seat.

2) Il primo motivo è privo di fondamento.

E’ vero che, secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, invocato dalla ricorrente, in tema di compravendita l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sè non da vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.); e che solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi da luogo ad una novazione oggettiva (Cass. Sez. Un. 21-6-2005 n. 13294).

Dall’enunciato principio, tuttavia, non è lecito trarre le conseguenze volute dalla ricorrente.

Come è stato già chiarito da questa Corte, infatti, alla luce delle precisazioni contenute nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, deve ritenersi che, in tema di compravendita, l’impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), pur non dando di per sè vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c.; con la conseguenza che, ove il compratore, anzichè chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell’esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell’obbligazione originaria e la prescrizione – venuta meno la regola "eccezionale" dell’art. 1495 c.c. – decorre secondo l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. 14-1- 2011 n. 747).

Nel caso in esame, pertanto, il fatto che, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello, l’attore non abbia accolto l’invito della concessionaria De.Fe. a portare l’auto presso la carrozzeria de.La. ai fini della sua riparazione, non consente di ritenere che tra le parti sia stato raggiunto un accordo diretto alla sostituzione di un nuovo rapporto a quello originario di garanzia.

Pur essendo rimasta in vita tale garanzia, peraltro, l’acquirente ben poteva far valere in giudizio l’inadempimento della venditrice all’obbligo di eliminare i vizi della cosa consegnata, dalla stessa spontaneamente assunto; e tale azione, per le ragioni esposte, deve ritenersi svincolata dai termini di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. e soggiace all’ordinaria prescrizione decennale.

Correttamente, di conseguenza, la Corte di Appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essendo stata l’azione giudiziale proposta abbondantemente entro il termine di dieci anni dalla data dell’acquisto della vettura (aprile del 1985).

2) Il secondo motivo è fondato.

Giova rammentare che, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 1 quando il luogo dell’adempimento di un’obbligazione non sia determinato dalla convenzione o dagli usi, ai fini della sua individuazione assume rilevanza la natura della prestazione. Ciò posto, si osserva che, in considerazione della natura della prestazione, l’obbligo di provvedere alla eliminazione dei vizi di verniciatura di una vettura che, come nel caso in esame, risulti perfettamente marciante, va adempiuto nel luogo in cui deve essere effettuata la riparazione e, quindi, nel luogo in cui esista una struttura dotata di locali idonei e delle apparecchiature necessarie.

Nella specie, il giudice del gravame non si è attenuto a tale principio, in quanto, nell’affermare che l’obbligazione assunta dalla venditrice avrebbe imposto a detta società di ritirare la vettura danneggiata presso il D.C. e di restituirla a quest’ultimo riparata dai difetti di verniciatura, ha finito con il far coincidere il luogo dell’adempimento dell’obbligazione in parola con quello del domicilio del creditore.

3) Anche gli altri motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, appaiono meritevoli di accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

La Corte di Appello, pur dando atto che l’adempimento della prestazione assunta dalla venditrice richiedeva la cooperazione del creditore, non potendo la De.Fe. entrare in altro modo nella disponibilità del veicolo, ha affermato che il solo comportamento esigibile da parte del creditore era quello di porre l’auto a disposizione della concessionaria; e che, pertanto, il fatto che il D.C. non avesse accettato di portare la macchina presso il carrozziere indicatogli dalla Di.Fe., non poteva valere a porre in mora il creditore ed a liberare da ogni responsabilità la debitrice (art. 1206 c.c.). Il tutto in base al presupposto che l’esatto adempimento dell’obbligazione in questione avrebbe richiesto che la De.Fe. si facesse carico di ritirare la vettura danneggiata presso il D.C. e di restituirla a quest’ultimo riparata dai difetti di verniciatura.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito appare erroneo sul piano logico e giuridico, non essendo sostenibile, in considerazione del dovere di cooperazione gravante sul creditore ai fini dell’attuazione dell’obbligazione, nonchè dei principi di correttezza e di buona fede ai quali deve essere improntato il comportamento delle parti, che la venditrice, per adempiere la sua prestazione di eliminazione dei vizi di verniciatura, dovesse farsi carico di prelevare l’auto presso il domicilio dell’acquirente:

l’obbligo di cooperazione facente capo al creditore richiedeva, al contrario, che quest’ultimo si rendesse parte attiva per mettere la vettura, perfettamente integra e in grado di circolare, nella materiale disponibilità della debitrice.

Il giudice del gravame, pertanto, non poteva ritenere la convenuta inadempiente per non aver provveduto al ritiro della vettura presso il domicilio del creditore; ma avrebbe dovuto valutare, agli effetti previsti dell’art. 1206 c.c. e segg., se nell’invito rivolto dalla venditrice all’acquirente a portare la vettura presso la carrozzeria De.La. per la riparazione fosse ravvisabile un atto di costituzione in mora, e se il rifiuto del creditore potesse o meno ritenersi giustificato da motivi legittimi, alla stregua dei parametri della correttezza e della buona fede. Il tutto tenendo conto del principio di diritto secondo cui, in materia di obbligazioni di fare, in base al disposto dell’art. 1217 c.c., il creditore è costituito in mora mediante intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile; con la precisazione che, ai fini dell’intimazione, non è richiesto l’impiego di forme solenni, essendo sufficiente un qualunque atto che contenga un’inequivoca manifestazione della volontà di rendere la prestazione (Cass. 30-8- 2004 n. 17322).

4) Per le ragioni esposte s’impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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