Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, del 06.12.2007, di condanna di D.P.D., per il reato di circonvenzione di incapace in danno di S.C., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 250,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:
a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in punto di prova dello stato di infermità e deficienza psichica della persona offesa S.S.. Nell’affermare la sussistenza dello stato di deficienza psichica dell’anziana signora, la Corte territoriale si è riportata alla motivazione della sentenza del Tribunale che si basava esclusivamente sull’esame testimoniale della persona offesa, sulle considerazioni del Giudice Tutelare, sulle movimentazioni dei depositi bancari. Le dichiarazioni della parte lesa sono contraddittorie, avendo in un primo momento la S. negato l’istigazione del D.P. a trasferire i conti correnti presso altra banca e comunque sono dichiarazioni congruamente motivate, sì da escludere il sospetto di una deficienza psichica, e non riscontrate da altri elementi probatori di uno stato di deficienza psichica. Sul valore delle dichiarazioni raccolte dal giudice tutelare la Corte di merito ha fatto mero rinvio alla valutazione del Tribunale tralasciando la valutazione delle censure espresse nell’atto di appello. La Corte ha dedotto la conoscenza dello stato di deficienza psichica della parte lesa dal patto di non produzione degli interessi ma il giudizio è falsato dalla mancata considerazione sia della libertà di stipulare sia dal sentimento di affetto che la parte lesa nutriva per l’imputato e la sua convivente. b) Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in punto di valutazione delle prove:
deduce il ricorrente che la valutazione che la Corte di merito esprime sulle circostanze del fatto è censurabile perchè improntata alla criminalizzazione del comportamento dell’imputato, gli argomenti dedotti dalla Corte di merito sono affetti da contraddittorietà e difetto di motivazione; la prova dichiarativa è stata inadeguatamente valutata. c) Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in punto di dolo perchè la Corte non ha precisato in cosa consiste l’ingiusto profitto conseguito dal D. P., la falsità delle debitoriale è solo enunciata e non provata perchè la parte non è riuscita neanche a produrre il documento,il trasferimento dei fondi dell’anziana signora in altro istituto di credito secondo la testimonianza della nipote era stato determinato dalla insoddisfazione per l’investimento fattole fare dall’istituto di credito in bond argentini e nella nuova banca la delega al D. P. era stata sollecitata dalla impiegata e solo per effettuare versamenti. I prelievi effettuati dall’imputato comunque erano relativi a prestiti ricevuti per cause ben precise, l’acquisto di un’autovettura e la ristrutturazione dell’appartamento della convivente del D.P. che tuttavia l’imputato si era impegnato a restituire firmando una ricevuta in tal senso alla S.. La Corte territoriale ha mancato di considerare tali aspetti del rapporto tra parte lesa ed imputato e ciò ha reso la motivazione errata.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Con il primo motivo relativo alla contestazione dello stato di infermità e deficienza psichica della parte lesa, attraverso la apparente deduzione di violazioni di legge e vizio di motivazione, il ricorrente prospetta esclusivamente censure attinenti al merito della decisione impugnata.
2.2 La Corte territoriale ha tratto il convincimento della circonvenibilità della signora S.dalle dichiarazioni rese in udienza, affermando che: "La S. era risultata versare in uno stato confusionale mentale,in cui i ricordi apparivano sfocati e vaghi, segno evidente di uno stato di menomazione psichica, tale da renderla incapace di percepire l’importanza della salvaguardia dei propri interessi nel momento in cui compiva, senza ragione cosciente, atti di disposizione patrimoniale. Pur non dipendendo da vera e propria infermità mentale, la menomazione riscontrata aveva prodotto "un decadimento dei centri di resistenza e di controllo con conseguente insufficienza del potere critico e volitivo nella determinazione di compiere qualsiasi effetto giuridico dannoso del soggetto passivo" come tale"idoneo a diminuire i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie" (pag.6 e 7).
2.3 In tale valutazione non vi è alcuna violazione di legge nè manifesta illogicità della motivazione : come la stessa Corte ha avuto premura di precisare, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 643 c.p., anche inteso quale presupposto aggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l’attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito". (Cass. Sez. sent. n. 1526 del 11.4.1984 dep. 14.5.1984 rv 164188). In ordine all’approfittamento ed alla consapevolezza da parte dell’imputata dello stato di circonvenibilità, inoltre, il Collegio condivide l’orientamento secondo il quale "nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da parte dell’agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto", (Cass. Sez. 5, sent. n. 6782 del 14.12.1977 dep. 30.5.1978 rv 139201).
Perchè "nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l’abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso soggetto passivo e l’evento, il quale sì concreta nel compimento dell’atto". (Cass. Sez. 2, sent. n. 4760 del 27.1.1987 dep. 15.4.1987 rv 175684).
2.4 Le ulteriori deduzioni circa il significato e valore da attribuire alle debitoriali, all’interpretazione delle dichiarazioni rese dagli impiegati degli istituti di credito, e all’attività dispendiosa della persona offesa sono ipotesi di ricostruzione dei fatti alternative a quella effettuata dai giudici di merito che integrano censure in fatto, così come sono censure in fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, la ricostruzione dei conteggi delle somme prelevate dall’imputato e dalla sua convivente.
2.5 Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
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