T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 29-09-2011, n. 7627 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con memoria depositata dalla parte ricorrente in data 23.9.2011 è stata prospettata la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso da parte dei ricorrenti;

Considerato altresì che all’odierna Camera di Consiglio il difensore intervenuto per i ricorrenti ha ribadito la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte degli istanti medesimi, precisando che essa vale per tutti gli originari opponenti, ivi compresi i due erroneamente omessi nelle premesse della dichiarazione depositata il 23.9.2011;

Ritenuto che sussistono quindi, in considerazione di quanto sopra, gli elementi per la decisione della causa con sentenza abbreviata (essendone state peraltro preavvertite le parti all’odierna Camera di Consiglio) e che pertanto il ricorso di cui in epigrafe va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, restando peraltro compensate, tra le parti, le spese di giudizio, sussistendo al riguardo sufficienti motivi giustificativi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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