Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 12-09-2011, n. 33787 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2011 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla istanza di applicazione dell’indulto in favore di D.R.S. dappoichè competente, ai sensi dell’art. 665 c.p., comma 4, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, giudice dell’esecuzione per aver emesso, quale giudicante della cognizione, l’ultima sentenza di condanna del D.R. stesso passata in giudicato e rimetteva la questione alla Corte di legittimità per la risoluzione del conflitto.

1.2 Chiariva, il tribunale rimettente, di aver investito della questione il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, il quale aveva restituito gli atti sul rilievo che nella fattispecie non troverebbe applicazione l’art. 665 c.p.p., comma 4, richiamato come innanzi, ma la regola generale di cui al comma 1, dell’articolo di riferimento, dappoichè non in costanza di una pluralità di titoli da eseguire, bensì dell’esecuzione di un unico provvedimento, quello in relazione al quale risulta avanzata domanda di applicazione del provvedimento di clemenza.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, in executivis, la richiesta di un provvedimento di indulto, con stasi insuperabile del procedimento di esecuzione.

2.1 Al fine, pertanto, di dare soluzione all’insorto conflitto, giova rammentare che è costante, e priva di contrari opinamenti, la lezione interpretativa di questa Corte di legittimità secondo la quale la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un unico giudice, che la norma di riferimento, l’art. 665 c.p.p., comma 4, indica nel giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima.

Trattasi, sempre per costante insegnamento, di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile (Cass. pen., Sez. 1: 15.02.06 n. 8849;15.02.05 n. 26770; 19.01.05 n. 4510; 8.02.05 n. 13067; 3.12.2004 n. 46049; 12.05.2004 n. 23208) che individua il giudice chiamato a provvedere su ogni questione attinente l’esecuzione di una qualsiasi tra le varie sentenze di condanna, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento eventuale di cumulo e che la relativa pena sia espiata o risulti in altro modo estinta.

2.2 Nel caso di specie non v’è contestazione in ordine alla circostanza che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile sia stata pronunciata dal giudice napoletano, che in forza delle esposte ragioni di diritto va indicato come giudice dell’esecuzione, in quanto tale competente a conoscere in ordine alla domanda di applicazione del condono di cui in premessa (Cass., Sez. 1, 30.1.2008, n. 6075; Cass., Sez. 1, 05/05/2008, n. 19466) 2.3 Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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