Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 12-09-2011, n. 33782 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.D., con l’assistenza del difensore di fiducia, ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con la quale, il 18.1.2011, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato la misura dell’affidamento in prova, concessagli il 5.10.2010, perchè sopravvenuto a suo carico nuovo titolo di condanna a mesi sette di reclusione per evasione, reato ostativo alla concessione della misura revocata.

A sostegno dell’impugnazione la difesa ricorrente rileva che la condotta di evasione è stata consumata anteriormente all’inizio della misura revocata, e che per questo essa era già stata valutata al momento della sua concessione.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Nelle more del presente giudizio di legittimità, e precisamente il 6 giugno 2011, è maturato in favore del ricorrente il termine ultimo di detenzione, di guisa che il ricorso in esame, con la riconquistata libertà del detenuto, ha perso ogni interesse concreto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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