Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 85 del 1989 il Tribunale di Marsala, quale giudice di appello, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a M.G. dalla COPREIN S.p.A., con condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento del danno. In pendenza del giudizio di cassazione le parti addivennero ad una transazione, con la quale il M. rinunciò agli effetti della sentenza impugnata verso il pagamento della somma di L. 55.000.000, con abbandono del giudizio.
2. Con sentenza n. 787/2002 – passata in giudicato – il Tribunale di Marsala respingeva la domanda del M. intesa ad ottenere la condanna della COPREIN al versamento dei contributi connessi alla reintegrazione nel posto di lavoro, e ciò in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS. 3. Con altro ricorso del 1.12.2004 il M., premesso che con provvedimento del 30.03.2004 l’INPS aveva accolto la richiesta di costituzione della riserva matematica determinandone l’importo in Euro 24.799,64, conveniva in giudizio la COPREIN chiedendone la condanna al pagamento della predetta somma, a titolo di risarcimento dei danni per l’omesso versamento dei contributi.
Il Tribunale di Marsala con sentenza n. 785/2005 respingeva la domanda.
Tale ultima decisione, appellata dal M., è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 370 del 2008.
La Corte ha osservato che, venuti meno, per concorde determinazione delle parti, gli effetti della sentenza dichiarativa del licenziamento, dal momento dell’adozione de provvedimento espulsivo il rapporto doveva considerarsi estinto, sicchè il lavoratore non aveva più maturato alcun credito retributivo e quindi non esisteva alcun obbligo contributivo a carico del datore del lavoro. Il M. ricorre per cassazione con due motivi. La COPREIN resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 153 del 1969, art. 12, dell’art. 2115 c.c., comma 3, art. 2116 c.c., comma 2, artt. 1965 e 1966 c.c.. Al riguardo deduce erroneità dell’impugnata decisione, per avere interpretato la clausola della transazione circa la "rinuncia a tutte le pretese derivanti dalla sentenza n. 85/1989" nel senso che esso ricorrente avrebbe rinunciato anche ai contributi.
In tal senso è formulato il relativo quesito di diritto a pag. 18 del ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha fatto corretta interpretazione dell’atto do transazione, facendo discendere dalla rinuncia "a tutte le pretese derivanti dalla sentenza resa dal Tribunale di Marsala n. 85/1989", anche la rinuncia alla connessa obbligazione contributiva, facente carico al datore di lavoro. A pag.
25 e 26 sono formulati i relativi quesito di diritto. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, sono privi di pregio e vanno disattesi.
Secondo la statuizione di Cass. Sez. Un. 5 luglio 2007 n. 15413 il licenziamento illegittimo comporta a carico del datore di lavoro ed in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 l’obbligo di risarcire il danno derivato dall’inattività del dipendente, forzosa perchè determinata dallo stesso licenziamento, nella misura dell’ammontare delle retribuzioni relative al periodo compreso fra l’espulsione e la reintegrazione, nonchè l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Tali debiti tuttavia non gravano sul datore, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia mancata per fatto imputabile al dipendente o per sospensione concordata.
Ciò si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha incensurabilmente interpretato la transazione in questione nei senso che il lavoratore avesse rinunciato a riprendere le proprie mansioni.
Esattamente perciò la Corte stessa ha escluso l’obbligo contributivo a carco dell’impresa oggi ricorrente, nonchè il conseguente obbligo di costituzione della rendita vitalizia.
Va aggiunto che il giudice di appello ha proceduto ad un attenta disamina ed interpretazione dell’atto transattivo intercorso tra le parti, cui il ricorrente oppone una diversa interpretazione senza indicare i criteri ermeneutici legali violati, il che non è ammissibile in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va assorbito l’incidentale proposto dalla società COPREIN. Le spese di giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre Euro 3000/00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
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