…per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.
187;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n.
187, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il
contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile
1941, n. 392, e’ determinato annualmente con decreto del Ministro
della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dell’interno, sulla base dei consuntivi delle spese
effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in
ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dai seguenti:
«Art. 2 (Procedimento). – 1. Il contributo di cui all’articolo
1 e’ corrisposto in due rate: la prima e’ disposta in acconto
all’inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a
saldo, e’ corrisposta entro il 30 settembre.
2. La rata in acconto e’ erogata in favore dei comuni,
all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo
diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo
globalmente erogato nell’anno precedente, nei limiti, comunque, del
settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia
dell’esercizio finanziario in corso.
3. La rata a saldo e’ determinata tenendo presenti le spese di
cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai
comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, l’importo complessivo del
contributo di cui all’articolo 1 non puo’ superare quello indicato
nel decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 1.
5. Se nel corso dell’anno l’ufficio giudiziario avente sede nel
comune e’ stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del
contributo e’ corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali
l’ufficio e’ stato funzionante.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove
ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il
direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi puo’ autorizzare, con provvedimento motivato, l’erogazione di
contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.
Art. 2-bis (Determinazione dell’importo complessivo del
contributo). – 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario,
l’importo complessivo massimo del contributo di cui all’articolo 1,
comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per il successivo esercizio finanziario.
2. L’importo di cui al comma 1 e’ determinato sulla base dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto
al bacino di utenza ed all’indice delle sopravvenienze di ciascun
ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi
standard e’ definita con decreto avente natura regolamentare adottato
dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali.».
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Alfano, Ministro dell’interno
Cancellieri, Ministro della
giustizia
Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014, n. 1004
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