Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Tecnologie industriali srl ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo ARGOMM spa per sentirla condannare al pagamento di una pressa fornita dalla attrice. E’ intervenuto in giudizio il fallimento Sintermac e Intesa Gestione Crediti (già Banco Ambrosiano Veneto spa) che pretendeva il pagamento del prezzo in forza della cessione stipulata con la Arga Fabes (alla quale era stata commissionata la pressa, e che aveva ceduto la azienda con contratto di affitto del ramo a Tecnologie Industriali, la quale aveva eseguito la lavorazione e consegnato la pressa ad ARGOMM).
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del fallimento ed ha condannato ARGOMM a pagare a Tecnologie Industriali il prezzo convenuto di Euro 118.681,80 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
La decisione è stata appellata da Intesa Gestione Crediti (con appello principale) e da Tecnologie Industriali (con appello incidentale sulle spese del primo grado di giudizio). Con sentenza 20 febbraio 2008 depositata il 9 marzo dell’anno successivo (2009) la Corte di appello di Brescia rigettava l’appello principale proposto da Intesa Gestione Crediti ed ha accolto invece l’appello incidentale di Tecnologie Industriali condannando Intesa Gestione Crediti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Hanno osservato i giudici di appello che la unica questione da risolvere riguardava la individuazione del soggetto tenuto al pagamento della fornitura della pressa.
Trattandosi di vendita di cosa futura, eseguita peraltro interamente da Tecnologie Industriali, e non di appalto nè di cessione di credito, il prezzo della vendita doveva essere corrisposto da ARGOMM a Tecnologie Industriali, essendo del tutto irrilevante che ARGA FARBES avesse ceduto il credito al Banco Ambrosiano Veneto prima della nascita del credito e della cessione del ramo di azienda.
Italfondiario, nella qualità di procuratrice di Intesa San Paolo, ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Tecnologie industriali in liquidazione.
Il difensore della parte ricorrente ha discusso la causa alla udienza odierna.
Il Collegio ha raccomandato la adozione di motivazione semplificata.
Motivi della decisione
La società ricorrente propone sei motivi di ricorso. Il primo motivo riguarda la falsa applicazione dell’art. 1472 c.c. per la erronea convinzione, espressa dai giudici di appello, che il credito derivante da contratto di vendita di cosa futura sia sempre – e comunque – un credito futuro.
Analoghe censure sono contenute nel secondo motivo, il quale denuncia falsa applicazione dell’art. 1472 c.c., in tema di cedibilità di crediti futuri, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Anche a voler ritenere che il credito ceduto al Banco Ambrosiano Veneto e per cui è causa fosse qualificabile come credito futuro, detto credito doveva considerarsi validamente ceduto al predetto Istituto di Credito da ARGA FARBES prima della cessione di ramo di azienda a Tecnologie Industriali. La cessione produce l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario che diviene l’unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto (salvo che il trasferimento sia differito al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza).
Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 1265 c.c., e della L. n. 52 del 1991, art. 5 per non avere i giudici di appello risolto il conflitto tra più cessionari del medesimo credito a favore del Banco ambrosiano Veneto e dei suoi successori ed aventi causa. In effetti, la società Tecnologie industriali non era non terzo creditore del cedente, ma un suo avente causa: pertanto la stessa doveva succedere alla società cedente nella sua identica posizione e situazione.
Con il quarto motivo si denunciano vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 2588 e 2560 c.c. per avere i giudici di appello ritenuto che la società Tecnologie Industriali fosse subentrata ad ARGA FARBES in ragione della cessione di azienda solo nel contratto di realizzazione e fornitura della pressa idraulica conclusa da ARGOMM spa con ARGA FARBES e non anche nel contratto di cessione di credito concluso con il Banco Ambrosiano Veneto.
Il quinto motivo riguarda vizi di motivazione. Il sesto la regolazione delle spese del giudizio di primo grado operata dalla Corte territoriale.
I sei motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento. Ha rilevato la Corte bresciana che, nel caso di specie, non si trattava di cessione di credito attuate, liquido ed esigibile poichè oggetto della compravendita non era un bene prodotto in serie, ma un bene (pressa oleodinamica) specificamente approntato secondo particolari indicazioni dello stesso acquirente sulla base dei modelli di ARGOMM spa.
Sfugge a qualsiasi censura la decisione impugnata, la quale ha ritenuto corretta la qualificazione del negozio fatta dal giudice di primo grado di "vendita di cosa futura", richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 maggio 2001 n. 6851) secondo la quale: "Nella vendita di cosa futura l’effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza". I giudici di appello hanno richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per il quale: "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione" (Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).
Poichè la decisione impugnata si è adeguata a tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato.
La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
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