Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 535 Espropriazione forzata contro il terzo proprietario Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 dicembre 2004 la Salvatore Matarrese s.p.a., società creditrice procedente – in quanto acquirente dei crediti vantati dalla s.p.a. Banca Intesa (già s.p.a. Cariplo) nei confronti della Sud Fondi s.r.l. in liquidazione – nella procedura esecutiva pendente nei confronti del Comune di Bari, ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., e segg., propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 22 dicembre 2004, con la quale, individuati quale oggetto del pignoramento soltanto i fabbricati siti in (OMISSIS), già di proprietà della Sud Fondi s.r.l. ed acquisiti al patrimonio del Comune per effetto di confisca disposta ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 19, e ritenuti gli stessi non espropriabili per effetto di tale confisca, aveva dichiarato improcedibile l’azione esecutiva, disponendo la liberazione degli immobili dal vincolo del pignoramento ed ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si costituì il Comune di Bari; chiese il rigetto dell’opposizione e propose domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di estinzione dell’ipoteca convenzionale in favore della banca mutuante nella quale si era surrogata la Salvatore Matarrese s.p.a. e comunque la inopponibilità della stessa nei confronti del Comune da parte di quest’ultima società. Il Tribunale di Bari, con sentenza pubblicata in data 12 ottobre 2005, ha revocato l’ordinanza dichiarativa della improcedibilità dell’azione esecutiva emessa il 22 dicembre 2004; ha dichiarato che il pignoramento del 26 maggio 2004 ha efficacia limitatamente alle aree di sedime dei fabbricati A, B ed N della lottizzazione n. 141 e che negli stessi limiti spiega effetto la trascrizione del 4 giugno 2004 n. 19733 reg. part.; ha dichiarato liberi da ogni vincolo, e quindi immediatamente demolibili, i fabbricati abusivi edificati su dette aree, oggetto della sentenza n. 256 del 29 gennaio/26 marzo 2001 della Corte di Cassazione, 3^ sez. pen.; ha separato la domanda riconvenzionale; ha dichiarato compensate le spese di causa.

Avverso la sentenza, la Salvatore Matarrese S.p.A. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di sei motivi, illustrati da memoria. Si difende il Comune di Bari con controricorso, pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. la parte ricorrente ha fatto presente che nelle more del presente giudizio -introdotto con ricorso del marzo 2006- il Comune ha demolito i fabbricati sui quali era iscritta ipoteca a favore della società Salvatore Matarrese s.p.a. e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con decisione del 20 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità della confisca, condannando lo Stato italiano al risarcimento. Ha quindi dichiarato che l’interesse al ricorso residua unicamente per stabilire il carico delle spese previa valutazione della soccombenza virtuale.

1.2.- Anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. dal controricorrente si da atto che, in data 1, 23 e 24 aprile 2006, sono stati demoliti i fabbricati rispetto ai quali il giudice dell’esecuzione ha pronunciato l’improseguibilità dell’azione esecutiva con l’ordinanza opposta dalla creditrice procedente.

Quanto alle altre vicende sopravvenute dichiarate dalla ricorrente con la memoria di cui al punto n. 1, esse trovano riscontro nelle note del controricorrente depositate all’udienza del 6 giugno 2011, prima dell’inizio della relazione; le stesse note danno atto di vicende successive anche alla pronuncia della Corte EDU citata dalla ricorrente, comprovate da documenti prodotti alla stessa udienza (la cui produzione -alla quale il procuratore di parte ricorrente, presente all’udienza, non ha mosso obiezioni- è da ritenersi ammissibile poichè relativa a fatti non controversi sopravvenuti nelle more del giudizio di cassazione e rilevanti ai fini della decisione proprio per tale ragione: cfr. Cass. n. 5480/06, n. 13916/06, nonchè la giurisprudenza formatasi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti ed emersi nel corso del giudizio di cassazione, su cui infra).

2.- Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 22 dicembre 2004 è stata adottata d’ufficio (durante la sospensione del processo esecutivo disposta ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., a seguito di un’opposizione all’esecuzione proposta dall’esecutato Comune di Bari ex art. 615 cod. proc. civ., comma 2) ed ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione esecutiva con riferimento ai fabbricati edificati sulle particelle di terreno indicate nell’atto di pignoramento, ritenendo soltanto i fabbricati oggetto di ipoteca, e quindi di pignoramento. La sentenza impugnata ha confermato la statuizione di improcedibilità dell’azione esecutiva avente ad oggetto i fabbricati; ha revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione quanto alle aree di sedime di questi ultimi ed ha aggiunto la dichiarazione di efficacia del pignoramento limitatamente a tali aree, escludendo pertanto dall’ambito del pignoramento le aree non interessate dall’edificazione.

2.1.- I primi tre motivi di ricorso attengono alla contestazione del potere del giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione (rispettivamente, durante la sospensione del processo esecutivo – primo motivo; d’ufficio, come accaduto nel caso di specie, o su eccezione dell’esecutato, come sostenuto dalla ricorrente -secondo e terzo motivo); il quarto attiene ai presupposti giuridici dell’ordinanza nella sostanza condivisi dal giudice dell’opposizione (avere la confisca comportato ex se il perimento giuridico dei fabbricati oggetto di ipoteca e la loro inespropriabilità per essere destinati alla demolizione) ed il quinto attiene ai presupposti giuridici dell’ordinanza confermati solo parzialmente dal giudice dell’opposizione (necessità di risolvere preventivamente, in sede esecutiva, la questione della estensione o meno dell’ipoteca, e quindi del pignoramento, alle aree di sedime dei fabbricati, al fine di verificare se la confisca ne abbia comportato il perimento giuridico; esclusione, invece, dall’oggetto del pignoramento delle aree non interessate dalla edificazione); il sesto attiene ai poteri del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi (in particolare, quanto all’emissione di provvedimenti dichiarativi che la ricorrente assume essere estranei all’oggetto dell’opposizione; nel caso di specie, quanto alla dichiarazione di efficacia del pignoramento limitatamente alle porzioni di suolo edificate).

Le peculiari vicende della procedura esecutiva immobiliare in oggetto, sopra soltanto sintetizzate per quanto rileva in questa sede, hanno portato alla distinta considerazione di fabbricati ed aree lottizzate, come oggetto del pignoramento, sia nell’ordinanza oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi, che nella sentenza conclusiva di questo giudizio; in correlazione, i motivi di ricorso si possono distinguere -al fine della verifica della intervenuta cessazione della materia del contendere- tra quelli che riguardano le statuizioni concernenti i fabbricati pignorati e quelli che riguardano le statuizioni concernenti le aree di sedime di questi ed i suoli non edificati.

3.- L’intervenuta demolizione dei fabbricati nelle more del giudizio di cassazione ha comportato la cessazione della materia del contendere sui primi quattro motivi di ricorso, volti, secondo quanto sopra per ciascuno specificato, ad ottenere, infine, la cassazione della statuizione di cui al capo n. 3 della sentenza impugnata ("dichiara liberi da ogni vincolo, e quindi immediatamente demolibili, i fabbricati abusivi edificati su dette aree, oggetto della sentenza n. 256 del 29 gennaio/26 marzo 2001 della Corte di Cassazione, 3^ sez. pen."), riguardante il vincolo sui fabbricati.

La mancanza originaria o sopravvenuta dell’oggetto del processo esecutivo da luogo al difetto di una condizione dell’azione esecutiva e quindi ad un’ipotesi di chiusura anticipata del processo quando – come accaduto nel caso di specie- il bene oggetto del pignoramento sia venuto meno nella sua materiale consistenza.

In un’ipotesi siffatta, l’esecuzione pendente, anche quando introdotta legittimamente, diviene improseguibile. Il relativo provvedimento è adottabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, al quale l’ordinamento riserva il potere di verifica della sussistenza originaria e della permanenza delle condizioni dell’azione per tutto il corso del processo esecutivo (cfr., in particolare la giurisprudenza formatasi relativamente alla caducazione del titolo esecutivo, ma espressione di principi applicabili anche al caso di sopravvenuta mancanza dell’oggetto: tra le altre, Cass. n. 11769/02);

di regola, ha la forma dell’ordinanza ed è opponibile col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Si tratta infatti di provvedimento di chiusura c.d. anticipata (secondo una categoria che fa leva anche sulla lettera dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., che contrappone la "chiusura anticipata del processo esecutivo" all’estinzione, pur equiparando gli effetti dei relativi provvedimenti) o comunque atipica del processo esecutivo (cfr., per il principio che il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, Cass. n. 3276/08, nonchè Cass. ord. n. 30201/08, ord. n. 2674/11, n. 17858/11, ed ancora Cass. n. 9676/11).

3.1.- L’opposizione agli atti esecutivi della Salvatore Matarrese s.p.a. ha riguardato un provvedimento del giudice dell’esecuzione di portata analoga a quello di cui si è appena detto, in quanto la relativa ordinanza, adottata d’ufficio, ha dichiarato improcedibile l’azione esecutiva per la ritenuta non espropriabilità (per la loro natura illecita e per effetto della confisca) dei fabbricati oggetto di pignoramento, quindi sostanzialmente per la mancanza di un oggetto per sua natura idoneo al perseguimento dello scopo del processo esecutivo.

Se riguardo a tale valutazione di inidoneità il creditore procedente ha mosso le contestazioni di cui ai primi quattro motivi di ricorso, è da escludere che vi sia contestazione sulla circostanza dell’intervenuta demolizione degli edifici pignorati.

Poichè questa, secondo quanto detto sopra, comporterebbe comunque la declaratoria di improseguibilità dell’azione esecutiva, quanto meno con riferimento ai fabbricati, è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione di merito sull’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di improcedibilità. 3.2.- La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Si tratta di una situazione processuale che presuppone che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse all’azione, residuando tutt’al più l’interesse ad una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr., tra le altre, Cass. n. 19160/07, n. 10553/09).

Poichè non è configurabile la permanenza dell’interesse della ricorrente alla definizione della causa di opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto di quanto dedotto con "i primi quattro motivi di ricorso, va su questi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovuta a fatti verificatisi dopo la notifica del ricorso e perciò riscontrabili da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. S.U. n. 18047/10 e 24304/10, Cass. n. 27556/08, n. 22199/10, n. 5112/11).

4.- Analoga conclusione va raggiunta con riferimento ai restanti due motivi di ricorso, sia pure in ragione di diverse circostanze sopravvenute nelle more del presente giudizio; queste infatti comportano l’improseguibilità del processo esecutivo con riferimento alle aree lottizzate (sia quelle di sedime dei fabbricati che le altre, non edificate), in quanto non rientranti più nel patrimonio del Comune esecutato; quindi la cessazione della materia del contendere sulle censure avverso le statuizioni della sentenza oggetto del quinto e del sesto motivo del ricorso ("dichiara che il pignoramento 26 maggio 2004 ha efficacia limitatamente alle aree di sedime dei fabbricati A, B ed N della lottizzazione n. 141 e che negli stessi limiti spiega effetto la trascrizione annotata il 4 giugno 2004 presso i RR.II. col n. 28861 di registro generale e n. 19733 di registro particolare").

4.1.- Le vicende sopravvenute riguardano, in primo luogo, il processo esecutivo, secondo quanto appresso:

a seguito della revoca dell’ordinanza dichiarativa dell’improcedibilità dell’azione esecutiva emessa il 22 dicembre 2004 e della declaratoria sull’oggetto del pignoramento sopra riportata, il giudice dell’esecuzione, nuovamente investito della questione, ha depositato in data 27 ottobre 2005 un’ordinanza con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione esecutiva anche con riferimento alle aree di sedime degli edifici, disponendo la liberazione dell’immobile dal pignoramento e la cancellazione della trascrizione;

questa ordinanza è stata fatta oggetto di opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Salvatore Matarrese s.p.a. decisa con sentenza del Tribunale di Bari depositata il 20 marzo 2007, con la quale l’opposizione è stata rigettata;

avverso quest’ultima sentenza è stato proposto il ricorso per cassazione n. 8650/08, deciso con sentenza di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

4.2.- Le vicende sopravvenute riguardano, inoltre, gli immobili oggetto della confisca disposta con la sentenza della Corte di Cassazione, 3^ sez. pen., del 29 gennaio 2001 n. 256, che è il titolo in forza del quale il Comune di Bari aveva acquisito, ai danni della società Sud Fondi s.r.l. (nonchè delle società Mabar s.r.l. e Iema s.r.l.) la proprietà degli immobili, successivamente oggetto del pignoramento, perchè gravati dall’ipoteca in favore della s.p.a.

Banca Intesa (già s.p.a. Cariplo), alla quale si era surrogata la Salvatore Matarrese s.p.a., secondo quanto appresso:

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenze pronunziate il 30 agosto 2007 (sulla ricevibilità del ricorso) ed il 20 gennaio 2009 (sul merito) ha, tra l’altro, ritenuto che la confisca prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 19 è sanzione penale e non amministrativa ed è incompatibile con il principio di legalità di cui all’art. 7 e con l’art. 1 del protocollo 1 della Convenzione EDU, allorchè riguardi, come nel caso di specie, soggetti incolpevoli, dei quali cioè non sia stata accertata una condotta dolosa o colposa di partecipazione alla lottizzazione abusiva; quindi, con la seconda delle citate sentenze ha condannato lo Stato italiano a versare a ciascuna delle società ricorrenti, tra cui la Sud Fondi s.r.l. la somma di Euro 10.000,00 a titolo di danni morali, oltre alle spese processuali, rinviando per la decisione definitiva;

emanato da parte dello Stato italiano il D.L. 1 luglio 2009, art. 4, comma 4 ter, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha instaurato in sede penale, con ricorso del 26 settembre 2009, un incidente di esecuzione per la revoca del provvedimento di confisca e per la restituzione dei suoli confiscati alle società originarie proprietarie;

all’esito di tale procedimento, e dopo un rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Bari, con ordinanza del 15 novembre 2010 n. 302gha revocato la confisca ed ha disposto la restituzione dei suoli alle società Sud Fondi s.r.l., Mabar s.r.l. e Iema s.r.l.;

a seguito della rinuncia del Comune di Bari al ricorso per cassazione, il provvedimento è divenuto definitivo ed è stato trascritto, a cura e spese dello Stato, a favore delle società e contro il Comune di Bari in data 25 novembre 2010. 5.- La revoca del provvedimento di confisca in forza del quale il terzo, Comune di Bari, aveva acquistato la proprietà dei beni pignorati ed il ritrasferimento del diritto in capo alla società debitrice originaria comportano, nel processo esecutivo pendente ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., una vicenda analoga a quella di cui si è detto sopra, poichè incidente sulla possibilità che il processo pervenga al suo esito fisiologico.

I beni pignorati non sono più di proprietà del Comune di Bari, con la conseguenza che, non rientrando nel patrimonio del terzo esecutato, nemmeno possono formare oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., e segg..

L’appartenenza dei beni, già oggetto di confisca, al patrimonio indisponibile del Comune di Bari è venuta meno per un provvedimento autoritativo che ha posto nel nulla il titolo in forza del quale il Comune aveva acquistato la proprietà dei beni. La revoca della confisca è opponibile anche alla società creditrice pignorante. Si tratta infatti di provvedimento volto a rimuovere gli effetti di un atto illegittimo perchè posto in essere dallo Stato in violazione della Convenzione EDU nei confronti di quello stesso soggetto, il Comune di Bari, che di tale atto era stato il beneficiario finale;

ciò, in attuazione di una sentenza della Corte EDU che, pur non avendo effetti precettivi immediati, ha valenza non limitata alla sfera sopranazionale, ma è produttiva di diritti ed obblighi nei confronti della parti nel senso che "lo Stato è tenuto a conformarsi al dettato della Corte, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della violazione, ed il cittadino ha diritto alla riparazione forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum" e, nel caso di specie, proprio la revoca della confisca è stata ritenuta "il più idoneo strumento giuridico allo scopo" (così Cass. pen. sez. 3^, 21 giugno 2010 n. 23761), restando peraltro impregiudicata la questione (non rilevante in questa sede) se sia anche strumento da solo sufficiente ad eliminare, nei confronti delle società colpite dalla confisca, le conseguenze pregiudizievoli di questa.

In conclusione, il diritto di proprietà è tornato in capo alla Sud Fondi s.r.l. non in forza di un nuovo trasferimento operato in suo favore, ma in forza della revoca del provvedimento di confisca che ne ha posto nel nulla gli effetti medio tempore prodotti, poichè soltanto così risulta pienamente realizzata quella restitutio in integrum che della revoca ha costituito lo scopo. Nè, sul piano sostanziale, si pone alcun problema di tutela della società creditrice Salvatore Matarrese s.p.a. poichè titolare del diritto di garanzia reale sul bene che -a prescindere dagli effetti della confisca, non più in contestazione- è, a seguito della revoca della stessa, di certo operante sui beni ipotecati tornati nella disponibilità del debitore originario, con efficacia ex tunc. Ben potrebbe pertanto la società creditrice aggredire i medesimi beni ai danni della sua debitrice o degli eventuali aventi causa da questa.

6.- Il Comune di Bari è stato assoggettato all’espropriazione quale "terzo proprietario" vale a dire quale soggetto avente il diritto di proprietà sul bene ipotecato, responsabile per un debito altrui (cfr. già Cass. n. 2347/76, nonchè di recente Cass. n. 6546/11 e n. 18113/11), nei cui confronti l’espropriazione è stata legittimamente iniziata; il Comune, in quanto proprietario del bene oggetto del pignoramento, era di certo parte necessaria del processo esecutivo, pur restando estraneo al rapporto sostanziale in forza del quale unica obbligata era la Sud Fondi s.r.l.; a quest’ultima va riconosciuta, nel processo esecutivo, la qualità di debitrice diretta.

La circostanza che del processo esecutivo iniziato ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ., fosse parte anche la società debitrice e che a quest’ultima il bene pignorato sia stato restituito impone di considerare la posizione che il debitore diretto occupa nel processo di espropriazione contro il terzo proprietario.

6.1.- Al riguardo, l’orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che egli sia parte necessaria del processo (cfr. Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, oltre a Cass. n. n. 6546/11 e n. 18113/11 cit. e Cass. n. 17875/11). Questo orientamento va qui ribadito.

L’art. 603 cod. proc. civ., comma 1, prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati "anche" al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione debba essere il debitore diretto;

dell’art. 604 cod. proc. civ., comma 2, dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perchè l’uno e l’altro devono "essere sentiti" ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato.

Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a fare in modo che l’espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perchè il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo (così, in motivazione, Cass. n. 19562/04; questa decisione, così come Cass. n. 4607/94, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit., pervengono, dall’affermazione che il debitore è uno dei soggetti dell’espropriazione contro il terzo proprietario, alla conclusione che costui è anche contradditore necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo nei confronti del creditore procedente).

6.2.- Ritiene peraltro il Collegio che, pur essendo parte necessaria dell’espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore non sia assoggettato all’espropriazione, cioè non sia il soggetto nei cui confronti l’espropriazione si compie.

Quest’ultimo è soltanto il terzo proprietario contro il quale l’espropriazione inizia e si compie, per come è fatto palese dal tenore dei già citati artt. 603 e 604 cod. proc. civ.: la lettura combinata delle norme consente di distinguere tra gli atti propedeutici all’esecuzione contemplati nell’art. 603, che vanno notificati ad entrambi, da un lato, ed il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione che si compiono, ex art. 604, comma 1, soltanto nei confronti del terzo, dall’altro.

Il debitore è destinatario del titolo esecutivo e del precetto perchè è tenuto ad adempiere, e non perchè sarà assoggetto all’espropriazione, in quanto oggetto di questa sarà un bene non suo; l’espropriazione, infatti, si compirà soltanto nei confronti del terzo proprietario del bene e che, per tale ragione, è destinatario dell’atto di precetto, contenente allo scopo, ex art. 603, comma 2, l’espressa menzione del bene che si intende espropriare (cfr. Cass. n. 5507/03).

L’art. 604, comma 1, non dice che il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono "anche" nei confronti del terzo (come, sia pure per incidens, affermato da Cass. n. 19562/04), ma che si compiono soltanto nei confronti del terzo (come sottolineato da Cass. n. 4369/78). In conclusione, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è il legittimato passivo dell’azione esecutiva; il pignoramento va notificato e trascritto nei confronti del terzo, perchè ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo. Tuttavia, il debitore diretto è parte necessaria del processo, al quale partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario esecutato, ed, in tale veste, deve essere sentito ogniqualvolta le norme regolatrici del processo prevedano questa garanzia nei confronti del soggetto esecutato.

6.3.- Questa conclusione, pur disattendendo parzialmente un isolato precedente di questa Corte (cfr. Cass. n. 20587/07), appare in linea con i principi espressi dagli altri precedenti su richiamati: con questi risultano essere state risolte le questioni della necessaria partecipazione del debitore diretto al processo esecutivo contro il terzo proprietario, dagli uni, (Cass. n. 4607/94, n. 19562/04, n. 6546/11, n. 17875/11, n. 18113/11 cit.), e della necessità di notificare soltanto a quest’ultimo l’atto di pignoramento, dall’altro (Cass. n. 4369/78 cit.) in termini del tutto compatibili con i principi appena espressi.

7.- L’applicazione dei principi che precedono al caso di specie comporta che il processo esecutivo iniziato contro il Comune di Bari non possa "proseguire" nei confronti della Sud Fondi s.r.l, malgrado questa fosse l’unica obbligata verso l’istituto di credito al quale la Salvatore Matarrese s.p.a. si è surrogata nell’ipoteca e malgrado i beni ipotecati siano tornati nel patrimonio della società debitrice. Si verifica infatti che il pignoramento e gli atti di esecuzione siano stati compiuti nei confronti del Comune di Bari.

In particolare, l’atto di pignoramento ha fissato la situazione degli immobili oggetto di esecuzione quale era al momento della sua notificazione ed è stato trascritto contro il Comune, terzo assoggettato all’esecuzione.

Il processo esecutivo non può proseguire contro la Sud Fondi s.r.l., malgrado questa ne fosse parte necessaria, perchè la sua partecipazione è stata provocata e si è svolta a titolo diverso da quello del soggetto da espropriare.

Ritiene il Collegio che la situazione processuale determinata dalle vicende riassunte sopra sub 4.2. comporti l’improseguibilità del processo esecutivo pendente. In materia di espropriazione contro il terzo proprietario, i presupposti processuali dell’azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario, perchè acquirente di bene ipotecato, non sono i medesimi dell’azione esecutiva che potrebbe essere esperita nei confronti del debitore diretto; pertanto, quando la proprietà del bene pignorato sia stata ritrasferita a quest’ultimo con effetto ex tunc il processo esecutivo pendente non può proseguire nei confronti del debitore, malgrado questo ne sia parte.

In particolare, l’atto di pignoramento, quale atto iniziale dell’espropriazione, ne ha fissato la direzione soggettiva unicamente contro il Comune di Bari; sono mancate nei confronti della Sud Fondi s.r.l. la notificazione e la trascrizione dell’atto di pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 555 cod. proc. civ.; il processo esecutivo, in conclusione, non è mai iniziato contro quest’ultima società; quindi, contro la medesima non può nemmeno proseguire.

Inoltre, per quanto detto al precedente punto 5, lo stesso processo non può proseguire nemmeno nei confronti del Comune di Bari rispetto al quale è venuta meno la condizione dell’azione esecutiva consistente nell’appartenenza del bene pignorato al soggetto esecutato.

7.1.- Poichè alla sentenza impugnata, che ha sostanzialmente "riattivato" l’esecuzione sulle aree di sedime, sono seguite le vicende processuali riassunte sopra sub 4.1., lo stato attuale del processo esecutivo rispetto a tali aree è quello di improcedibilità, dichiarata con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 27 ottobre 2005.

Poichè, inoltre, con la sentenza impugnata si è escluso che il pignoramento trascritto ai danni del Comune di Bari avesse ad oggetto le altre aree lottizzate non edificate, lo stato attuale di queste ultime è che non risultano vincolate col pignoramento.

Orbene, il trasferimento della proprietà di tutte le aree lottizzate a soggetto diverso da quello destinatario del vincolo del pignoramento ha fatto venire meno l’interesse del creditore procedente ad una pronuncia di merito sulle statuizioni della sentenza:

sia quanto a quelle relative alle aree di sedime, poichè rispetto a queste l’esecuzione è stata dichiarata improcedibile con ordinanza del g.e. e questa ordinanza comporta i medesimi effetti che si avrebbero a seguito della declaratoria di improseguibilità per la perdita della proprietà dei beni da parte del Comune; situazione, rispetto alla quale è cessata la materia del contendere per ragioni identiche a quelle svolte sopra a proposito dell’improseguibilità dell’azione esecutiva avente ad oggetto i fabbricati;

sia quanto a quelle relative alle aree lottizzate, perchè la sentenza si è espressa limitatamente all’ambito oggettivo di un pignoramento che, come detto, ha perso comunque efficacia nei confronti del Comune, nè può averla nei confronti della Sud Fondi s.r.l.; anche rispetto alla questione dell’oggetto di tale pignoramento è venuta a cessare la materia del contendere.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere anche con riferimento ai motivi quinto e sesto.

8.- Ritiene il Collegio che, attesa la peculiarità delle vicende del processo esecutivo, ma anche dei processi relativi allo stato giuridico dei beni pignorati, il regolamento delle spese del giudizio di cassazione non vada fatto secondo il principio della soccombenza virtuale, ma disponendone la compensazione per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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