Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1) Gli odierni resistenti F.G. e D.I.M. chiedevano nel 1992 al tribunale di Campobasso di disporre la riduzione in pristino o comunque l’arretramento del fabbricato eretto da D.M. a distanza, dal fondo attoreo, inferiore a quella prevista dal p.r.g. del capoluogo.
Interrotta la causa per il decesso del convenuto, dopo la riassunzione nei confronti degli eredi, la domanda veniva respinta con sentenza del 2 agosto 2002.
La Corte d’appello di Campobasso il 13 gennaio 2006 riformava tale decisione e condannava gli eredi D. ad arretrare il fabbricato alla distanza di metri 5 dal confine con il fondo F., sito in contrada (OMISSIS) in catasto folio 47 part. 400.
A tal fine la corte territoriale negava che fosse applicabile il principio della prevenzione, poichè la normativa vigente stabiliva nell’interesse pubblico una inderogabile distanza delle nuove costruzioni dal confine.
Quanto all’eccezione di prescrizione decennale, sollevata da parte resistente sul rilievo che il fabbricato esisteva sin dal 1977 e che l’azione era stata proposta quindici anni dopo, i giudici di appello osservavano che alla struttura portante esistente nel 1977 il convenuto aveva successivamente aggiunto il primo piano e che aveva effettuato progressive trasformazioni fino al 1983, avanzando domanda di condono nel 1986.
D.M.E. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 2. 2006.
F. e D.I. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2) Gli eredi D. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e vizi di motivazione, dolendosi che la Corte d’appello non abbia riconosciuto che il diritto degli attori a pretendere il rispetto delle distanze legali era venuto meno per intervenuta prescrizione decennale, sulla quale si diffonde ampiamente il primo motivo di ricorso.
La censura non merita accoglimento.
Va qui ricordato un fondamentale principio che disciplina la materia:
"I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze nelle costruzioni, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi, naturalmente, gli effetti dell’usucapione, che, in tema di violazione delle norme sulle distanze, può dar luogo all’acquisto del diritto (servitù prediale) a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale" (Cass. 4395/85; 741/78; 19289/09; v. anche Cass. 4240/10).
Inoltre è stato ribadito che l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è, salvo gli effetti dell’eventuale usucapione, imprescrittibile, perchè modellata sullo schema dell’"actio negatoria servitutis", essendo rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. 867/00; 12241/02).
2.1) La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che: "L’actio negatoria sevitutis" è azione imprescrittibile, con la conseguenza che il proprietario del preteso fondo servente può in ogni momento, e fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione, chiedere che venga accertata, per mancanza del titolo o del decorso del termine per l’usucapione, l’inesistenza di una servitù contraria al rispetto delle distanze legali, giacchè, diversamente opinando, si configurerebbe, di fatto, l’acquisto di una servitù in base al possesso decennale e non ventennale, come invece disposto dall’art. 1158 cod. civ". (Cass n. 864/00; v. anche 2159/02).
Dall’applicazione di questi principi discende che bene hanno fatto i giudici di appello a respingere il gravame, interposto dagli eredi D., imperniato sulla prescrizione del diritto azionato, trattandosi di eccezione infondata.
Va però corretta la motivazione resa in sentenza dalla Corte territoriale, avventuratasi nell’esame dei presupposti di fatto della prescrizione decennale, che non era in alcun modo invocabile nella controversia de qua.
3) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c., e vizi di motivazione.
Sostengono che la Corte d’appello ha errato nel ritenere non applicabile il principio di prevenzione in favore del fabbricato D., la costruzione del quale, avvenuta nel 1977 era anteriore a quella dell’altro nel 1979.
La censura è da rigettare, perchè non si fa carico di attaccare la ratio basilare della decisione sul punto.
La Corte d’appello ha infatti correttamente osservato che il criterio della prevenzione, "fondato sulla preminenza dell’interesse privato rispetto all’interesse pubblico" non può essere applicato allorquando, come nella specie, il regolamento locale stabilisce non solo la distanza tra fabbricati, ma "anche la distanza del fabbricato dal confine".
Sul punto il ricorso si limita a osservare che tale dato non sarebbe stato riferito dal consulente, come invece affermato in sentenza.
Trattasi di rilievo inconferente. Se infatti la prescrizione regolamentare esiste – e il ricorso non lo nega, nè indica fonti contrarie – è irrilevante che la consulenza lo riferisse o meno, giacchè trattasi di disposizione integrativa del codice civile, conoscibile ex officio dal giudice.
4) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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