T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7706 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il giudizio medico legale reso dalla commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi.

L’interessato è stato giudicato non idoneo dalla commissione per le seguenti motivazioni:Tatuaggi in regione interscapolare, regione anteriore gamba sinistra e braccio sinistro configuranti, gli ultimi due, una alterazione fisiognomica (visibili con l’uniforme).

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)i tatuaggi sono tutti non superiori a cm 5, restano coperti anche indossando la divisa militare e non rappresentano alterazioni acquisite o croniche della cute, in quanto eliminabili attraverso interventi di microchirurgia, né sembrano rovinare l’armonia dei tratti somatici;

b)l’amministrazione ha omesso di applicare la lex specialis: ed invero, l’art. 10, c. 7, seconda parte del bando di concorso stabilisce che sono "motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede, dimensione o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o della persona o siano possibile indice di personalità abnorme";

c)difetto di motivazione e carenza di istruttoria;

d)il ricorrente presentava i tatuaggi anche quando è risultato vincitore del concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Esercito, anno 2010, risultando idoneo;

e)la commissione non ha considerato che i tatuaggi sono in fase di regressione in quanto il ricorrente si sta sottoponendo ad interventi di microchirurgia per la loro rimozione.

L’intimata amministrazione ha depositato relazione e documenti.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio osserva che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Nel caso in esame consta che:

a)i tatuaggi (come risulta dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale) sono collocati, uno in regione cervicodorsale (interscapolare), raffigurante una lettera F gotica, di cm 6 x 4; uno sulla superficie anteriore del 3° distale della gamba destra, raffigurante un folletto, di cm 7 x 8; un altro ancora sulla superficie volare dell’avambraccio destro, di cm 9 x 2, raffigurante le iniziali dei familiari in arabo (esiste un quarto tatuaggio non preso in considerazione dalla commissione per le sue contenute dimensioni);

b)il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 (corretta fonte di riferimento in quanto normativa richiamata dall’art. 10, punto 7 del bando di concorso);

c)poiché per realizzare un tatuaggio si usano, tra l’altro, diversi tipi di sostanze chimiche, fra cui la Otoluina e la SNitroanilina ed in genere composti compresi fra le amine aromatiche di natura cancerogena (cfr relazionedocumentazione depositata dall’amministrazione: "Tali sostanze, penetrando nel derma, non hanno solo una potenziale azione cancerogenetica, ma possono stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute, e quindi portare alla eventualità di chiazze bianche permanenti quali quelle della vitiligine; inoltre, in soggetti predisposti, pur in assenza di precedenti manifestazioni cliniche evidenti, tali sostante introdotte nel derma possono provocare la comparsa di malattie dermatologiche quali la psoriasi e dermatiti eczematose; la stessa esposizione di un tatuaggio alla luce solare, può in taluni casi, alterare la pigmentazione del tatuaggio con la formazione di macchie e chiazze cutanee permanenti. Inoltre, qualora la strumentazione utilizzata non sia stata adeguatamente sterilizzata, sussiste il rischio di contrarre gravi patologie infettive ad evoluzione cronica quali, ad esempio, I’epatite C e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il tatuaggio è stato contemplato quale causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce una alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisiognomiche;

d)la commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19 del D.M. 5/12/2005) e, comunque, immune da vizi logici e/o di ragionevolezza sul piano della coerenza intrinseca alla luce di quanto esposto al precedente punto c) – che i tatuaggi in questione siano causa di alterazione fisiognomica;

e)il giudizio di valore è immune dai rubricati vizi di eccesso di potere in quanto, come sopra anticipato, il tatuaggio consiste nella infiltrazione di sostanze chimiche nel derma; la comunità scientifica ne ravvede ripercussione nell’epidermide e nell’ipoderma; esso, pertanto, determina senza alcun dubbio in una "alterazione acquisita e cronica della cute" in quanto produttiva di una modificazione permanente dello stato anteriore del soggetto;

e)quanto alla visibilità (giudizio rilevante sotto il profilo dell’immagine e del decoro dell’Istituzione), va annotato che il tatuaggio posto sulla gamba appare ben visibile con l’uniforme ginnica mentre quello posto sul braccio lo è con l’uniforme estiva, considerando gli abituali movimenti dell’arto superiore durante le comuni attività lavorative;

f)l’eventuale non indelebilità del tatuaggio, ovvero la sua presunta rimuovibiltà, è circostanza che non rileva poiché il giudizio della commissione è di natura storica, soggetto alla regola tempus regit actum ed al principio di par condicio che si impone alla procedura concorsuale come limite (anche temporale) agli accertamenti di idoneità dei candidati;

g)neppure rientra tra le incombenze della commissione appurare l’indelebilità o meno delle effigi dovendosi limitare il suo compito – per fatto di norma (art. 19 d.m. 5/12/2005) – alla sola verifica circa la natura (estesa e/o grave) dell’acquisita alterazione: e ciò, si ripete, secondo un giudizio di valore espressione di discrezionalità tecnica;

h)non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);

i)il principio di buona amministrazione ( art. 97 Cost.) si estrinseca, nell’ambito dell’Istituzione militare, anche nel rispetto di un decoroso aspetto esteriore.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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