Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I coniugi P.D. e A.M. hanno adito il Tribunale di Asti per chiedere la separazione personale e le conseguenti statuizioni, sia in ordine all’addebito al marito sia di ordine patrimoniale.
Il Tribunale adito con sentenza 17-5/28.5.2004 ha assegnato l’alloggio coniugale al P. ed ha ridotto l’importo dell’assegno da questo dovuto alla moglie.
Con successiva ordinanza ai sensi dell’art. 287 c.p.c., riscontrando omissione nel dispositivo,. lo ha integrato dichiarando la separazione personale tra i coniugi menzionati.
La sentenza, così corretta, è stata impugnata dalla A. innanzi alla Corte d’appello di Torino che, con la sentenza n. 1599 depositata il 10 ottobre 2007, intendendo la richiesta dell’appellante di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di correzione tesa alla riforma della sentenza così come corretta, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè contrastante con la domanda originaria.
Avverso questa decisione A.M. ha proposto infine ricorso per cassazione in base a due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 287 c.p.c. ed ascrive alla Corte del merito errore consistito nell’aver ritenuto ammissibile il procedimento ivi previsto per emendare l’errore immediatamente percepibile al caso di omessa pronuncia, ravvisabile nel caso di specie in cui la motivazione della sentenza del primo giudice non reca alcun accenno alla separazione, sì che si rendeva necessario interpretare la volontà del giudice. Il quesito chiede se si verifica un’omissione e/o un errore emendabile ai sensi dell’art. 287 c.p.c. o piuttosto un’omessa pronuncia con relativa violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove, in caso di separazione personale fra coniugi, nel dispositivo manchi la statuizione in merito alla separazione personale fra i coniugi e la parte motiva sia carente sotto il medesimo profilo.
Il motivo è privo di giuridico fondamento. Il conclusivo quesito chiede infatti di risolvere la questione rappresentata alla luce di una regula juris evidentemente errata nè pertinente alla ratio della decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza di correzione della sentenza del primo giudice, da intendersi indirizzato avverso la sentenza corretta che aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, in quanto in palese contrasto con la domanda originaria, appunto tesa alla pronuncia di separazione personale. Il principio richiamato nel motivo è estraneo a questo percorso argomentativo, non ne coglie senso e portata, non è idoneo pertanto all’affermazione di un principio che possa scalfirne la correttezza.
Il 2 motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 288 c.p.c. – per censurare l’impugnata sentenza laddove ha respinto la tesi volta a dimostrare la violazione del giudicato, consumata aggiungendo la pronuncia di separazione alla sentenza del Tribunale di Asti, incidendo pertanto sul suo contenuto sostanziale. Il quesito di diritto chiede se l’appello avverso l’ordinanza correttiva della sentenza sia esperibile laddove la correzione comporti modifiche sostanziali al giudicato già formatosi.
Il motivo espone censura analogamente infondata, non attinente al nucleo della decisione impugnata che, affermata la non impugnabilità dell’ordinanza di correzione, ha riscontrato l’inammissibilità dell’appello indirizzato avverso la sentenza corretta per le ragioni riferite. E’ evidente che il principio evocato nel quesito è eccentrico rispetto al senso di questa decisione, e non può perciò applicarsi alla fattispecie.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere respinto senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio, in assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
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