Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 22-09-2011, n. 34520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8-2-2011 il Tribunale di Genova – Sez. Riesame- in accoglimento di appello formulato dal PM avverso il provvedimento emesso dal GIP – (che aveva respinto la richiesta del requirente di aggravamento della misura cautelare applicata nei confronti di B.A. – in riferimento al reato di cui all’art. 612 bis c.p. ai danni di P.L.);

– disponeva a carico del predetto imputato la sostituzione della misura cautelare già applicata ai sensi dell’art. 282 bis e ter c.p.p. con quella degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo la Violazione dell’art. 275 c.p.p. e il difetto di motivazione,oltre la erronea applicazione della legge penale.

A riguardo evidenziava che il Tribunale aveva rilevato a carico dell’imputato l’esistenza di ulteriori episodi denunciati dalla persona offesa,dai quali era emersa la presunta reiterazione di comportamenti tesi alla minaccia verso la donna.

Tali episodi venivano tuttavia considerati dalla difesa come privi di riscontri,e come tali ininfluenti ai fini dell’aggravamento della misura cautelare.

Peraltro il ricorrente rilevava che erano state considerate altre condotte illecite risalenti nel tempo, per le quali era in corso altro procedimento penale, ritenendo tali elementi privi di rilevanza.

Infine la difesa evidenziava che il B. era stato sottoposto a controllo medico con esito positivo circa la capacità di controllo degli impulsi aggressivi e che i precedenti penali dell’imputato non rilevavano nella specie.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è privo di fondamento.

Invero nella specie trattasi di una ipotesi di aggravamento della condotta delittuosa da valutare ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4,come tale distinta da quella di violazione di prescrizioni relative alla misura cautelare originariamente imposta.

Pertanto si deve evidenziare che, secondo quanto si desume dal provvedimento impugnato il Giudice di merito ha preso in considerazione elementi rivelatori della reiterazione di condotte della stessa specie manifestate dal soggetto al quale era stata imposta la misura cautelare prevista dall’art. 283 bis e ter c.p.p., inerente al reato di cui all’art. 612 bis c.p..

Sul punto va menzionata sentenza di questa Corte (sez. 4, del 12 maggio 1999,n. 3072-RV 213530- per cui "la contestazione di un nuovo addebito, può giustificare l’applicazione dell’art. 299 c.p.p., comma 4,con riferimento all’aggravarsi delle esigenze cautelari che giustificano la sostituzione della misura cautelare applicata con altra più grave, trattandosi di fatti che,lungi dall’essere giudicati in sè,possono essere sintomatici di un più elevato grado di pericolosità anche con riferimento al primo procedimento").

In tal senso deve ritenersi dunque legittima l’applicazione della più grave misura cautelare nei confronti dell’odierno ricorrente, avendo il PM avanzato richiesta di applicazione derivante da comportamento reiterato dall’imputato in udienza,oltre che da condotte persecutorie della persona offesa verificatesi in seguito.

Orbene, le deduzioni del difensore relative alla insussistenza dei presupposti per formulare tale vantazione di pericolosità attuale del soggetto ricorrente, devono ritenersi infondate,avendo la difesa argomentato senza rendere noti i vizi di legittimità del provvedimento, che viene censurato per violazione dell’art. 275 c.p.p. non configurabile nel caso di cui si tratta.

Le deduzioni inerenti poi al travisamento del fatto restano inammissibili,essendosi in presenza di provvedimento cautelare soggetto al giudizio di legittimità unicamente per i vizi di violazione di legge.(v. Cass.Sez. 5 del 25/2/2003 ,n. 9008 ed altre conformi),ed essendo il provvedimento impugnato dotato di congrua motivazione.

Pertanto la corte deve rigettare il ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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