Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Osserva
T.S. è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7c.p., ascrittogli per aver sottratto un cellulare dall’abitacolo di un furgone lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario, impegnato in un?operazione di scarico merci.
Col ricorso lamenta la mancata esclusione dell’aggravante, il diniego dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., la non prevalenza delle accordate attenuanti generiche.
Rileva il collegio che infondato è il primo profilo di doglianza.
ÿ senz?altro vero che il telefono cellulare non costituisce normale dotazione del mezzo di trasporto e d’altra parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario, così che nella sottrazione di una tale res non è ravvisabile, in via generale, la circostanza aggravante che concerne il furto commesso su cose esposte per necessità, o per consuetudine, o per destinazione alla pubblica fede.
Ma occorre ricordare sul tema che la nozione di necessità, che legittima l’esposizione alla pubblica fede, comporta o l’impossibilità materiale o un?equivalente onerosità della custodia, e deve essere intesa non in senso assoluto, ma in senso relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono costringere il soggetto passivo a lasciare le proprie cose fuori della sua vigilanza e custodia.
Nel caso concreto si è valorizzato dai giudici di merito il fatto che il cellulare era stato collegato alla strumentazione viva voce, inferendosene che il portarlo via, avuto riguardo alla breve durata dell’allontanamento dal veicolo, avrebbe comportato per il soggetto passivo un disagio, pur se modesto, rinveniente dalla necessità di compiere una serie di manovre per scollegare il telefono e toglierlo dall’apposito alloggiamento in cui era installato.
Sicché non appare affatto priva di plausibilità o di rigore giuridico la valutazione positiva in ordine alla ricorrenza del requisito della esposizione della cosa alla pubblica fede, siccome dettata da evidenti ragioni, più che di consuetudine, come si opina nel provvedimento impugnato, di vera e propria necessità, intesa, ovviamente, nel peculiare senso dinanzi indicato.
Sono parimenti da disattendere le altre censure, che peraltro attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento al corretto rilievo che, per la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., è necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve, ma lievissimo, ossia di rilevanza economica minima (ciò che non è possibile riscontrare nei riguardi di un oggetto quale un telefono cellulare), e all’argomentazione, egualmente idonea sotto il profilo logico- giuridico, secondo cui la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato costituiscono elementi in vista dei quali al suo comportamento processuale e alla confessione resa non può attribuirsi, nel giudizio di comparazione delle circostanze, una rilevanza più spiccata di quella (di mera equivalenza) conferita al primo giudice.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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