Cass. civ., sez. Lavoro 10-08-2006, n. 18148 IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE – CONTRIBUTI ASSICURATIVI – Omesso versamento totale o parziale – Somma aggiuntiva – Conseguenza automatica dell’omissione contributiva o del ritardato versamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con ricorso del 30/07/1999 al Tribunale di Cagliari, la T.E.S. di Andrea Giuliano & C. s.a.s. e G.A. in proprio, proponevano opposizione avverso il D.I. 16 luglio 1999, n. 904, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore dell?I.N.P.S., della somma di L. 46.292.262 a titolo di somme aggiuntive per il tardivo versamento di contributi per il periodo (OMISSIS). Gli opponenti eccepivano la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito deducevano l?erroneità del calcolo delle sanzioni.

Nella resistenza dell?I.N.P.S., il Tribunale, con sentenza del 05/12/2000, rigettava l?opposizione.

Proponevano appello i soccombenti e la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 22 maggio 2003, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva l?opposizione e revocava il Decreto Ingiuntivo.

La Corte Territoriale osservava che l?obbligo del pagamento della somma aggiuntiva a titolo di sanzione sorge contestualmente all?atto della presentazione, tardiva o incompleta, dei modelli DM/10, sicchè la presentazione di tali modelli – avvenuta tra il 20 agosto ed il 22 novembre 1993 – non può integrare alcun effetto interruttivo di una prescrizione che inizia a decorrere dal momento della loro presentazione. Rilevava, di conseguenza, che prima del 31/12/1995 non era intervenuto alcun atto interruttivo che abbia impedito l?applicazione del nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Poichè non vi erano stati altri atti interruttivi oltre la notifica del Decreto Ingiuntivo, avvenuta il 21 luglio 1999, concludeva per la prescrizione del credito azionato dall?I.N.P.S..

Per la cassazione di tale sentenza l?I.N.P.S. ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. Gli intimati, che resistono con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi.

Diritto

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell?art. 335 c.p.c..

Con l?unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 e violazione dell?art. 2944 c.c., nonchè vizi di motivazione, l?I.N.P.S., con un primo profilo di censura, sostiene che trattandosi nella specie di somme aggiuntive dovute per contribuzioni corrisposte in ritardo e relative a periodi ((OMISSIS)) precedenti il (OMISSIS), secondo quanto stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per esse trova applicazione, anche in assenza di atti interattivi, la prescrizione decennale e non quella quinquennale.

Con un secondo profilo di censura l?Istituto sostiene che l?obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica dell?inadempimento o del ritardo; il debito per le somme aggiuntive ha dunque la sua fonte genetica nel ritardo o nell?omissione del pagamento dei contributi e non certo nella presentazione dei mod. DM 10/M. Ne consegue che in caso di tardiva presentazione del modello suddetto il termine di prescrizione delle somme aggiuntive è già pendente in quanto inizia a decorrere dalla scadenza del versamento dei contributi.

Con un terzo profilo di censura l?I.N.P.S. sostiene che, avendo la società provveduto, unitamente alla presentazione del mod. DM10/M, anche al pagamento tardivo dei soli contributi e non anche delle somme aggiuntive, nella specie si è avuto un pagamento parziale del debito che ha il valore di atto interruttivo della prescrizione a norma dell?art. 2944 c.c.. Infatti le c.d. somme aggiuntive hanno una funzione risarcitoria e tendono al rafforzamento dell?obbligo contributivo con il quale si compenetrano dando luogo ad un?unica obbligazione. Ne consegue che il pagamento dei soli importi corrispondenti ai contributi omessi costituisce pagamento parziale del debito al quale va riconosciuto il valore di atto interruttivo della prescrizione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato gli intimati denunciano difetto di motivazione e sostengono che l?obbligazione di pagamento delle somme aggiuntive costituisce una obbligazione autonoma rispetto all?obbligazione contributiva, soggetta a prescrizione quinquennale, in quanto somme dovute periodicamente ad anno o frazione di anno, perchè collegate ad obbligazione (contributiva) anch?essa dovuta ad anno o frazione di anno.

Con il secondo motivo denunciano ancora difetto di motivazione e sostengono che il Giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del fatto che attraverso il mod. DM10/M il datore di lavoro denuncia una pluralità di contributi aventi diverso termine di prescrizione, nonchè del fatto che il datore di lavoro aveva diritto di operare la compensazione tra le varie poste con imputazione delle partite creditorie secondo i criteri fissati dall?art. 1193 c.c..

Con il terzo motivo denunciano nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un Giudice (Pretore)non più esistente alla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso principale è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.

Il Giudice di appello ha esattamente rilevato che la pretesa fatta valere dall?I.N.P.S. nella presente controversia riguarda non già l?omesso versamento di contributi – atteso che è incontroverso che la somma versata di L. 170.111.000 coincide esattamente con quella indicata come dovuta – bensì le somme aggiuntive a titolo di sanzione civile, pari a L. 46.292.262, dovute per la ritardata presentazione dei mod. DM/10 relativi ai mesi di (OMISSIS) per contributi pagati tra il 20 agosto ed il 22 novembre 1993.

Le somme aggiuntive sono sanzioni civili pecuniarie irrogate al datore di lavoro per l?omesso o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni civili, pertanto, costituiscono obbligazioni di natura diversa dall?obbligazione contributiva. Scopo dell?obbligazione contributiva è la costituzione presso l?ente gestore della provvista necessaria all?erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Scopo della sanzione civile è il rafforzamento dell?obbligazione contributiva mediante l?irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore. L?innegabile funzione accessoria della sanzione pecuniaria rispetto all?obbligazione contributiva non vale ad annullare le sostanziali differenze esistenti tra le due figure.

Una prima conseguenza sul piano pratico è che alle sanzioni civile (o somme aggiuntive) non è applicabile il regime di prescrizione previsto per le obbligazioni contributive. In particolare non è applicabile il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10, che si riferisce espressamente soltanto alle contribuzioni di previdenza e di assistenza e non alle sanzioni pecuniarie.

In tema di somme aggiuntive il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, dispone nel primo comma che "i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d?anno". Tale somma, sempre secondo lo stesso articolo, è pari al tasso dell?interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 dicembre 1981, n. 402, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di cinque punti o senza maggiorazione a seconda delle ragioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi.

La predetta disposizione è stata riprodotta con modifiche nella L. L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 (non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis) il quale dispone "che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d?anno, pari al tasso dell?interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 527, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti??".

Con riferimento alle sanzioni previste dalla L. n. 48 del 1988, art. 4, questa Corte ha ripetutamente affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall?art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità; ne consegue che detto regime non si applica all?obbligazione di interessi che non abbia scadenza periodica annuale o infrannuale. Tale presupposto non può essere ravvisato nel caso delle somme aggiuntive, perchè la norma sopra considerata fa indubbiamente riferimento ad una somma da versare in unica soluzione, per il pagamento della quale non è prevista alcuna scadenza periodica, sicchè il corrispondente credito dell?ente previdenziale resta assoggettato al termine prescrizionale decennale previsto in via generale dall?art. 2946 c.c. (vedi Cass. n. 14152 del 2004, Cass. n. 411 del 1999, Cass. n. 2498 del 1998, Cass. n. 1110 del 1994).

Questa Corte, inoltre, non ha mancato di precisare che l?obbligo relativo alle somme aggiuntive costituisce una conseguenza automatica del mancato o ritardato pagamento dei contributi alla data stabilita dalla legge e trova la sua fonte genetica nell?inadempimento contributivo (vedi Cass. n. 2566 del 2001,Cass. n. 8324 del 2000, Cass. n. 8644 del 2000, Cass. n. 5310 del 1987); pertanto è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del credito per somme aggiuntive e non dal diverso momento della presentazione del modelli DM/10.

Nella specie deve dunque ritenersi che il Decreto Ingiuntivo, emesso in data 16 luglio 1999, è intervenuto prima del decorso del termine decennale di prescrizione del credito per somme aggiuntive, atteso che il ritardo nel pagamento dei contributi si riferisce al periodo (OMISSIS).

Ne consegue che la sentenza impugnata non è conforme a diritto, avendo affermato che il termine di prescrizione delle somme aggiuntive è quinquennale e che inizia a decorrere dal momento di presentazione dei modelli DM/10.

Il ricorso dell?I.N.P.S., dunque, deve essere accolto per quanto di ragione e la causa deve essere rinviata ad altro Giudice per un nuovo esame.

Il ricorso incidentale proposto dalla società TES e dal suo socio accomandatario deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, poiché in caso di accoglimento del ricorso principale e di cassazione della sentenza impugnata resta salva la facoltà della parte di riproporre dinanzi al Giudice del rinvio le domande e le eccezioni sollevate con il ricorso incidentale (Cass. n. 12680 del 2003, Cass. n. 15344 del 2002, Cass. n. 2087 del 2005).

In definitiva, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altro Giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Sassari, Sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari.

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