T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-10-2011, n. 2425

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto ritualmente notificato e depositato, è stato impugnato il provvedimento in epigrafe specificato del quale il ricorrente assume l’illegittimità sotto diversi profili e chiede, previa sospensione, l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione delle domande del ricorso.

Con ordinanza 25 maggio 2010 n. 477 questo TAR ha accolto la formulata istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, sentito il patrono dell’Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione.

Rileva il Collegio che dagli atti di causa (nota della Questura di Milano Uff. Imm., 11 aprile 2011 Cat. 159553/A11/2002 Imm. Cont.) emerge che in data 24 febbraio 2011 è stato emesso dalla suddetta Questura il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo I01097274 per motivi di lavoro subordinato; il che ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio in questione;

Ritenuto, pertanto, che a cagione di quanto sopra indicato, il ricorso in epigrafe è divenuto improcedibile e che le spese processuali possono essere compensate tra le parti, fatto salvo il riconoscimento della spettanza al ricorrente del corrisposto contributo unificato di Euro 250,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate tra le parti con spettanza al ricorrente del rimborso del contributo unificato di Euro 250,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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