Regolamento recante modifica all’articolo 25, comma 1, dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 11-4-2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 settembre 1995, n.
390, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.
490;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante
disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la
funzionalita’ della Croce Rossa Italiana;
Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente
il regolamento di approvazione dello statuto dell’Associazione
italiana della Croce rossa;
Visto l’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
Ritenuta la necessita’ di procedere alla modifica dell’articolo 25,
comma 1, dello Statuto;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e l’innovazione;
Sentito il Commissario straordinario dell’Associazione italiana
della Croce rossa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L’articolo 25, comma 1, dello statuto dell’Associazione italiana
della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, e’ cosi’ sostituito:
«1. Il Collegio dei revisori e’ unico ed esercita le sue funzioni
su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della
Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e’ composto da
tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del
Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche’ da due membri
supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell’interno e uno del
Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica
competenza.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Visto, Il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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