Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
U. G. A. proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Potenza avverso il verbale di contestazione 2 gennaio 2001 della Polizia stradale di Potenza, applicativo della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della sospensione della patente, per violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 9, avendo superato di 50, 1 Km/h il limite massimo di velocità consentito.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, il Giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposizione per violazione dell’art. 218 c.d.s. perché il decreto di sospensione della patente era stato notificato oltre i termini.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo di Potenza formulando unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il Giudice di pace abbia ritenuto che il provvedimento di sospensione sia stato notificato all’ opponente non tempestivamente. Osservano in senso contrario che l’art. 218 c.d.s., comma 2, si limita a prevedere che il decreto di sospensione deve essere «immediatamente» notificato all’interessato, senza alcuna ulteriore precisazione. Nella specie l’infrazione era stata accertata Polstrada il 2 gennaio 2001 ed il verbale era stato ricevuto dalla Prefettura il 4 gennaio 2001 ed il successivo 15 gennaio 2001 era stato emesso il decreto confermativo della sanzione accessoria. Il 2 febbraio 2001 il decreto era stato notificato all’Urbano. Unico termine perentorio previsto dal legislatore è quello di quindici giorni previsto per remissione del provvedimento di conferma della sanzione sospensiva della patente. Nella specie il Giudice di pace non avrebbe spiegato perché, a suo avviso, il provvedimento non sarebbe stato notificato tempestivamente.
2. – Va premesso che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno. Questa Corte ha ritenuto che il Prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218 c.d.s., comma 2, a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatele. Esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 c.d.s., e ss. (Cass. 26 agosto 2004, n. 16990). Ne deriva che non sussiste la legittimazione del Ministero dell’Interno a proporre ricorso per Cassazione e che questi non era neppure legittimato a costituirsi nel giudizio avanti al Giudice di pace.
3. – Nel merito il ricorso è fondato.
La Corte cost. 17 luglio 1998 (7 luglio 1998), n. 276, ha affermato che non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 c.d.s., comma 2, nella parte in cui non prevede, per la notifica dell’ ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, in quanto, con riferimento all’art. 24 Cost., l’interessato può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ultimo comma, ovvero chiedere la riconsegna del documento di guida ove l’ordinanza prefettizia non gli venga notificata entro 20 giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell’art. 218, comma 2); ed in quanto, con riferimento all’art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.
Non ritiene peraltro questa Corte che l’interpretazione dell’art. 218 c.d.s., comma 2, accolta dalla Corte costituzionale, secondo la quale la notificazione dell’ordinanza prefettizia dovrebbe avvenire nel termine di 20 giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell’art. 218, comma 2) sia fondata. Come ha ritenuto questa Corte, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata «immediatamente», trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi, nell’ipotesi in esame, i trenta trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase provvedimentale di emissione del provvedimento di sospensione (Cass. 24 settembre 2004, n. 19234).
Il Giudice di pace ha pertanto errato nell’individuare un termine per la notificazione del provvedimento di sospensione non previsto dal legislatore, sì che la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Potenza, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra affermato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
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