Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L.C.S., A.C., F.C., M.L.C., F.G., L.L. e V.M. impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del registro in relazione ad un atto di divisione e contestuale cessione di immobili siti nel Comune di Rescaldina: in particolare, i ricorrenti si opposero all’atto di classamento, posto a base dell’avviso impugnato, in relazione ad uno dei cespiti oggetto del contratto.
La Commissione adita dichiarò la cessazione della materia del contendere, essendosi le parti avvalse del beneficio di cui all’art. 2-quinquies del d.l. 564/94 (convertito nella l. 656/1994).
L’Ufficio propose appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 18 dicembre 1997, lo dichiarò inammissibile, avendo rilevato che la notificazione dell’atto, effettuata a mezzo del servizio postale, non era stata corredata dagli avvisi di ricevimento delle singole raccomandate.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle finanze nei confronti di L.C.S., A.C., F.C. e M.L.C.
Gli intimati non si sono costituiti.
Questa Corte, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 20 giugno 2005, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di due degli intimati (L.C.S. e A.C.), nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.G., L.L. e V.M.
Il Ministero ricorrente ha provveduto nei termini ad entrambi gli incombenti.
Nessuno degli intimati si è costituito.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16,20,22 e 53 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 149 e 182 c.p.c. – lamenta che, poiché "l’esibizione degli avvisi di ricevimento non condiziona l’ammissibilità del gravame, ma serve a dimostrare che il convenuto è stato posto in grado di conoscere l’esistenza del giudizio", il giudice d’appello, riscontrata la mancata costituzione dei convenuti, avrebbe dovuto non già dichiarare inammissibile l’appello, bensì concedere termine all’Ufficio appellante per il deposito degli avvisi di ricevimento.
2. Il ricorso è infondato.
Sulla base, infatti, del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale – anche se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 477/2002, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne consegue, anche nell’ambito del processo tributario, che qualora tale mezzo sia stato adottato – come nella fattispecie – per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (tra le più recenti, cfr., con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. 11257/2003, 4900/2004, 2722/2005).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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