Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 agosto 2002 G. G., intestataria di un ciclomotore, propose opposizione avverso un verbale di contestazione della polizia municipale del Comune di Scarperia, con il quale le era stata contestata l’infrazione all’art. 171 del c.d.s., accertata l’1 giugno 2002, perché il conducente del veicolo non indossava il prescritto casco di protezione, deducendo tra l’altro ed in via pregiudiziale, l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, per l’ingiustificata omissione della contestazione immediata.
Costituitosi il Comune, resisteva all’opposizione, che veniva tuttavia accolta, sulla scorta degli acquisiti atti, dall’adìto Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, con sentenza del 31 ottobre 2002, di annullamento del verbale, con condanna del Comune alle spese.
In accoglimento del suesposto pregiudiziaIe motivo di opposizione, riteneva il giudicante che l’addotta giustificazione della «impossibilità dell’ agente a bordo dell’auto di servizio di raggiungere il veicolo verbalizzato», fosse generica e, pertanto, inidonea ad esimere il verbalizzante dall’obbligo della contestazione immediata, sancito dall’art. 200 c.d.s.
Contro tale sentenza il Comune di Borgo San Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico e articolato motivo.
L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Nel ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s., violazione e falsa applicazione dell’ art. 115 c.p.c.
Premesso che la titolarità del veicolo con il quale era stata commessa l’infrazione comportava comunque la solidarietà della G. ex art. 196 c.d.s., al riguardo non derogato dall’art. 171, e che il verbale era stato alla medesima notificato ex art. 201 cit. codice nel termine di legge, si sostiene, anzitutto, che l’unica circostanza di merito dall’ opponente addotta, di non essere stata la conducente del ciclomotore, sarebbe del tutto priva di rilevanza, per l’evidenziato vincolo di solidarietà.
Sotto un secondo profilo, si lamenta l’apoditticità della motivazione della sentenza, nella parte ritenente la genericità delle ragioni della mancata contestazione immediata, censurando si, per violazione della regola imponente il giudizio iuxta alligata et probata, il richiamo del giudice alla motivazione di un’altra sentenza dello stesso ufficio, resa nei confronti del medesimo Comune in un procedimento di oggetto analogo.
Si lamenta, infine, l’omessa considerazione della relazione di servizio depositata in atti, nella quale erano state spiegate più dettagliatamente le ragioni (traffico intenso dovuto ad un avvenimento sportivo in corso) per le quali l’unico vigile, presente nell’auto di servizio, non era riuscito a raggiungere il trasgressore.
Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto nei termini di seguito esposti.
Premesso che l’obbligo della contestazione immediata, ove possibile, dell’infrazione stradale, prescritto dall’ art. 200 c.d.s., costituisce un indefettibile elemento di legittimità del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione (v., tra le altre, Casso 1^ civ. n. 15392/03, n. 13412/04), deve anzitutto affermarsi che anche la persona solidalmente obbligata al pagamento della stessa può dedurre la mancata osservanza del predetto obbligo, ancorché la violazione abbia riguardato la contestazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese interesse derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella dell’ altro debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente collegata quella di cui all’art. 6 L. 689/ 81.
Va pertanto disatteso il primo profilo di censura esposto in ricorso.
Fondati sono, invece, i rimanenti profili, nella parte deducente evidenti carenze della motivazione, tradottesi in non corretta applicazione dell’art. 200 c.d.s.
La riferita «impossibilità di raggiungere il trasgressore», contrariamente a quanto opinato dal giudice di merito, non può considerarsi una giustificazione assolutamente generica (quale sarebbe stata, invece, un’addotta, sic et simpliciter, impossibilità di contestare immediatamente, a guisa di mera parafrasi del dettato normativo), ma esprime un concetto sia pur sintetico, che tenuto conto delle altre circostanze desumibili, sia pur implicitamente, dal processo verbale e da nozioni di comune esperienza (unicità del verbalizzante a bordo dell’auto di servizio, maggiore di agilità di manovra, con agevole possibilità di allontanamento di un veicolo a due ruote nel contesto urbano), avrebbe richiesto quanto meno una più approfondita valutazione da parte del giudicante, ancor più doverosa nel caso in cui, come si assume in ricorso, l’amministrazione opposta abbia prodotto una relazione di servizio a chiarimenti.
Il giudice si è invece fermato ad un astratto apprezzamento della sufficienza o meno di quella proposizione contenuta nel verbale, senza valutarne l’adeguatezza in concreto, né dare ingresso agli addotti elementi integrativi, per di più corredando l’insufficiente motivazione con l’indebito e fuorviante richiamo ad altra vicenda giudiziaria svoltasi davanti al medesimo ufficio, la cui assunta analogia, non meglio chiarita, non è di alcun apporto, nemmeno sotto il profilo di condiviso precedente giurisprudenziale, alla correttezza del criterio di giudizio adottato.
La sentenza va, conclusivamente, cassata, disponendosi il rinvio, anche per il regolamento delle spese di cassazione, ad altro ufficio del medesimo grado, che si individua in quello di Firenze. ?.
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