LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i
diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo
sviluppo», e’ parte integrante e qualificante della politica estera
dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni
Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della
Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i
popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita’
della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
persegue, in conformita’ coi programmi e con le strategie
internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre
organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi
fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta’ e ridurre le disuguaglianze, migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo
sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita’
dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunita’ e i
principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione,
di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L’aiuto umanitario e’ attuato secondo i principi del diritto
internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita’,
neutralita’ e non discriminazione, e mira a fornire assistenza,
soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo,
vittime di catastrofi.
4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta’ internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Art. 2

Destinatari e criteri

1. L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e
associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e
le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza
con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle
organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte.
2. L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche,
anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo,
siano coerenti con le finalita’ ed i principi ispiratori della
presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo
l’Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale,
in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di
sviluppo da parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli
interventi alle priorita’ stabilite dagli stessi Paesi partner e
dell’uso di sistemi locali, dell’armonizzazione e coordinamento tra
donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita’
reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita’, da
garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il
coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo,
operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita’ di cooperazione allo sviluppo e’ privilegiato,
compatibilmente con la normativa dell’Unione europea e con standard
di normale efficienza, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi
e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non
possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il
finanziamento o lo svolgimento di attivita’ militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo
locale, anche attraverso il ruolo delle comunita’ di immigrati e le
loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche
migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei
diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art. 3

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Art. 4

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L’insieme delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo, rivolte
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato
«cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e’ finalizzato al
sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento,
mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e
materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione
europea;
c) iniziative a dono, di cui all’articolo 7, nell’ambito di
relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della societa’ civile di cui al capo
VI.

Art. 5

Iniziative in ambito multilaterale

1. Rientra nell’ambito della CPS la partecipazione anche
finanziaria dell’Italia all’attivita’ di organismi internazionali e
al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita’
di tale partecipazione devono permettere il controllo delle
iniziative, nel rispetto dell’autonomia degli organismi
internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare,
oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni
internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di
cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di
iniziative di cooperazione promosse dall’Italia ed affidate per la
loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo
caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo
che determini i contenuti dell’iniziativa, le rispettive
responsabilita’ e le modalita’ per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le
iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni
e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali
e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione
allo sviluppo e stabilisce l’entita’ complessiva dei finanziamenti
annuali erogati a ciascuno di essi. L’Agenzia di cui all’articolo 17
eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa
approvazione del Comitato di cui all’articolo 21.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere
multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse
di detti organismi, nel rispetto delle finalita’ e degli indirizzi di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

Art. 6

Partecipazione ai programmi dell’Unione europea

1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo
sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi
dell’Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee
di programmazione con quelli dell’Unione europea, favorendo la
realizzazione di progetti congiunti.
2. L’Italia contribuisce altresi’ all’esecuzione di programmi
europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione
centralizzata indiretta, di norma mediante l’Agenzia di cui
all’articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e’ responsabile delle
relazioni con l’Unione europea con riferimento agli strumenti
finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono altresi’ attribuite
la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di
sviluppo.

Art. 7

Iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale
attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati
interamente o parzialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti
pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le
procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate
tramite l’Agenzia di cui all’articolo 17. Esse devono corrispondere
ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i
principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte
dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita’ locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso
contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita’ degli interventi e rafforzare la
responsabilita’ dei Paesi partner secondo i principi sull’efficacia
degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni
di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al
mantenimento della stabilita’ macroeconomica del Paese partner, la
trasparenza e l’affidabilita’ del suo quadro legislativo e
istituzionale e implicano modalita’ di controllo sulla correttezza
dell’impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli
accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni
della societa’ civile operanti nei Paesi partner nel campo dei
servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta’.

Art. 8

Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del
Comitato di cui all’articolo 21, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle
procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa’ Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ a organizzazioni finanziarie
internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26
della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti
concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi
locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori
inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 9

Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo
sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella
presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili,
nonche’ nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di
politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai
fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di
cooperazione e di solidarieta’ internazionale sulla base della loro
potesta’ legislativa, le disposizioni della presente legge sono
principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5
giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo,
previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo
21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo,
di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni,
le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
all’Agenzia di cui all’articolo 17 le attivita’ di partenariato
territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’inclusione delle attivita’
stesse nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9.

Art. 10

Interventi internazionali di emergenza umanitaria

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi
nell’ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all’assistenza
delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed attuati dall’Agenzia di cui all’articolo 17, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata
esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti
operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, puo’ affidare gli
interventi di soccorso nell’ambito degli interventi internazionali di
emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie
procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo
soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e con l’Agenzia di cui all’articolo 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso all’estero del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
152.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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