Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto di cui in epigrafe il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato S.V. per incongruità della pena ed ha ordinato la restituzione degli atti al PM. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione il PM, chiedendone l’annullamento, perchè l’immotivato provvedimento di restituzione degli atti è fuori dal sistema e determina un’indebita regressione e lo stallo del procedimento.

Inoltre, il provvedimento sarebbe abnorme perchè lesivo della facoltà discrezionale del PM di scegliere le modalità di esercizio concreto dell’azione penale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrarle negli schemi del diritto processuale, e uno di natura funzionale, allorchè, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Cassazione SU n.26/ 2000; Sezione 3, n. 3769 2000 n. 3769;

Sezione 4, n. 40513/2010 RV. 248857).

In entrambi i casi l’efficienza del processo non può essere ripristinata senza l’immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione.

Nella specie il provvedimento adottato rientra strutturalmente nei poteri che l’ordinamento processuale assegna al giudice per le indagini preliminari stante l’espressa previsione di cui all’art. 459 c.p.p., comma 3.

Questa Corte, poi, ha escluso ogni profilo di abnormità per un provvedimento emesso dal giudice nell’esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che a esso consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte de PM di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (SU sentenza del 26.03.2009, Toni).

Tale situazione qui non ricorre potendo il PM esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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