DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 13-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia
di energia", ed in particolare, l’articolo 25, comma 5, che prevede
che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel
rispetto delle modalita’ i principi e criteri direttivi di cui ai
commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante
"Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99";
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego
pacifico dell’energia nucleare", e successive modificazioni;
Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull’impiego di energia elettrica";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante
"Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’.
Istituzione delle autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica
utilita’";
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle
attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di
informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni
dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30
ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
"Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del
settore energetico nonche’ delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
99 a 106 dell’articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della
Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5
settembre 1997";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
in materia ambientale", e successive modifcazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti
orfane";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale";
Visto l’articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 3 marzo 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione
normativa, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, della
salute, per i beni e le attivita’ culturali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonche’" a:
"connesse" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il decommissioning";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative
relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici
relativi";
d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative
relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici
relativi";
e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono
sostituite dalle seguenti: "incluso in".

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
"Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini";
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui
all’articolo 1, comma 1";
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui
all’articolo 1, comma 1";
d) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: "e) "impianti
nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di
origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile
nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle
infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, delle opere
di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta,
delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse
necessarie e pertinenti al suo esercizio;";
e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l’interesse" a:
"impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
requisiti di cui all’articolo 5";
f) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: "i) "deposito
nazionale" e’ il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico
destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti
radioattivi a bassa e media attivita’ derivanti da attivita’
industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti
nel territorio nazionale, nonche’ all’immagazzinamento di lunga
durata dei rifiuti ad alta attivita’ ed eventualmente del
combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti
nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di
impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel
territorio nazionale;";
g) dopo la lettera l) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
"l-bis) "decommissioning" e’ l’insieme delle azioni
pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione
definitiva dell’esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e
di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, sino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da
vincoli di natura radiologica.".

Art. 3

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e’ sostituito dal seguente:
"1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale
dell’Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche’, per gli aspetti di
rispettiva competenza, con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta
un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la
protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il
documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di
costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da
realizzare, nonche’ gli interventi in materia di ricerca e
formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia
elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli
approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della
riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra,
nonche’ i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del
processo di realizzazione.".
2. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: "a) l’impatto
dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela
dell’ambiente, nonche’ nei confronti dei rischi di proliferazione;";
b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle
seguenti: "gli effetti";
c) alla lettera c), le parole: "capacita’ di" sono soppresse e dopo
le parole: "potenza elettrica" e’ inserita la seguente:
"complessiva";
d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore
di carbonio," sono soppresse;
e) alla lettera e), la parola: "alleanze" e’ sostituita dalla
seguente: "accordi";
f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita’ realizzative" sono
inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti
di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di
emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti:
"sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e’ sostituita dalla
seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine
vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla
localizzazione del Parco tecnologico";
h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle
seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle
compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono
soppresse;
i) la lettera i) e’ sostituita dalla seguente: "i) la capacita’ di
trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove
necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare
l’obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da
installare;";
l) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in
materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile
nucleare, nonche’ di trattamento del combustibile irraggiato.".
3. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente
articolo, e’ adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4

Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e’ sostituito dal seguente:
"1. La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono
considerate attivita’ di preminente interesse statale e come tali
soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza
dell’operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi
dell’articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio
insiste l’impianto e dell’intesa con la Conferenza unificata, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto
previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione,
di carattere obbligatorio e non vincolante, e’ espresso entro il
termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si
prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la
questione alla Conferenza unificata.".

Art. 5

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "e finanziarie," sono sostituite dalle
seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere".
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1,
nonche’ le modalita’ per la dimostrazione del possesso dei requisiti
stessi.".
3. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "disattivazione" e’ sostituita dalla
seguente: "decommissioning" e la parola: "direttore", ovunque
ricorra, e’ sostituita dalla seguente: "responsabile".
4. Il decreto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente
articolo, e’ adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 6

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all’articolo 5" sono soppresse;
b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la
realizzazione";
c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte
dell’operatore," sono soppresse;
d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti:
"e le caratteristiche tecniche specifiche".

Art. 7

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "richiedono all’Agenzia" sono sostituite dalle
seguenti: "trasmettono all’Agenzia un rapporto relativo alla verifica
tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo";
b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di
sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e";
c) le parole: "dell’Agenzia per l’energia nucleare
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell’AEN-OCSE".

Art. 8

Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. La rubrica dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e’ sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la
localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico».
2. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e’ sostituito dal seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti
nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche
internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di
sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione
dell’ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia. Entro sessanta giorni dall’adozione del documento
programmatico di cui all’articolo 3 comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico, con uno o piu’ decreti da adottare di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
per i beni e le attivita’ culturali e il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, definisce, su proposta
dell’Agenzia, formulata entro trenta giorni dall’adozione del
suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla
base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da
enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le
universita’, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione
degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive
del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
definisce, su proposta dell’Agenzia, formulata entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive
del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e
sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti
da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA, l’ENEA e le
universita’, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del
Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli
impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare,
riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversita’;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilita’;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicita’ dell’area per il sistema energetico e
caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attivita’ umane nel territorio
circostante.".
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.

Art. 9

Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. L’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e’
sostituito dal seguente:
"Articolo 9 – (Valutazione ambientale strategica ed integrazione
della Strategia nucleare) – 1. La Strategia nucleare di cui
all’articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1
dell’articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche’
del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto
riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione
ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
nonche’ al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13
maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la
documentazione necessaria per l’avvio della procedura di valutazione
ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno
dei decreti di cui all’articolo 8, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle
procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di
concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni
e le attivita’ culturali.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni
dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i
parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione
ambientale strategica. Gli atti cosi’ adeguati sono sottoposti entro
quindici giorni all’approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi
approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".

Art. 10

Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti.
"comma 3".
2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono soppresse;
b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e’ sostituita dalla
seguente: "installazione";
c) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: "c) progetto
preliminare dell’impianto, recante l’indicazione della tipologia
dell’installazione, dei principi di funzionamento, della potenza
installata e delle principali caratteristiche tecniche;";
d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle
seguenti: "sul sito";
e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di
sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del
rapporto".
3. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti,
sentita l’Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o
le informazioni di cui al comma 3.
3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui
all’articolo 8, comma 1, l’operatore puo’ richiedere al Ministero
dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari
sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
e l’Agenzia, rilascia l’autorizzazione, ferma restando la riduzione
in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento
immediato dei danni arrecati dal momento dell’inizio delle indagini,
in accordo con il proprietario dell’area interessata.".
4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente
articolo, e’ adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.

Art. 11

Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa
ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal
ricevimento di ciascuna istanza".
2. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "l’Agenzia," sono inserite le seguenti:
" tenuto conto delle determinazioni di cui all’articolo 7,".
3. All’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3".
4. All’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "trenta" e’ sostituita dalla seguente:
"quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite
dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come
individuati ai sensi dell’art. 23, comma 4.".
5. All’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il
Ministero dello sviluppo economico provvede";
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: "Le modalita’
di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite,
previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta
giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi
o emolumenti a favore dei componenti.".
6. All’articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, la parola: "procede" e’ soppressa.

Art. 12

Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "approvata" e’ sostituita dalla seguente:
"approvato";
b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
incluse eventuali caratterizzazioni ambientali";
c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;
e-ter) opere di protezione del sito;
e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori,
macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;
e-quinquies) eventuali demolizioni;
e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".
2. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e’ sostituito dal seguente:
"2. Le suddette attivita’ devono essere comunicate o denunciate
all’ente locale interessato o altra Amministrazione competente,
secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata
delle opere e attivita’ da effettuare.".
3. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l’area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti:
"il sito sul quale";
b) la parola:"siano" e’ sostituita dalla seguente: "sia";
c) le parole:"Al proprietario dell’area" sono sostituite dalle
seguenti: "Al proprietario del sito";
d) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: "L’operatore
che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione
dell’impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito
e, ove cio’ non sia possibile, e’ tenuto a risarcire al proprietario
il danno arrecato al bene.".

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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