Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 20.11.2009, rigettava l’appello dei dipendenti – vigili urbani del Comune di San Pancrazio Salentino – diretto ad ottenere, in riforma della pronunzia di primo grado, le maggiorazioni previste dall’art. 24, comma 2 del c.c.n.l. comparto Regioni autonomie Locali 14.9.2000 per il lavoro organizzato in turni e prestato nei giorni festivi infrasettimanali, in aggiunta alle indennità di cui all’art. 22 dello stesso c.c.n.l.. Rilevava la Corte territoriale che la interpretazione della normativa fornita dal primo giudice era conforme alla costante giurisprudenza, che aveva evidenziato che l’art. 24 c.c.n.l. si riferiva ad esigenze particolari di servizio durante i giorni festivi e che come tale la maggiorazione dallo stesso prevista non era applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti in turni, con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, con due motivi di impugnazione. Resiste, con controricorso, il Comune intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 24, comma 2, ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 17) e 22, comma 5 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, comma 7) del c.c.n.l. dei comparto del personale delle Regioni -Autonomie Locali stipulato il 14.9.2000, in relazione all’art. 12 disp. att. c.c. e all’art. 1362 c.c., assumendo la possibilità del cumulo della indennità e delle maggiorazioni previste rispettivamente dagli artt. 22 e 24, attesa la funzione diversa delle stesse, delle quali le prime idonee a compensare interamente il disagio derivante dalla articolazione del lavoro per il personale turnista e le seconde il disagio del lavoro erogato in giorno festivo infrasettimanale e per la mancata fruizione del riposo compensativo. Rilevano che, in particolare, l’art. 24, comma 2 espressamente fa riferimento alle sole festività che cadono in giorni festivi infrasettimanali e solo in tali giorni riserva ai dipendenti un trattamento diverso dalla festività domenicale, la quale deve essere ricompensata con le sole maggiorazioni previste dall’art. 22, comma 5 c.c.n.l. e richiamano, a conforto di tali deduzioni, la sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, numero 9097 del 2007.
Con il secondo motivo, i dipendenti lamentano la violazione degli artt. 36 e 3 Cost., in relazione agli artt. 24, comma 2 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 17, comma 2) e 22 comma 5 ( D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, comma 7) del c.c.n.l. del comparto del personale delle regioni Autonomie Locali di cui sopra, nonchè il difetto di motivazione sul punto, osservando che le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale sono ore aggiuntive, che non vengono in alcun modo remunerate neanche con la possibilità di fruire dei riposo compensativo e che l’indennità di cui all’art. 22, comma 5 ccnl compensa solo il disagio per la particolare articolazione dell’orario di lavoro.
Il Collegio ritiene che l’interpretazione letterale delle norme contrattuali è tale da condurre alle conclusioni adottate nella sentenza impugnata, in conformità a precedente di questa Corte – relativo a caso analogo di dipendenti della Polizia Municipale – (cfr. Cass. 9.4.2010 n. 8458) le cui argomentazioni, relativamente ai motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, vanno integralmente condivise e richiamate.
Viene dai ricorrenti rivendicato il compenso previsto dall’art. 24, comma 2 del contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), il cui testo dispone:
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30%. Nella sentenza di questa Corte sopra richiamata (Cass 8458/2010 cit.) è stato osservato che "le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)"; che "resta perciò′ escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro", che, "invero, i primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè’, proprio perchè individua situazioni non ordinane, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro". E’ stato affermato che "del resto, la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come t’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni". In conclusione, conformemente alle osservazioni riportare, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2. Ed, infatti l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i normale orario di lavoro (v. in tali termini, Cass. 8458/2010 cit.).
Quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale, la indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula, invece, con il compenso di cui all’ari 22 ccnl, in conformità a quanto previsto dalla sentenza a ss. uu. n. 9097/2007 richiamata dai ricorrenti. La fattispecie esaminata ricade nella prima delle ipotesi considerate, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure prospettate.
Nè ha fondamento la censura evidenziata con riferimento all’asserita violazione dei precetti costituzionali indicati, atteso che come innanzi precisato, non si verifica alcuna disparità di trattamento coni lavoratori ordinari, per la sostanziale differenza delle situazioni, regolamentate, come sopra detto, da distinte disposizioni che tengono conto delle differente articolazione del lavoro per ciascuna delle categorie, e perchè alcuna prestazione al di là dell’orario normale di lavoro viene nella sostanza resa, salva la possibilità che nel turno ricada una giornata di festività infrasettimanale che non da per quanto detto titolo a riposo compensativo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in ROMA, il 27 gennaio 2012.
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