Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 03-10-2011, n. 35812 Omicidio colposo concorso di colpe

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.R. veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini perchè accusato di omicidio colposo secondo la seguente contestazione: per aver concorso a cagionare la morte di T. E. per colpa consistita nell’avere condotto la propria vettura Mercedes a velocità inadeguata alle circostanze di tempo (pioggia) e locali (prossimità di una zona di intersezione di via laterale con la strada statale Emilia da lui percorsa con direzione nord-sud) e di avere effettuato – a fronte dello scontro, indipendentemente da ciò verificatosi, tra il quadriciclo condotto dal T. (che si era immesso sulla SS 9, provenendo dalla intersezione laterale, senza concedere la dovuta precedenza) e l’autofurgone condotto da Z. G. (separatamente giudicato con il rito della applicazione della pena) che procedeva sulla (OMISSIS) con direzione sud-nord – una manovra imperita ed errata in presenza della situazione di emergenza costituita dallo spostamento del furgone (che aveva sterzato verso sinistra nel tentativo – vano – di evitare l’impatto con il quadriciclo che gli aveva inopinatamente tagliato la strada) dalla corsia di propria pertinenza a quella opposta impegnata dall’ I..

All’esito del dibattimento l’ I. veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonchè, con formula generica, al risarcimento del danno in favore del padre della vittima, costituitosi parte civile.

A seguito di gravame ritualmente proposto dall’imputato, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma dell’impugnata decisione, assolveva l’ I. con la formula perchè il fatto non costituisce reato, revocando altresì le statuizioni civili del primo giudice. La Corte distrettuale, dopo aver premesso di ritenere sussistente il nesso materiale tra l’investimento del T. ad opera dell’auto dell’imputato e l’evento – avendo le indicazioni fornite dal medico legale e da un testimone dimostrato che al momento di detto investimento il T. era ancora in vita, pur dopo la prima collisione con il furgone dello Z. – dava conto del proprio convincimento, circa la ritenuta insuperabilità del dubbio in ordine all’elemento soggettivo del reato, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) nella corsia percorsa dal prevenuto non esistevano le segnalazioni di cantiere e di massima riduzione della velocità che invece esistevano sulla opposta corsia; b) non era stato possibile accertare la velocità del veicolo condotto dall’imputato, ma in ogni caso nulla consentiva di affermare che fosse superiore ai limiti di legge ed a quelli prudenziali generici:

ed invero, la pioggia non poteva infatti imporre di ridurre la velocità al di sotto dei 50 Km/h che deve ritenersi velocità già da sola adeguata – su una strada statale sulla quale vigeva il limite generico di 90 Km/h – a fronteggiare la maggiore scivolosità del fondo stradale; c) neppure la presenza di intersezione stradale poteva indurre ad una moderazione di velocità particolarmente accentuata, atteso che essa interessava solo la corsia opposta: pur a voler esigere dall’imputato l’onere di prevedere la possibilità di un’imprudente immissione del quadriciclo sopraggiungente dalla laterale, non poteva pretendersi che tale previsione comprendesse anche l’attraversamento perpendicolare dell’intera carreggiata della strada principale, senza fermarsi e fino ad interessare anche la corsia opposta rispetto a quella nella quale si era irregolarmente immesso il quadri ciclo stesso, e per di più in modo tale da richiedere anche la previsione di una manovra di frenata in tempi ristrettissimi; d) appariva dunque dubbio che la velocità tenuta dal prevenuto (implicitamente stimata anche dal primo giudice come inferiore al limite dei 50 Km/h) potesse essergli imputata come imprudente, nelle sopraindicate – specifiche e singolari – circostanze di luogo e tempo; c) la ricostruzione del sinistro operata nella sua planimetria dal CT consentiva di evidenziare le rispettive posizioni dei veicoli nei momenti cruciali del sinistro:

da essa si ricavava che l’evento imprevisto dell’invasione della corsia di marcia dell’ I. da parte del furgone condotto dallo Z. era avvenuto quando la vettura dell’imputato si trovava nelle immediate vicinanze del furgone stesso e pertanto in una situazione in cui neppure una velocità ancor più ridotta della vettura avrebbe permesso di scongiurare l’impatto tra i due veicoli; e) la situazione che aveva comportato per l’ I. la necessità di una manovra di emergenza non era stata determinata in nulla e per nulla dalla condotta del prevenuto ma solo dal comportamento degli altri due conducenti; pertanto non poteva essere imputata all’imputato la determinazione colposa delle condizioni a monte della manovra di emergenza: egli, dunque, aveva meramente subito come evento a lui del tutto esterno la situazione di pericolo che imponeva la manovra di emergenza; f) ciò rendeva privo di significato giuridico il rilievo del CT sulla erroneità della manovra; ed invero, la correttezza della manovra di emergenza deve essere valutata non con riguardo alla capacità del migliore pilota ma a quella del conducente medio: "In una situazione come quella accennata, ed a fronte del pericolo (anzi la quasi certezza) che in difetto si sarebbe verificato un impatto quasi frontale tra la vettura ed il furgone, la manovra diversiva attuata non pare criticabile: invero, per l’imputato, spostarsi verso destra sarebbe equivalso ad offrire all’azione di possibile speronamento da parte del furgone la parte laterale sinistra della vettura (lato conducente) e quindi esporre se stesso al pericolo di gravi danni alla incolumità personale (situazione equiparabile allo stato di necessità). Parimenti, la scelta di frenare non avrebbe impedito l’urto frontale, attesa la immediata vicinanza dei veicoli al momento del determinarsi del pericolo. Il CT propone dunque come ottimale la manovra di proseguire la marcia tenendo la propria stretta destra, infilando in velocità un "cunicolo" di due metri scarsi di larghezza, con una vettura larga un metro e novanta: non è chi non veda che si tratta di una manovra da esperto stuntman e non da conducente medio; inoltre, si deve rilevare che l’ostacolo costituito dal furgone non era fermo ma in movimento e precisamente con direzione frontale diagonale da sinistra a destra (per l’automobilista) e pertanto era prevedibile che avrebbe ristretto ulteriormente la ampiezza del passaggio nella direzione proposta dal CT." (così si legge testualmente a pag. 6 della sentenza della Corte d’Appello). Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, con particolare riferimento ad asserito travisamento della prova, con doglianze che possono cosi riassumersi: a) la strada SS 9, sulla quale viaggiava la Mercedes dell’imputato, era dotata di due corsie per ogni senso di marcia; b) in quel punto vi era un incrocio che prevedeva la possibilità, anche per i mezzi che procedevano sulla corsia di marcia utilizzata dall’lmbriano, della svolta a sinistra con la possibilità di accedere alla via (OMISSIS); c) secondo quanto si legge nella perizia tecnica del CTU, ing. N., nel momento in cui sopraggiungeva il veicolo dell’ I. il primo incidente, sia pure da pochi istanti, si era già verificato ed il furgone aveva già invaso la corsia di sinistra della carreggiata percorsa dall’autovettura dell’ I.; d) sul margine destro della carreggiata dell’imputato vi era la segnalazione del limite di velocità fissato in 50 km/h, chiaramente apposto anche in considerazione della presenza di un incrocio; e) vi era altresì un segnale mobile di pericolo generico per l’uscita di automezzi (sull’altra carreggiata vi era infatti un cantiere, peraltro certamente visibile, essendo la strada in quel tratto rettilinea); f) vi era segnale verticale di dare precedenza per le autovetture che intendevano immettersi sulla via (OMISSIS); g) vi era segnalazione orizzontale di svolta, con espressa destinazione della corsia di sinistra della suddetta carreggiata, per i veicoli che intendevano lasciare la SS 9 per immettersi sulla via (OMISSIS); g) la mancata considerazione di questi elementi ed anzi l’affermazione del tutto erronea circa l’inesistenza di limiti di sorta avrebbero determinato le errate valutazioni della Corte di merito, "specie se si pone mente alla rilevanza, nel sinistro stradale per il quale si procede, della velocità tenuta dall’ I. la cui eccessività è stata, in tesi accusatoria, il presupposto e la causa di una manovra di emergenza del tutto illogica ed errata" (così testualmente a pag. 2 del ricorso); g) per come prospettato dallo stesso CTU, una velocità più moderata avrebbe permesso sia di frenare in sicurezza, sia di tenere più rigorosamente la propria destra evitando così sia l’impatto con il furgone, ormai in posizione di stasi, sia l’invasione della carreggiata opposta ove è avvenuto il sormontamento del corpo del T.. Ha depositato memoria il difensore dell’imputato con argomentazioni finalizzate a contrastare le doglianze dedotte dal ricorrente P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Mette conto evidenziare, innanzi tutto, che le dedotte doglianze riguardano sostanzialmente apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. In proposito giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito: il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, RV. 214793;

Sez. Un. rie. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’incidente stradale oggetto del processo. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di seconda istanza, non ha fatto altro che proporre in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito – tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte territoriale. Ed invero, per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente ritenuta insussistenza di profili di colpa nella condotta dell’imputato Imbriano, la Corte d’Appello ha fornito congrua motivazione indicando gli elementi probatori valutati ai fini del giudizio, e cioè:

l’esito degli accertamenti svolti sul posto, le conclusioni dei consulenti, le condizioni di tempo e di luogo, la segnaletica esistente sul tratto di strada in cui avvenne il sinistro stradale "de quo", la velocità alla quale viaggiava I., le condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente dunque, la Corte distrettuale ha specificamente vagliato e valutato tutte le circostanze e le acquisizioni probatorie cui ha fatto riferimento il ricorrente P.G. nel suo atto di impugnazione, nessuna esclusa. Nè è dato cogliere nel percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito contraddizione alcuna, posto che nell’impugnata sentenza, con argomentazioni logicamente concatenate e del tutto aderenti al compendio probatorio acquisito, risultano analiticamente analizzate, onde confutarle, le argomentazioni cui il primo giudice aveva ancorato il proprio convincimento circa l’affermazione di colpevolezza dell’ I..

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale – laddove è stata esclusa qualsiasi connotazione colposa nella condotta dell’ I. anche per quel che riguarda il mancato esito positivo della manovra di emergenza posta in essere dall’ I. stesso – risultano assolutamente ineccepibili e del tutto in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il conducente di un veicolo è esonerato da responsabilità penale ove, a fronte del comportamento irregolare di altro utente della strada, non sia in grado di effettuare manovra di emergenza o, postala in essere, non ottenga il risultato sperato; ovvero, si astenga dalla esecuzione di una tale manovra temendo di porre a repentaglio la propria o altrui incolumità (cfr. Sez. 4, 11.5.1990, Ammirato); ed ancor più pertinente, in relazione al caso di specie, risulta la sentenza Sez. 4, 14 novembre 1990, Moro, con la quale è stato precisato che "il conducente di un veicolo, che venga a trovarsi senza sua colpa in condizioni di pericolo per un fatto improvviso altrui, non risponde a titolo di colpa per non avere saputo scegliere la manovra di emergenza più appropriata al fine di evitare l’incidente". E’ dato pacifico che nella dinamica del sinistro in questione si inserì una macroscopica condotta colposa del conducente del quadriciclo il quale si immise sulla strada principale violando l’obbligo di precedenza ed addirittura percorrendola poi perpendicolarmente inducendo il guidatore del furgone a sterzare a sinistra ed a porsi così sulla traiettoria dell’auto dell’ I.. Ed è di solare evidenza, anche in base a massime di comune esperienza, che una situazione del genere non potesse ritenersi ragionevolmente prevedibile per l’ I.. Ne consegue che, in base ai principi condivisibilmente enunciati in materia da questa Corte, non poteva esigersi dall’lmbriano una condotta adeguata ad una situazione di cosi palese anomalia: "in tema di omicidio colposo causato dalla guida di veicoli, la colpa del conducente per non avere prevenuto una situazione di pericolo causata da altri, è configurabile solo ove quest’ultima sia utilmente ed agevolmente percepibile, agevole e non pericolosa, e possa conseguentemente essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo o i terzi" (Sez. 4, 30.10.2002, De Marco); "In tema di infortuni stradali, si può esigere dal conducente di un autoveicolo solo una condotta conformata al ragionevolmente prevedibile comportamento di altri utenti della strada, anche imprudente, ma pur sempre nello spettro della prevedibilità, nella quale si connota la colpa;

altrimenti, si scivolerebbe nella responsabilità oggettiva, ripudiata dalla legislazione penale letta alla luce dei principi costituzionali" (Sez. 4, 19 aprile 1989, Sbaffoni).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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