Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 giugno 2010, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato il 21 ottobre 2009, con la quale l’imputato era stato condannato, per il delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti all’aggravante contestata, per avere consapevolmente acquisito e detenuto un’ingente quantità di materiale pedopornografico.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, per manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe basato la sussistenza dell’aggravante sul falso presupposto che tutti i (e non solo alcuni dei) supporti informatici sequestrati contenessero materiale pedopornografico.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per un motivo manifestamente infondato.
Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, muovendo dall’assunto che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che solo 23 dei 75 ed sequestrati contenevano materiale pedopornografico.
Tale assunto è palesemente erroneo.
Dalla semplice lettura della sentenza impugnata risulta evidente che il giudice di secondo grado, nel ritenere sussistente detta circostanza aggravante, non ha affatto basato il suo convincimento sul presupposto che tutti i supporti informatici sequestrati contenessero materiale pedopornografico. La Corte ha, infatti, affermato – con argomentazione pienamente coerente sul piano logico – che il materiale pedopornografico è contenuto in 23 dei 75 ed sequestrati, oltre che in un hard disk con foto e filmati, e che tale materiale deve essere considerato di ingente quantità, perchè: a) "il CD rappresenta un supporto provvisto di memoria in grado di trattenere un gran numero di immagini"; b) l’imputato ha ammesso che i ed contengono materiale pedopornografico, raccolto nel corso degli anni, circostanza che "qualifica come di grande rilievo l’attività di memorizzazione" del materiale.
Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo di doglianza prospettato.
2. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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