Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3012 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto 30 luglio 1982 F.E. ha acquistato da I. E. un fondo rustico in (OMISSIS).

L’affittuario di parte di tale fondo, R.L., assumendo che il trasferimento della proprietà del compendio in questione in favore della F. era avvenuto in violazione del diritto di prelazione spettantegli ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, la F. dichiarando di volere esercitare il riscatto di tale fondo.

L’adito tribunale, con sentenza 13 gennaio 1990 ha rigettato la domanda del R., domanda peraltro accolta dalla Corte di appello di Napoli che, in totale riforma della decisione del primo giudice, ha riconosciuto il diritto al riscatto del R. imponendogli il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza per il pagamento del prezzo alla I..

Proposto, avverso tale ultima sentenza, ricorso per cassazione, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, modificando unicamente il nome del destinatario del pagamento individuandolo (non nella persona dell’originario alienante del fondo stesso I. E. ma) nella persona della retrattata F.E..

Esposto quanto sopra con atto 18 gennaio 1997 F.E. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere, R.L., chiedendo fosse pronunciata declaratoria di inefficacia del diritto di riscatto del R., atteso che quest’ultimo non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di riscatto nel termine previsto, ovvero sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, sì che era decaduto dal proprio diritto.

Costituitosi in giudizio il R. ha negato si fosse realizzata la invocata decadenza, atteso che il termine per il pagamento decorreva dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Suprema Corte (pubblicata l’8 febbraio 1996) e, quindi, in data 26 maggio 1997, mentre in data 22 marzo 1997 esso concludente aveva fatto offerta reale del prezzo dovuto, sì che non sussisteva l’invocato inadempimento. In via riconvenzionale, ancora, il convenuto ha chiesto che l’adito tribunale fissasse le modalità per il pagamento della offerta reale.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 16 aprile 2004 ha rigettato la domanda principale nonchè quella riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia da F.E., nel contraddittorio di R.L., la Corte di appello di Napoli con sentenza 8 ottobre – 2 novembre 2009 ha dichiarato inefficace il riscatto esercitato da R.L. relativamente al fondo per cui è causa, con condanna dello stesso R. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria R.L..

Motivi della decisione

1. Giusta la testuale previsione di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Pacifico quanto sopra osserva la Corte che la intimata F., ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, controricorso – memoria di costituzione, producendo, altresì, copia dei documenti del fascicolo di secondo grado, ma ha omesso di notificare tale controricorso al ricorrente.

E’ palese, per l’effetto, la inammissibilità del controricorso.

2. La sentenza 18 novembre 1992 – 29 gennaio 2003 della Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del primo giudice, ha accolto la domanda di riscatto (proposta da R.L. nei confronti di F.E.) con riguardo alla estensione di sei moggia condotti in affitto dal R., fissando il corrispettivo in lire 45 milioni, pari al prezzo pattuito tra la venditrice e il terzo acquirente di lire 7.500.000 al moggio e disponendone il pagamento, in favore della I. entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza.

In sede di ricorso, avverso tale ultima pronunzia, con il terzo motivo la F. ha dedotto che la sentenza impugnata avesse inspiegabilmente attribuito il prezzo del riscatto alla venditrice I.E., anzichè alla retrattata F.E., cui invece compete il prezzo del retratto, avendo la venditrice già percepito il corrispettivo dalla F. in sede di vendita del bene in contestazione.

In margine a tale censura questa Corte (Cass. 8 febbraio 1996, n. 1000) ha testualmente osservato: la censura è fondata, e sul punto la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, dichiarandosi – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 -, che il prezzo del riscatto spetta a F.E. e non a I.E..

Preso atto di quanto sopra la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha evidenziato: – la decisione della corte di appello di Napoli, confermata per la parte che qui interessa dalla Corte di cassazione fa decorrere dalla comunicazione della sentenza il termine per il versamento del prezzo;

– le comunicazioni di cancelleria devono avvenire, di norma, con le forme previste dall’art. 136 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ., ossia con consegna del biglietto effettuata dal cancellerie al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario;

– esse possono, tuttavia, essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, semprechè risulti la certezza della avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta: conseguentemente, ove del provvedimento il difensore della parte successivamente al deposito abbia estratto copia – come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento – la conoscenza di questo è acquisita in via formale;

– nella specie sussistono gli elementi in presenza dei quali – secondo l’insegnamento del S.C. – la comunicazione di cancelleria può ritenersi effettuata per equipollente, atteso che l’annotazione a margine del provvedimento documenta la consegna all’avv. Nove, procuratore costituito del R., in data 1 marzo 1996 di copia della sentenza n. 1000 del 2006 della Corte di cassazione e costituisce la prova certa del fatto che colui il quale avrebbe dovuto essere destinatario del biglietto di cancelleria, ovvero il difensore della parte, sia venuto a conoscenza del contenuto della pronuncia giudiziale;

– discende da quanto precede che la data predetta costituisce il dies a quo del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 che, interpretato autenticamente dall’articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, trova applicazione anche nella ipotesi di riscatto previsto dal ricordato art. 8, comma 5;

– poichè il versamento non è stato effettuato entro il detto termine (l’offerta reale è avvenuta unicamente il 22 marzo 1997) il riscatto esercitato da R.L. deve essere dichiarato inefficace.

3. Il ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando, nell’ordine:

– da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., in una con omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso il giudicato formatosi sulla sentenza della corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva disposto la comunicazione alla parte personalmente del dispositivo della sentenza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 136 cod. proc. civ. e art. 45 disp. att. cod. proc. civ. tenuto presente che il termine di tre mesi indicato dalla L. n. 2 del 1979 è un termine sostanziale e non processuale per cui correttamente la Corte di appello di Napoli aveva disposto la comunicazione della sentenza alla parte personalmente – comunicazione mai avvenuta con la conseguenza, quindi, che il termini in parola non è mai iniziato a decorrere e che quindi è tempestiva l’offerta reale del 22 marzo 1997 (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione dell’art. 135 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c. in una con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso che la sentenza impugnata richiama – a fondamento della raggiunta conclusione – un insegnamento (contenuto in Cass. 2 ottobre 2008, n. 24418) totalmente differente, rispetto a quanto invocato dai giudici a quibus (secondo motivo).

4. A prescindere da ogni altra considerazione (la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è da lustri, assolutamente pacifica (cfr., ad esempio, Cass. 6 dicembre 2005, n. 26688; Cass. 17 ottobre 2003 n. 15547) nell’affermare che ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla L. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, per la prelazione, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto e perchè si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorchè pretestuoso da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario – in difetto di norme specifiche sul punto – che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso dal momento che l’art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della mora debendi, mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito dell’offerta a norma dell’art. 1210 cod. civ. e nella specie non risulta in alcun modo che vi sia stato, oltre che l’offerta, il deposito del prezzo accertato con pronunzia passata in cosa giudicata) i motivi sopra riassunti non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

La sentenza 28 gennaio 1993 della Corte di appello di Napoli oltre a prevedere (singolarmente) che il pagamento del prezzo da parte del retraente dovesse avvenire non in favore del retrattato ma dell’originale alienante il fondo (che già aveva riscosso il corrispettivo del caso dal proprio acquirente e era terzo, pertanto, rispetto all’azione di riscatto) ha fissato, per tale pagamento, il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, da comunicarsi anche personalmente al R..

Atteso che questa corte con la sentenza 8 febbraio 2006, ha cassato senza rinvio la sentenza della corte di appello di Napoli nella parte de qua e, decidendo nel merito, ha dichiarato che il prezzo del riscatto spetta a F.E. e non a I.E., il ricorrente assume (e su tale presupposto, in diritto, sono articolati i due motivi di ricorso sopra esposti) che – in realtà – il capo della pronunzia che ha fissato, per il pagamento del prezzo il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, è passato in cosa giudicata e che – per l’effetto – solo la comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione personalmente al R. avrebbe potuto far decorrere il termine per il pagamento del prezzo al diverso soggetto indicato dalla stessa Corte di Cassazione.

Premesso che la statuizione in questione (e la lettura che ne da la difesa del ricorrente) è – comunque – in contrasto con il non equivoco dettato normativo risultante dal combinato disposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 5, e articolo unico della L. n. 9 del 1979, atteso che in tema di retratto agrario il termine per il pagamento del prezzo di riscatto ove sorga contestazione (come verificatosi nella specie) è di tre mesi e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto sì che è palese che era precluso alla corte di appello sia, da un lato, abbreviare i termini per il pagamento (riducendoli da tre mesi a 30 giorni) sia fissare una decorrenza, dei termini stessi, da un accadimento (la comunicazione del dispositivo da effettuarsi personalmente al R.) non solo non previsto da alcuna norma positiva (il dispositivo è comunicato al difensore della parte e non alla parte personalmente) ma totalmente diverso da quello inderogabilmente fissato dalla legge (passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto) e che le sentenze della Corte di cassazione passano in giudicato sin dal giorno della loro pubblicazione (e non come si adombra in ricorso, decorso un anno da questa) e che perchè si realizzi il giudicato non deve essere data alcuna comunicazione, della sentenza stessa, alle parti, deve trovare applicazione nella specie la regola di cui all’art. 336 cod. proc. civ..

Giusta tale ultima disposizione – che trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3129) la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata.

Certo quanto sopra è palese che la cassazione della prima sentenza della corte di appello di Napoli, impugnata nella parte relativa al pagamento in favore dell’originario alienante del prezzo di riscatto, ha importato non solo la cassazione della statuizione relativa al soggetto beneficiario del pagamento ma anche di quella relativa alle modalità e ai termini del pagamento, specie tenuto presente che la sentenza faceva riferimento al dispositivo di quella sentenza (della corte di appello) e non a quella che, in caso di prosecuzione del giudizio, avesse accertato con efficacia di giudicato, il diritto al riscatto.

Il proposto ricorso, in conclusione deve essere rigettato, in applicazione de seguente principio di diritto: qualora la Corte di cassazione cassi la sentenza di appello che, accogliendo la domanda di riscatto agrario, ha disposto che il retraente deve corrispondere il prezzo del riscatto all’originario alienante entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, da comunicarsi anche personalmente al retraente, e pronunciando nel merito ha dichiarato che il prezzo di riscatto deve essere corrisposto al retrattato (e non all’originario alienante) la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte cassata e in particolare, sulla statuizione relativa ai termini del pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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