Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5 luglio 2004 il Tribunale di Taranto, premesso che con citazione notificata il 25 gennaio 2003 C.M. si era opposto al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto il 6 dicembre 2002, e notificatogli il 27 dicembre 2002, con cui M. M. gli aveva ingiunto di pagare Euro 3.473,00 per canoni di locazione insoluti dal 14 maggio ad ottobre 2002 per la locazione di un immobile situato in Taranto; dato atto che l’opposta si era costituita con comparsa del 4 aprile 2003, che era stato trasformato il rito all’udienza del 21 maggio 2003 ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. avuto riguardo alla causa petendi ed al petitum e che la causa era stata discussa e decisa come da separato dispositivo; rilevato che l’opposizione era stata depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003 e quindi il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ne dichiarava l’inammissibilità perchè tardiva. Con sentenza del 2 maggio 2006 la Corte di appello di Taranto – Sez. Lecce ha respinto il gravame del C. essendo rilevabile d’ufficio la tardività del deposito dell’opposizione al decreto ingiuntivo e quindi a prescindere dall’osservanza del termine di cui all’art. 416 c.p.c. per il deposito della memoria della parte opposta ed avendo il Tribunale trasformato il rito dopo la costituzione delle parti e senza concedere il termine di cui all’art. 426 c.p.c. essendo la causa matura per la decisione e comunque nessuna violazione del diritto alla difesa essendo stata allegata.
Ricorre per cassazione C.M., cui resiste M. M..
Motivi della decisione
1.- Pregiudiziale, poichè la decadenza dall’opposizione a decreto ingiuntivo per tardivita non è rimediabile con la trasformazione del rito a norma dell’art. 426 cod. proc. civ. (Cass. 4867 del 1993, primo motivo di ricorso), è l’esame del secondo motivo con cui il ricorrente deduce: "Falsa applicazione di norma di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all’art. 447 bis c.p.c. per aver ritenuto la natura locatizia della richiesta di pagamento avanzata con il ricorso per ingiunzione laddove invece si tratta, per costante orientamento giurisprudenziale, di domanda di natura risarcitoria conseguente alla mancata consegna dell’immobile detenuto non più in virtù di contratto di locazione ma per ius ritentionis in attesa della corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale" e conclude con il seguente quesito: "di dirimere la natura della richiesta di pagamento e cioè se di natura locatizia o se, come è palese anche per costante orientamento giurisprudenziale, di natura risarcitoria per ritardata consegna dell’immobile conseguente alla omessa corresponsione dell’indennità".
Il motivo è infondato.
Se il ricorrente, qualificando il suo credito ( artt. 125 e 638 cod. proc. civ.) di natura locatizia – come nella specie ottiene un provvedimento monitorio poichè il rito sommario è uniforme per tutti i crediti – l’ingiunto deve proporre opposizione con ricorso, a norma dell’art. 414 cod. proc. civ. onde portare a conoscenza del giudice che ha emesso il decreto la sua volontà di opporsi, prima dell’instaurazione del giudizio a cognizione piena, mediante la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di, discussione unitamente all’opposizione.
Qualora tuttavia irregolarmente l’opposizione sia proposta con citazione, per raggiungere il suddetto scopo voluto dal legislatore l’atto deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1, non potendo produrre alcun effetto la notificazione compiuta prima del deposito, neanche in presenza di spontanea costituzione dell’intimato (Cass. 8014 del 2009).
A questo principio si è attenuta la Corte di merito e pertanto il secondo motivo va rigettato, mentre il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta "Violazione dell’art. 426 c.p.c. integrante il cd. errores in procedendo determinato dalla mancata fissazione del termine entro cui le parti possono integrare la domanda con il deposito di specifica memoria", è inammissibile per difetto di interesse.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1000,00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.