Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 18 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 22 aprile 2003, che ha condannato M.G. per i reati di cui alla L n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e L.R. Sicilia n. 71 del 1978, art. 36 e art. 734 c.p., commesso il (OMISSIS);

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per carenza di motivazione, in quanto il manufatto era suscettibile di sanatoria ed il giudice avrebbe dovuto attendere l’esito dell’iter amministrativo; la Corte di appello ha affermato l’impossibilità di qualunque attività edificatoria dell’area dell'(OMISSIS), mentre il lotto in questione insisterebbe in zona solo parzialmente protetta; inoltre è stato disposto ordine di demolizione senza la necessaria motivazione specifica;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha esaustiva mente motivato in ordine all’illegittimità delle opere in corso di realizzazione, trattandosi di zona sottopost

P.Q.M.

escluso la sanabilità delle stesse, posto che le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 32 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003 (così Sez. 3, n. 38113 del 3/10/2006, De Giorgi, Rv. 235033);

che risulta pertanto giustificata la demolizione delle opere abusive già disposta dal giudice di prime cure, atteso che lo stesso è un provvedimento dovuto ed ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio (cfr. Sez. 3, n. 47281 del 11/12/2009, Arrigoni, Rv. 245403);

che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’imputato deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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