Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2010) 04-10-2011, n. 35898Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 24 novembre del 2010,il Tribunale per i minori di Venezia, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, ripristinava nei confronti di G.I. la misura del collocamento in Comunità disposta con ordinanza del 15 settembre del 2010 a carico del predetto, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n 5 e art. 609 octies commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS).

L’indagato veniva sottoposto con ordinanza del 15.09.2010, eseguita il 27.09.2010, alla misura cautelare del collocamento in comunità in relazione al reato di cui all’art. 110, 61, n. 5 e art. 609 octies c.p.. Lo stesso G.I.P., in data 30.10.2010, revocava la misura osservando che, in data 29.10.2010, si sarebbe dovuto procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza della parte offesa e di due testi, nonchè alla ricognizione di persona da parte degli stessi testimoni. Tali atti istruttori, aggiungeva il Giudice, non erano avvenuti a causa del mancato rintraccio dei testimoni e da ciò discendeva l’affievolimento degli indizi a carico degli indagati.

Il P.M. proponeva, in data 8.11.2010, appello avverso il provvedimento di revoca della misura emesso dal G.I.P., evidenziando che il mancato espletamento dell’incidente probatorio rappresentava di per sè un elemento neutro, che non mutava il quadro indiziario.

Il Tribunale del riesame condividendo in foto le argomentazioni esposte dal P.M. nell’atto di appello, ne accoglieva le istanze e applicava nuovamente nei confronti del G. la misura del collocamento in comunità.

In particolare, il Tribunale osservava che il mancato svolgimento delle prove da assumere con l’incidente probatorio, peraltro rinviato a fine gennaio 2011, non aveva avuto alcuna incidenza sui gravi indizi di colpevolezza, che si fondavano sulle dichiarazioni rese alla P.G. dalla parte offesa e dai testimoni nell’immediatezza dei fatti e sui riconoscimenti fotografici effettuati dagli stessi, posto che il processo si trovava nella fase delle indagini preliminari e che l’incidente probatorio rappresentava un’anticipazione di quanto si sarebbe verificato in dibattimento.

Ricorre per cassazione l’indagato,per mezzo del proprio difensore deducendo mancanza di motivazione in ordine all’asserita persistenza dei gravi indizi, in quanto il tribunale si è limitato ad affermare l’indifferenza del mancato esperimento dell’incidente probatorio senza indicare le ragioni per cui si erano ritenuti sufficienti, al fine dell’applicazione della misura, gli elementi indiziari acquisiti sommariamente nell’immediatezza dei fatti.

La decisione del tribunale va confermata perchè non contiene alcun errore giuridico o vizio logico.

Nel corso delle indagini preliminari, in materia di abuso sessuale, gli indizi idonei a giustificare un provvedimento restrittivo possono consistere, anzi quasi sempre consistono, nelle dichiarazioni rese dalla vittima alla polizia o al pubblico ministero. La conferma in sede di incidente probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia non costituisce un presupposto necessario per l’adozione del provvedimento cautelare. Quindi legittimamente il tribunale ha ritenuto che l’incidente probatorio, non potuto espletare per il mancato tempestivo rintraccio dei testimoni e delle parti offese, costituiva un elemento neutro ai fini della gravità del quadro indiziario desumibile dalle dichiarazioni già rese dalle parti offese e dai testimoni alla polizia e dal riconoscimento fotografico già effettuato. Il mancato tempestivo espletamento dell’incidente probatorio per difficoltà sorte in ordine al reperimento dei testimoni o della parte lesa non determina l’affievolimento del quadro indiziario desunto dalle dichiarazioni rese alla polizia o al pubblico ministero.

Il tribunale, avendo ritenuto irrilevante ai fini della gravità indiziaria, il mancato espletamento dell’incidente probatorio, ha confermato la valenza degli originari indizi. Non v’era quindi la necessità di richiamarli esplicitamente, posto che il provvedimento originario era stato revocato solo a causa del mancato espletamento dell’incidente probatorio.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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