Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che con ricorso ex art. 112 lett. c) c.p.a. il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3811/09, munita di formula esecutiva in data 23/7/09 e notificata il 18/9/98, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio relative al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre IVA e CPA, e delle spese relative allo stesso giudizio di appello, liquidate in Euro 900,00 oltre IVA e CPA, nonché delle spese di giudizio pari ad Euro 900,00, di cui Euro700,00 per onorari oltre spese generali ed accessori, liquidate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21532/2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma;
Rilevato che il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2011 ed è stato depositato il 17 giugno 2011, oltre il termine dimidiato di cui all’art. 87 comma 3 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è stato tardivamente depositato e che quindi deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti costituite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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