Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 05-10-2011, n. 36129 Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Roma, in ciò confermando la decisione assunta dal locale Tribunale (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto R.N. e V.A. responsabili, in concorso fra loro e con altri, del delitto di falsità ideologica continuata in atti pubblici per avere, quali funzionari dell’ufficio di Motorizzazione Civile di Roma, collaudato per la nazionalizzazione in molteplici occasioni dei motocicli Harley Davidson senza che fosse effettuato il controllo sulla regolarità amministrativa e quindi implicitamente attestando l’esistenza dei requisiti prescritti; avviando poi le pratiche alla immatricolazione, che invece non avrebbe dovuto aver luogo, attese le irregolarità che le inficiavano. Con la stessa sentenza ha tenuto fermo il proscioglimento dei predetti imputati in ordine al reato di cui all’art. 323 c.p. per intervenuta prescrizione.

La prova degli illeciti consumati è stata tratta dalle deposizioni dei militari della Guardia di Finanza, segnatamente del maggiore P., e dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini. Ne è scaturito il convincimento che, nei casi contemplati dall’imputazione, il collaudo dei motocicli non fosse stato sospeso, ma portato a termine e fatto seguire dall’immatricolazione, sebbene la documentazione fosse lacunosa, quando non addirittura falsa, ovvero priva delle traduzioni giurate degli atti in lingua inglese.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione il R. e il V., affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di considerare che i documenti richiesti per la pratica di nazionalizzazione erano gli stessi necessari per l’Iscrizione al P.R.A.: sicchè, non essendosi rilevata alcuna irregolarità nel fascicolo del P.R.A., così come del resto non erano emerse irregolarità alla dogana, si sarebbe dovuto concludere che la documentazione era in regola anche al momento della nazionalizzazione. Osservano che la eventuale falsità dei documenti avrebbe potuto causare la sospensione della pratica soltanto se palese: ipotesi che non era stata accertata nei casi in contestazione.

Col secondo motivo i ricorrenti denunciano carenza motivazionale in ordine al dolo. Si richiamano alla situazione caotica e di eccezionale pressione lavorativa verificatasi all’Indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Si addentrano poi in una dettagliata disamina dei vari argomenti addotti nella sentenza impugnata a sostegno dell’ipotesi accusatoria, contrastandoli patitamente anche con richiamo alle singole pratiche interessate dalla imputazione e alla relativa documentazione, allegata in più parti al ricorso.

Col terzo motivo i ricorrenti impugnano la conferma del proscioglimento per estinzione del reato di abuso d’ufficio, sostenendo non esservi stata alcuna violazione di procedura o di legge e contestando, altresì, la sussistenza di un vantaggio patrimoniale per chicchessia.

Motivi della decisione

I ricorsi degli imputati R. e V., confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, sono privi di fondamento.

Va rilevato innanzi tutto che la prova logica d’innocenza, che essi pretendono di trarre dalla circostanza che negli uffici del P.R.A. non siano state rilevate le carenze e falsità documentali cui l’imputazione a loro carico si riferisce, si traduce nella prospettazione del fatto storico (sotto il profilo della pretesa insussistenza delle carenze e falsità) alternativa a quella motivatamente accreditata dal giudice di merito: il che non è consentito nel giudizio di cassazione. Per di più l’efficacia argomentativa della deduzione non è tale da scardinare la logica del provvedimento gravato, che si fonda sulla constatazione, da parte dei militari della Guardia di Finanza, della palese incongruità della documentazione riguardante le pratiche di collaudo e immatricolazione dei motocicli analiticamente individuati nell’allegato facente parte integrante del capo d’imputazione: incongruità che in taluni casi dipendeva dalla mancanza fisica di documenti necessari all’espletamento della pratica, in altri casi dalla falsità dei documenti stessi, in altri ancora dalla mancanza della prescritta traduzione giurata. Si trattava, in ogni caso (anche in quello di falsità), di vizi documentali di immediata evidenza che non sarebbero dovuti sfuggire all’occhio esercitato dei funzionari della Motorizzazione, così come non sono sfuggiti alla Guardia di Finanza.

Muovendo da tali presupposti fattuali, e considerato che l’esistenza di così gravi e riconoscibili vizi della documentazione avrebbe dovuto dare luogo alla sospensione della pratica di collaudo e immatricolazione, nell’avervi ciò nonostante dato seguito, implicitamente attestando l’esito positivo dei controlli documentali, la Corte d’Appello ha ravvisato l’Illecito penale oggetto di contestazione.

Il percorso motivazionale della sentenza impugnata si dimostra ineccepibile sul piano logico e rispettoso delle norme giuridiche;

onde non vale ad inficiarne la consequenzialità la sola constatazione che i medesimi vizi documentali, malgrado la loro evidenza, abbiano superato il vaglio di altri organi della pubblica amministrazione.

Le condizioni di singolare pressione lavorativa, in cui gli imputati sostengono di aver dovuto operare nella fascia temporale interessata dall’imputazione, non vale a corroborare l’assunto circa la mancanza del dolo. In tema di falsità ideologica in atto pubblico l’elemento soggettivo che integra la fattispecie criminosa è il dolo generico, il quale consiste nella consapevolezza e volontà di attestare un fatto (nel caso specifico l’avvenuto controllo, con esito positivo, della regolarità della documentazione) contrario alla verità. Ne consegue che il pubblico ufficiale il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta una regolarità documentale in realtà insussistente, per avere omesso il relativo controllo o contro l’esito del controllo effettivamente eseguito, non può sostenere l’involontarietà della falsa attestazione solo perchè spintovi dall’urgenza di far luogo agli adempimenti: ciò potendo influire, al più, sulla valutazione dei motivi a delinquere.

Le contestazioni mosse dai ricorrenti in ordine alle singole irregolarità inficianti le diverse pratiche di collaudo contemplate dall’imputazione involgono questioni strettamente connesse al merito e implicano la disamina dei documenti allegati al fascicolo processuale. A tanto non è consentito accedere nel giudizio di cassazione: in proposito non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).

Per quanto si riferisce, da ultimo, all’imputazione di cui all’art. 323 c.p., la motivazione addotta dalla Corte territoriale è giuridicamente corretta e logicamente congrua. La norma incriminatrice punisce il conseguimento, per sè o per altri, di un ingiusto vantaggio attraverso la violazione di norme di legge o regolamentari. Orbene, il vantaggio procurato a S.G. è stato ravvisato dal giudice di merito nell’avvenuta immatricolazione di motoveicoli che, alla stregua della documentazione allegata alla pratica, non sarebbe stato potuto ottenere secondo legge. La violazione di norme è stata individuata nella consumazione dell’illecito penale di cui all’art. 479 c.p., in conformità al capo d’imputazione sub S. A fronte di tale constatazione, bene ha operato la Corte d’Appello nel rilevare che la mancanza dei presupposti (prova evidente di innocenza) per l’assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, ha reso legittimo il proscioglimento per estinzione del reato statuito dal Tribunale, stante la prescrizione medio tempore maturata.

Il rigetto dei ricorsi, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui argomentato, comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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