MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 18-4-2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell’amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge
n. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008,
recante «Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici
e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell’amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessita’ di adottare le regole tecniche previste
dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle
regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro
della Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010
e quello espresso nell’adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 18 gennaio 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia
di funzionalita’ del sistema giudiziario» ed in attuazione del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l’insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita’, di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi
telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che
fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno
al dominio giustizia, che consente l’interoperabilita’ tra i sistemi
informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica
nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in
rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro
dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo
d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale;
i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell’amministrazione
digitale" e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all’utilizzo dei
servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti
informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni
privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti
private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e
gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i
procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni
statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato:
attestazione di iscrizione all’albo, all’albo speciale, al registro
ovvero di possesso della qualifica che legittima l’esercizio delle
funzioni professionali e l’assenza di cause ostative all’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico:
attestazione di appartenenza del soggetto all’amministrazione
pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare
l’accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico
emanate, ai sensi dell’articolo 34, dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito
DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o piu’ operazioni informatiche, generato
automaticamente dal sistema informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a caratterizzare
il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
nonche’ contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo di
operazione, e una parte riservata per inserire informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a
fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
il pagamento e trasferisce inalterate le informazioni della RPT
relative alla parte riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS):
identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed
e’ associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera
univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed
integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare
pagamenti.

Art. 3 Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia 1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformita’ al codice dell’amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonche’ al decreto ministeriale emanato a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264. 2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e’ responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia. 3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all’articolo 34.

Art. 4

Gestore della posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia

1. Salvo quanto previsto all’articolo 19, il Ministero della
giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica
certificata conforme a quanto previsto dal codice
dell’amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici
giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di
cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi
telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log
dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta
elettronica certificata per cinque anni.

Art. 5

Gestore dei servizi telematici

1. Il gestore dei servizi telematici assicura l’interoperabilita’
tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni,
il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia.

Art. 6 Portale dei servizi telematici 1. Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dall’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali. 2. L’accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del presente decreto. 5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, in un’apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui all’articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26. 6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.

Art. 7

Registro generale degli indirizzi elettronici

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e
l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati
esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici
e’ costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di
cui all’articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al
Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui
all’articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui
al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e’
costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano
nelle qualita’ di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili
ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai
sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le
modalita’ di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le
specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e’ accessibile
ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.

Art. 8

Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione,
accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici
nonche’ di consultazione e gestione del fascicolo informatico,
secondo le specifiche di cui all’articolo 34.
2. L’accesso dei soggetti abilitati interni e’ effettuato con le
modalita’ definite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34,
che consentono l’accesso anche dall’esterno del dominio giustizia.
3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti
di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte
delle strutture e dei soggetti abilitati interni.

Art. 9

Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le
ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e’ la parte del
sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata
all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici,
prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche
tecniche di cui all’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale
alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto
cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti
originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice
dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell’oggetto del procedimento;
c) dell’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico e’ formato in modo da garantire la
facile reperibilita’ ed il collegamento degli atti ivi contenuti in
relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita’
dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite
le modalita’ per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di
accesso al fascicolo informatico.

Art. 10 Infrastruttura di comunicazione 1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano l’infrastruttura tecnologica resa disponibile nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita’ per le comunicazioni con l’esterno del dominio giustizia.

Art. 11 Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico 1. L’atto del processo in forma di documento informatico e’ privo di elementi attivi ed e’ redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici. 2. La nota di iscrizione a ruolo puo’ essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati 1. I documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, purche’ contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e’ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalita’ previste dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile. 5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici e’ effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche’ dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 8. La dimensione massima del messaggio e’ stabilita nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita’ di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 14

Documenti probatori e allegati non informatici

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione
delle informazioni strutturate di cui all’articolo 11, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede
ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli
allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo
informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 22, comma 3 del codice dell’amministrazione
digitale.

Art. 15

Deposito dell’atto del processo
da parte dei soggetti abilitati interni

1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un
soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e’
depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del
deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio
giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma
digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del
provvedimento e’ sottoscritto con firma digitale anche dal
presidente.
3. Quando l’atto e’ redatto dal cancelliere o dal segretario
dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e
ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato e’ in formato cartaceo, il
cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia
informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove
previsto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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