Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezioni Unite Sentenza n. 4951 del 2006 deposito del 02 marzo 2006 AZIENDA CESSIONE DI BENI IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Accertamento IMPOSTE E TASSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 27 giugno 2001 P.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, esponendo che quest’ultima in data 7 marzo 1988, aveva bandito un concorso pubblico per l’assunzione in prova di un funzionario della 8^ qualifica, con riserva a favore del personale in servizio.

L’attore deduceva di avere partecipato al concorso, classificandosi al secondo posto della graduatoria e che il concorso era stato annullato dal TAR per il Molise con sentenza n. 3 del 1990, in accoglimento di tre ricorsi che egli stesso aveva proposto, chiedendo anche l’annullamento della nomina del vincitore.

Il P. proponeva giudizio di ottemperanza ed, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato e di atto della c.c.I.A.A. del 21 ottobre 1997, assumeva servizio il 3 novembre 1997. Con ulteriore ricorso al T.A.R. chiedeva che la decorrenza economica e normativa del rapporto di pubblico impiego fosse stabilita non già dalla data di assunzione (3 novembre 1997) bensì dal 3 novembre 1987. La sua domanda veniva accolta dal Giudice amministrativo (decisione n. 391 del 1999) limitatamente al riconoscimento della retroattività degli effetti giuridici dell’assunzione.

Il P. con successivo ricorso adiva nuovamente il TAR chiedendo la condanna della c.c.I.A.A. al risarcimento dei danni materiali subiti a causa del ritardo nell’assunzione, quantificati nell’importo di L. 750.000.000.

Il T.A.R. per il Molise con sentenza n. 25 del 2001 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

P.M. con citazione notificata in data 27 giugno 2001 conveniva, infine, innanzi al Tribunale di Campobasso la c.c.I.A.A. nonché S.G., segretario generale della suddetta c.c.I.A.A., al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. Lamentava al riguardo che l’essere stato assunto in servizio in ritardo gli aveva provocato danni a livello economico e di progressione in carriera e che inoltre aveva, nello svolgimento dell’attività lavorativa, subito un demansionamento, causa di un grave pregiudizio alla sua professionalità ed al suo decoro, che l’aveva indotto a rassegnare le dimissioni.

La c.c.I.A.A. ha proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. per sentire dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

P.M. ha resistito con controricorso.

Non si è costituito in giudizio S.G..

Motivi della decisione

La ricorrente Camera di commercio sostiene che per le somme richieste a titolo di differenze retributive dalla data di retrodatazione giuridica sino a quella dell’assunzione (3 novembre 1997) la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva in quanto la causa petendi della relativa domanda si ricollega non occasionalmente al rapporto di pubblico impiego e sempre alla giurisdizione del Giudice amministrativo spetta anche la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’assunzione. Aggiunge ancora la ricorrente che anche la domanda avente ad oggetto le pretese comprese tra la data dell’assunzione ed il 30 giugno 1998 spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo poiché il P. ha proposto una azione di risarcimento danni di natura contrattuale, trattandosi di danni asseritamente derivati dalla mancata assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica, muovendosi, pertanto, "all’interno di una ottica tipicamente contrattuale".

In relazione alle pretese relative al segmento del rapporto successivo al 30 giugno 1998 e sino alle dimissioni del 31 agosto 2000 la ricorrente chiede infine che queste Sezioni Unite stabiliscano a quale Giudice appartenga la giurisdizione osservando al riguardo che il superamento della data del 15 settembre 2000 (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 68, comma 7) non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa bensì costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.

Ai fini di un ordinato iter argomentativo va in primo luogo esaminata l’eccezione sollevata dal P. secondo cui in questa sede non è consentita una pronunzia sulla giurisdizione, essendosi formato sul punto un giudicato per avere il T.A.R. del Molise con una decisione non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva, declinato la propria giurisdizione nella controversia instaurata da esso P.. L’eccezione non ha fondamento avendo questa Corte a Sezioni Unite più volte statuito che la sentenza con la quale il Giudice amministrativo neghi la propria giurisdizione non spiega effetti al di fuori del processo e, pertanto, ancorchè definitiva, non osta a che, nel successivo giudizio instaurato tra le stesse parti con la medesima domanda, la questione della giurisdizione sia suscettibile di riesame e, quindi, possa essere fatta valere con ricorso per regolamento preventivo (cfr. in tali termini: Cass., Sez. Un., 28 maggio 1987 n. 4788, cui adde, in epoca più prossima, sempre per la non vincolatività della sentenza del Giudice amministrativo al di fuori del processo in cui è stata emessa; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 1998 n. 12709, Cass., Sez. Un., 19 marzo 1993 n. 3247; Cass. 16 giugno 1992 n. 7379).

Nell’esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso va operata una distinzione tra le domande spiegate dal P. nei riguardi della Camera di Commercio e quelle rivolte nei confronti dello S..

Con riferimento alla controversia tra il suddetto P. e la Camera di commercio va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego con retrodatazione – come nella specie – della nomina ai fini giuridici ma non a quelli economici, la controversia instaurata contro l’amministrazione, che abbia ad oggetto la richiesta dell’impiegato di un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio appartiene – nella salvaguardia però del discrimine temporale fissato dalla D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 – alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, dato che la causa petendi si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, del resto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2002 n. 9341; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2002 n. 8086; Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2002 n. 1551; Cass., Sez. Un., 7 marzo 2001 n. 92). In detta ottica le Sezioni Unite hanno anche di recente ribadito che, con riferimento ad azioni risarcitorie basate sull’esistenza di condotte illegittime poste in essere dalla pubblica amministrazione ai danni del dipendente – e sempre che siano relative ad epoca precedente al 30 giugno 1998 – va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo sul presupposto che gli atti asseritamente lesivi si riferiscano a violazioni di specifici obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego (cfr.; Cass., Sez. Un., 4 maggio 2004 n. 8438).

Ai fini decisori va poi precisato che, per l’applicazione del criterio di riparto della giurisdizione di cui al D.Lgs. n. 80 del1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), va assegnato particolare rilievo al dato storico costituito dal verificarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia sicchè nel caso in cui il dipendete, sul presupposto dell’affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 – indicata dalla disposizione citata – la competenza giurisdizionale va ripartita tra il Giudice amministrativo in sede esclusiva ed il Giudice ordinario in relazione rispettivamente alle due fasi temporali (cfr. Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809, ord.; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2000 n. 1323), con la dovuta precisazione che in tema del suddetto discrimine temporale non rileva, ai fini della individuazione del Giudice competente, il superamento della data del 15 settembre 2000 (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda (cfr. tra le altre: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2004 n. 5184; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2003 n. 1511).

Consegue da quanto sinora detto, che in adesione ai principi innanzi enunciati ed in applicazione del criterio di riparto di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), va dichiarata la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le domande spiegate da P.M. nei riguardi della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura relative alla fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 (differenze economiche richieste dalla data della retrodatazione giuridica della nomina sino alla data di ammissione in servizio; risarcimento dei danni rivendicato per il ritardo nell’assunzione, per mancata assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica), dovendosi di contro dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario per tutte le questioni attinenti invece al periodo lavorativo successivo al 30 giugno 1998.

Per quanto riguarda, invece, tutte le richieste avanzate da P. M. nei riguardi di S.G. va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario avendo queste Sezioni Unite affermato che la domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionar dell’ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque illegittimi appartiene al Giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionar (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 10 marzo 1999 n. 113; Cass., Sez. Un., 26 maggio 1994 n. 5123).

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura e dell’oggetto della controversia e del suo esito, per compensare interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le domande spiegate da P.M. nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, attinenti alla fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario per tutte le domande relative al periodo successivo al 30 giugno 1998. Dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario per tutte le domande avanzate da P.M. nei confronti di S. G.. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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