Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
che con il gravame in esame si impugna l’ordinanza con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, in relazione a due cambi di destinazione d’uso, da cantina ad appartamento, con utilizzo anche dell’intercapedine, per una superficie di 35 mq, e di un lavatoio sempre in residenziale, risultante collegato mediante una scala all’appartamento sottostante, per una superficie di 25 mq;
che il provvedimento censurato reca in modo inequivocabile la richiamata disposizione in concreto applicata, la quale risulta conferente, stante appunto un cambio di destinazione d’uso, la cui sussistenza è incontestata, comportante una maggiore superficie residenziale che va ad incidere sugli standards urbanistici;
Considerato:
che la sanzione ripristinatoria, comminata nei confronti della ricorrente, fosse necessitata, non essendo nella specie ammissibile quella pecuniaria alternativa, come al contrario sostiene invece la stessa;
che infatti detta sanzione alternativa è consentita ex lege solo ove quella demolitoria possa arrecare pregiudizio alla statica della parte conforme, mentre nel caso in esame parte istante l’invoca per la diversa ipotesi, ricorrente in concreto, non contemplata in alcuna disposizione normativa, della validità di contratti di locazione con riguardo alle unità abitative, derivanti dal cambio di destinazione d’uso;
che i rapporti della ricorrente – proprietaria e locatrice – con soggetti terzi – locatari – attengono al differente profilo civilistico, che non può dispiegare effetti sulla scelta della misura sanzionatoria, da parte dell’Amministrazione comunale;
che naturalmente incisi dall’ingiunzione di demolizione risultano inequivocabilmente il cambio di destinazione d’uso e le opere realizzate per conseguirlo e, pertanto, l’intervento richiesto per darvi esecuzione è il ripristino dello status quo ante, vale a dire la demolizione di dette opere e la riconduzione dei locali interessati all’originaria destinazione;
che non risulta alcun contrasto tra il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e quello del provvedimento gravato, tenuto conto che la descrizione contenuta in quest’ultimo è soltanto molto più dettagliata e puntuale, ma non già attinente ad un diverso abuso edilizio;
Ritenuto:
che, come anche sopra rilevato, il Comune resistente dovesse adottare la sanzione demolitoria, essendo la sua irrogazione espressione di attività vincolata, atteso il ricorrere in concreto della fattispecie di cui al menzionato art. 16 della legge regionale n. 15/2008;
che, pertanto, in ragione della rilevata natura vincolata del provvedimento, la sua adozione qualche giorno prima che scadesse il termine offerto alla ricorrente per presentare memorie endoprocedimentali non determini l’annullamento dello stesso, in base a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
che, quanto all’asserita violazione del diritto di difesa, che deriverebbe dalla circostanza che alla ricorrente è stato concesso il termine di 30 giorni per dare esecuzione all’ordine di demolizione, sia necessario rilevare che tale termine sia invece congruo e conforme alla legge, la quale nulla stabilisce al riguardo (è infatti fissato solo un termine massimo per provvedervi), essendo in ogni caso la demolizione d’ufficio non automatica, allo scadere del suddetto termine, ma disposta solo in un momento successivo, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione;
che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;
che le spese di giudizio, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.