T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-11-2011, n. 8522 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono in fatto le società odierne ricorrenti di essere titolari di concessioni amministrative per collegamenti in ponte radio ad uso privato rilasciate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, con corresponsione di canoni annui quantificati sulla base dei Decreti Ministeriali del 18 dicembre 1981 e del 24 giugno 1982.

Rappresentano, altresì, le ricorrenti come con decreto del 18 dicembre 1996 il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni abbia deciso di procedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’adeguamento dei canoni annui, delle quote supplementari annue e del deposito cauzionale delle concessioni di collegamenti in ponte radio sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Stabilendo il citato decreto, all’art. 1, che i canoni annui, le quote supplementari annue ed i depositi cauzionali delle concessioni di collegamenti in ponte radio stabiliti con decreto ministeriale del 18 dicembre 1981, come modificato con decreto ministeriale del 24 dicembre 1982, devono essere rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 2,6034, individuato dall’ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di ottobre 1996, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha inoltrato alle ricorrenti note di richiesta di adeguamento dei canoni annui, delle quote supplementari e del deposito cauzionale delle concessioni di collegamenti in ponte radio sulla base di detto criterio, chiedendo il pagamento dell’integrazione del canone annuo per il 1997 e dell’integrazione del deposito cauzionale, comunicando altresì il nuovo canone di concessione dovuto dall’1 gennaio 1998.

Relativamente alla società T.D. S.p.a., alla stessa è stato imposta, in sede di stipula di convenzione aggiuntiva in conseguenza della variazione della denominazione sociale, l’integrazione del deposito cauzionale nonché l’aggiornamento del canone annuo, stabiliti sulla base del decreto ministeriale del 18 dicembre 1996.

Avverso i gravati provvedimenti deducono le società ricorrenti i seguenti motivi di censura:

– Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità. Manifesta ingiustizia.

Nel riferire le odierne ricorrenti quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, della legge n. 537 del 1993, denunciano come il gravato decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 costituisca una errata e falsa applicazione di tale norma, la quale stabilisce l’applicazione del criterio dell’adeguamento dei canoni di concessione di beni ed attività sottoposti a riserva solo per il futuro, non potendo quindi applicarsi un criterio di adeguamento secondo un parametro di rivalutazione che prenda come data di riferimento non quella di entrata in vigore della legge che tale rivalutazione ha imposto, bensì quella del gennaio 1982, anno in cui sono stati determinati i canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio attualmente in vigore, stabiliti con decreto ministeriale del 18 dicembre 1982.

Sarebbe, quindi, illegittimo l’aggiornamento effettuato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni sulla base di un metodo di calcolo retroattivo che prende in considerazione un periodo anteriore a quello di entrata in vigore della legge n. 537, operando una rivalutazione dei canoni dalla loro originaria quantificazione, in quanto contrario allo spirito ed alla ratio della norma, volta ad imporre l’adeguamento dei canoni solo a decorrere dal 1994, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno solare precedente, non disponendo la norma per i periodi precedenti alla sua entrata in vigore e comportando unicamente l’aggiornamento annuale dei canoni sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo.

A sostegno della loro tesi, invocano i ricorrenti i principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo, significando come la rivalutazione degli importi effettuata dal Ministero dal 1982 ad oggi ne abbia triplicato l’ammontare, con ciò evidenziando l’illogicità, irrazionalità e manifesta ingiustizia della gravata disposizione, dovendo l’aggiornamento dei canoni essere effettuata a decorrere dal 1994, ovvero dall’entrata in vigore della legge n. 537 del 1993, con applicazione di un coefficiente di rivalutazione più basso di quello applicato con i gravati provvedimenti.

Si è costituito in resistenza l’intimato Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con formula di rito.

Con ordinanza n. 1627/1997 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei gravati provvedimenti.

Alla Pubblica Udienza del 26 novembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame le società odierne ricorrenti – titolari di concessioni amministrative per collegamenti in ponte radio ad uso privato rilasciate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni – propongono azione impugnatoria avverso, innanzitutto, il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 18 dicembre 1996, con il quale è stato stabilito l’adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, determinati sulla base del decreto ministeriale del 18 dicembre 1981, mediante moltiplicazione dei relativi importi per il coefficiente 2,6034 pari a quello individuato dall’ISTAT in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Impugnano, altresì, le società odierne ricorrenti, le note – meglio indicate in epigrafe nei loro estremi – con le quali, in applicazione del predetto decreto, è stato disposto l’adeguamento dei singoli canoni dalle stesse dovuti ed è stato chiesto il pagamento dell’integrazione del canone annuo del 1997 e del deposito cauzionale.

Affidano le società ricorrenti la proposta azione impugnatoria alla articolazione di una serie di censure con le quali lamentano, sostanzialmente, l’illegittimità del gravato decreto ministeriale che, nello stabilire l’aggiornamento dei canoni a decorrere dal 1982, contrasterebbe con la norma di cui all’art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di cui costituisce applicazione, la quale, nel valere solo per il futuro, potrebbe trovare applicazione solo a decorrere dal 1994, consentendo la rideterminazione dei canoni secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno solare precedente, con esclusione di sistemi di calcolo retroattivi quale quello introdotto dalla gravata disposizione ministeriale.

Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, merita accoglimento.

Dispone l’art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 – recante interventi correttivi di finanza pubblica – che "I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell’adeguamento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo, rilevato nell’anno solare precedente; dell’adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.".

In attuazione di tale previsione normativa il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha adottato il gravato decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 il quale dispone, all’art. 1, che "I canoni e le quote supplementari stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato ed integrato dai decreti dello stesso Ministro 24 giugno 1982 e 1 agosto 1991, sono rideterminati, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 2,6034 pari a quello individuato dall’ISTAT (…) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di ottobre 1996".

Il comma 2 del citato art. 1 del decreto ministeriale in esame prevede, invece, che i canoni di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1991 devono essere aggiornati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,2254 pari a quello individuato dall’ISTAT in base ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per calcolare i valori espressi in lire nel mese di dicembre 1991 in riferimento al mese di ottobre 1996.

La gravata disposizione ministeriale opera, sostanzialmente, una attualizzazione dei valori dei canoni annui stabiliti nel 1981 e nel 1991 applicando due diversi coefficienti di moltiplicazione – individuati dall’ISTAT – in modo da aggiornarli con riferimento al mese di ottobre 1996.

Viene in tal modo effettuato l’aggiornamento dei canoni sulla base del potere di acquisto della moneta, mantenendo costante il valore reale dell’obbligazione pecuniaria.

Così effettuata la ricognizione del contenuto della disposizione normativa di cui il gravato decreto ministeriale costituisce attuazione, e riferito il contenuto dello stesso, per la parte che qui interessa, osserva il Collegio come non sia rinvenibile, nella riferita norma primaria, la fonte legittimante l’adeguamento dei canoni a decorrere dalla data della loro determinazione con riconduzione del loro ammontare al valore attuale della moneta, come stabilito dal gravato decreto ministeriale, adeguandone il relativo valore a quello stabilito per l’anno 1996.

Ed invero, l’art. 10, comma 2, della legge n. 537 del 1993 introduce l’adeguamento dei canoni su base annuale in relazione alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno solare precedente, senza prevedere che tale aggiornamento debba implicare l’attualizzazione del valore dei canoni precedentemente fissati, delimitando quindi il contenuto della disciplina attuativa di dettaglio, la quale avrebbe dovuto limitarsi a prevedere tale adeguamento sulla base della variazione dell’indice dei prezzi individuato nell’anno solare precedente.

Il dato letterale della norma non consente, difatti, di ritenere che si sia voluta stabilire una attualizzazione dei canoni annui precedentemente fissati, limitandosi essa ad introdurre un meccanismo di adeguamento su base annuale sulla base dell’indicato indice rilevato nell’anno solare precedente.

Trattasi di meccanismo che differisce profondamente dall’aggiornamento del valore del canone espresso in lire nel mese di gennaio in riferimento al mese di ottobre 1996, così come effettuato dal gravato decreto, limitandosi la norma ad introdurre la regola dell’adeguamento dei canoni dalla data della sua entrata in vigore, senza operare cenno alcuno all’ulteriore aggiornamento del valore all’epoca fissato con quello attuale od offrire alcuno spunto ermeneutico a favore di tale opzione.

Il gravato decreto ha, invece, applicato un criterio di adeguamento secondo un parametro di rivalutazione che prende come data di riferimento quella del gennaio 1982, anno in cui sono stati determinati i canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio attualmente in vigore, stabiliti con decreto ministeriale del 18 dicembre 1982, così operando una rivalutazione dei canoni dalla loro originaria quantificazione.

Il gravato decreto si pone, quindi, in contrasto con la lettera delle norma in esame, così introducendo una misura di adeguamento dei canoni in realtà non prevista a livello primario.

Consegue, dalle suesposte considerazioni ed assorbite le censure non esaminate che, in accoglimento del ricorso in esame, l’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, deve essere annullato in quanto in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 10, comma 2, della legge n. 537 del 1993, con caducazione anche degli ulteriori atti impugnati che dello stesso costituiscono mera applicazione.

Le spese possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8126/1997 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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