Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di aver prestato servizio presso la ex USL FR/10 di Cassino dal 1° ottobre 1980 con qualifica di collaboratore amministrativo di 7° livello funzionale, chiedeva il riconoscimento delle mansioni superiori svolte.
Deduceva la ricorrente che con deliberazione n. 146 del 1990 del comitato di gestione dell’ex USL di Cassino le era riconosciuto lo svolgimento di fatto di mansioni ascrivibili alla qualifica di collaboratore amministrativo.
La ricorrente precisava che anche successivamente all’istituzione della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone aveva continuato a svolgere le mansioni superiori consistenti nella formulazione degli atti deliberativi inerenti l’approvazione/variazione di bilanci di previsione, sottoscrivendo gli stessi. A conforto di ciò l’istante produceva, peraltro, per il periodo dal 1996 in poi i documenti distinti con i numeri 14 e 16 degli allegati al ricorso, concernenti l’organizzazione provvisoria dei servizi amministrativi del Polo ospedaliero D a firma del dirigente amministrativo e la lettera indirizzata al Rag. Petrilli in qualità di responsabile dell’Unità operativa contabilità e bilancio di Pontecorvo.
Con riferimento alla pretesa azionata, l’istante, pertanto, deduceva la violazione e/o l’errata applicazione dei principi generali in tema di svolgimento di mansioni superiori, la violazione dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2126 c.c., nonché degli artt. 55, d.P.R. n. 384 del 1990 – CCNL comparto sanità, 29, d.P.R. n. 761 del 1979, 56, d.lgs. n. 29 del 1993 come successivamente modificato. Infine sollevava la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998 nella parte in cui limita la riconoscibilità dell’esercizio delle mansioni superiori al solo periodo successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.
L’ASL intimata non si costituiva in giudizio.
All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
2 – In via preliminare, osserva il Collegio che la pretesa azionata attiene all’arco temporale che va dal 1980 al 30.6.1998. Orbene, in tale ambito deve distinguersi la parte della domanda che inerisce il periodo sino al 31.12.1994. Infatti, come evidenziato dalla costante giurisprudenza "A seguito della soppressione delle unità sanitarie locali e della loro sostituzione con le aziende di unità sanitaria locale – Ausl ai sensi del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, queste ultime sono prive di legittimazione passiva in tutte le controversie aventi ad oggetto le pretese patrimoniali, anche del personale sanitario, nei riguardi delle soppresse Usl, in quanto l’art. 6 comma 1 l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha escluso che le Regioni, di cui le neo istituite Ausl sono enti strumentali dotati di personalità giuridica pubblica, possano far gravare, direttamente o indirettamente su di esse debiti e crediti inerenti alle gestioni pregresse delle Usl, per le quali la legge ha previsto un’apposita gestione liquidatoria. Pertanto, è inammissibile il ricorso proposto per la corresponsione di differenze nel trattamento retributivo relativo al periodo antecedente al 1 gennaio 1995 notificato all’Azienda sanitaria locale in persona del legale rappresentante" (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 13 novembre 2003, n. 3198).
Ne consegue che per l’arco temporale indicato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. in terminis, da ultimo, anche TAR Lazio, sez. III quater, n. 4940 del 2011).
3 – Relativamente al periodo 1 gennaio 1995 – 31 giugno 1998, il gravame è infondato.
Come è stato di recente ribadito dalla Sezione (sent. n. 4940 citata), in conformità alla consolidata giurisprudenza, va ricordato che in assenza di specifiche disposizioni, nel settore del pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita non radica nel dipendente il diritto soggettivo all’attribuzione del livello economico corrispondente, atteso che l’accesso alle varie qualifiche e, comunque, la progressione in carriera formano oggetto di norme specifiche che, definendo gli organici e i requisiti di accesso, rendono inapplicabile la regola codificata per l’impiego privato dall’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300; né risulta estensibile a tale rapporto di lavoro quanto previsto dalla disciplina privatistica invocata da parte ricorrente, proprio in ossequio all’obbligo di copertura finanziaria degli atti amministrativi (Corte cost. 10 aprile 2003 n. 115; Cons. Stato, A.P. 23 febbraio 2000, n. 11; Cons. Stato, VI Sez., 4 aprile 2000, n. 1929) e alla regola generale del concorso sia al momento dell’assunzione che nel successivo sviluppo della carriera (Corte cost. 20 luglio 1994, n. 313 e 27 dicembre 1991, n. 487).
Non può essere peraltro condiviso il richiamo all’art. 36 Cost. poiché, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 18 novembre 1999, n. 22, la pretesa alle differenze retributive in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori non può fondarsi su detta norma in presenza di una disciplina legislativa specifica che subordini il diritto al compenso alla ricorrenza di determinati presupposti.
Né sussiste la dedotta violazione del d.lgs. n. 387 del 1998.
Infatti va precisato in proposito che le rivendicate differenze retributive sono riconoscibili con carattere di generalità solo a decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 387 del 1998, che con l’art. 15 ha reso effettivamente operativa la disciplina dell’art. 56, d.lgs. 3 febbraio 1993 n 29 (Cons. Stato, Ap., 23 febbraio 2000, n. 11).
Tuttavia, come ricordato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1406), la necessità dell’atto formale adottato dall’organo competente non è venuta meno neppure con l’entrata in vigore del ripetuto d.lgs. n. 387/1998, che, con l’art. 15, ha dato attuazione alla disciplina di cui all’art. 56, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con la conseguenza che l’effettivo esercizio per un periodo di tempo apprezzabile delle mansioni della qualifica superiore presuppone pur sempre l’avvenuto conferimento delle stesse attraverso un incarico formale di preposizione da parte dell’organo che, all’epoca dello svolgimento delle mansioni superiori, era da ritenersi competente a disporre la copertura del posto.
Nel caso in esame, per quanto riguarda il periodo dal 1995 in poi, non è rinvenibile in atti il predetto atto formale di conferimento. Ne consegue che la pretesa risulta infondata.
Conseguentemente, a prescindere da ogni altra valutazione, deve essere dichiarata irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta.
Nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile, come precisato in motivazione, ed in parte lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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