Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2011) 07-10-2011, n. 36444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E., tramite il suo difensore, ha impugnato l’ordinanza del 5 novembre 2000, con al quale la corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato inammissibile per aspecificità il suo appello avverso la sentenza del tribunale di Teramo n. 144/2009, per sostanziale mancanza della motivazione.

Il motivo di ricorso non è fondato.

Se è vero che la corte di merito si è limitata ad affermare la aspecificità dei motivi di appello, e se è vero che l’ordinanza avrebbe potuto essere motivata con maggiore precisione, è pure vero che la lettura dell’atto di appello, atto che questa corte può conoscere, rende evidente che la decisione impugnata è corretta.

Infatti con l’atto di appello ci si è doluti genericamente e con frasi di stile della correttezza della decisione di primo grado senza indicare precisi e specifici errori di diritto o di valutazione che sarebbero stati commessi.

In siffatta situazione correttamente la corte di merito ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue che è inammissibile anche il ricorso per cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *