Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3707 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Consiglio dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma irrogava alla dott.ssa M.M.P. la sanzione disciplinare della censura. Le veniva attribuita la violazione dell’obbligo deontologico, che grava sul titolare della farmacia, de rispetto delle norme di legge che regolano i turni di chiusura obbligatori delle farmacie, non avendo la dott.ssa chiuso la farmacia nel periodo previsto per le ferie.

2. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respingeva il ricorso proposto dalla dott.ssa M. (decisione del 4 agosto 2010).

3. Avverso la suddetta decisione la dott.ssa M. ricorre per cassazione, con unico motivo, illustrato da memoria.

L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma, il Ministero della salute, il Procuratore della Repubblica di Roma, ritualmente intimati, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. La decisione impugnata, ritenute vigenti le disposizioni che regolano i turni di apertura, chiusura e riposo delle farmacie, ha reputato che il mancato rispetto di tali norme da parte di chi, essendo operatore del settore, non poteva ignorarle, configura un comportamento sanzionabile sul piano deontologico.

2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. 27 luglio 1034, n. 1265, art. 119 (T.U. delle leggi sanitarie) e della L.R. Lazio 30 luglio 2002, n. 26, art. 8.

Sostanzialmente, si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, quale presupposto per la integrazione della violazione dell’obbligo deontologico di rispettare le norme relative all’esercizio della professione, l’obbligo di chiudere la farmacia per ferie sulla base della L.R. Lazio, n. 26 del 2002, art. 8.

Invece, secondo la ricorrente, tale obbligo non sussisterebbe, atteso che l’art. 8 cit. prevede il piano ferie (stabilito dall’ASL su proposta dell’Ordine provinciale, sentite le organizzazioni sindacali) solo per garantire sempre la fruibilità del servizio attraverso la turnazione e non per obbligare alla chiusura in quei periodi.

Tale interpretazione si fonderebbe sulle seguenti considerazioni:

a) la legge regionale del 2002 ha espressamente abrogato la precedente (L.R. n. 45 del 1980, art. 10 come integrata dalla L.R. n. 14 del 1993, che tale obbligo prevedeva espressamente;

b) varie pronunce del giudice amministrativo hanno sottolineato che mutamenti normativi, successivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2003, consentono un ripensamento della disciplina;

c) la legge regionale in argomento aveva accolto la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (del 25 febbraio 2000), secondo la quale le normative regionali che impongono un limite minimo di giorni di chiusura per ferie annuali fanno emergere significative restrizioni alla concorrenza, non funzionali alla tutela di interessi pubblici e che, anzi, impediscono il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori;

d) il cambiamento effettuato dalla legge regionale era stato rilevato dalla Cassazione che, pur non decidendo sulla specifica questione, aveva segnalato la non coincidenza tra la nuova legge (del 2002) e la precedente, nel senso che la nuova non ripeteva l’obbligo dell’osservanza delle ferie.

2.1. Il motivo è infondato.

La materia dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie è attualmente disciplinata, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32, dalle normative regionali, le quali determinano orari di apertura, turni di servizio, chiusura per festività, riposo e ferie.

La L.R. Lazio vigente, n. 26 del 2002, che ha abrogato la L.R. n. 45 del 1980, come modificata dalla L.R. n. 14 del 1993, ridisciplinando la materia, non ha eliminato l’obbligo di chiusura per ferie.

Se è vero che, attraverso l’abrogazione della L.R. n. 45 del 1980, art. 10, non vi è più la dizione espressa "…sono tenute a osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno venti e non oltre trenta giorni…", è altrettanto vero che la persistenza dell’obbligo risulta inequivocabilmente dalla L. n. 26 del 2002, stesso art. 8, vigente. Infatti, la previsione, messa in risalto dalla ricorrente, di un piano annuale di ferie volto a garantire la fruibilità del servizio, si accompagna, nello stesso art. 8, alla individuazione di un limite minimo di giorni di chiusura per ferie annuali (lett. a), contemporaneamente alla previsione della possibilità di riduzione dello stesso con autorizzazione (lett. c), in rapporto alla distribuzione delle farmacie sul territorio (lett. d) ed e).

D’altra parte, tale obbligo si lega sistematicamente, nell’ottica della regolazione assunta dal legislatore regionale, alla previsione:

a) dell’obbligo della chiusura domenicale (e festiva) e per riposo infrasettimanale, salvo possibilità di deroga autorizzata (art. 7);

di limiti orari massimi settimanali (art. 2), con possibilità di deroghe autorizzate (art. 6).

2.2. Nè ha alcun pregio il richiamo della ricorrente alla decisione di questa Corte (Cass. 2 marzo 2005, n. 4467), dove si trova conferma, nel primo alinea dell’art. 8 in argomento, di un piano annuale di ferie per garantire la fruibilità del servizio, rispetto ad una fattispecie, relativa alla precedente legge regionale, nella quale, sulla base del mancato adempimento della predisposizione di un piano annuale da parte delle autorità competenti, si è ritenuto non sussistente l’obbligo del godimento delle ferie e si è annullata la sanzione disciplinare inflitta a un farmacista che tale obbligo non aveva osservato.

Nè hanno incidenza sulla interpretazione della legge regionale in argomento i richiami, fatti dalla ricorrente, alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (intervenute, nel 2000, 2007 e 2009), volte a sollecitare un riforma della normativa regionale nella direzione dell’eliminazioni di vincoli, ritenuti discorsivi della concorrenza, soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248. Così come non hanno influenza le decisioni di Tribunali amministrativi, concernenti altre legislazioni regionali, che tali vincoli hanno variamente tolto, proprio seguendo i suggerimenti dell’autorità Antitrust. D’altra parte, la previsione dell’obbligo, risulta indirettamente dalla ordinanza con cui il Tar Lazio (n. 1028 del 31 luglio 2008), proprio in una fattispecie di mancata autorizzazione in deroga a non usufruire delle ferie annuali, ha chiesto l’intervento pregiudiziale della Corte di giustizia CE in ordine alla compatibilità della L.R. Lazio n. 26 del 2002 con i principi di tutela della concorrenza (questione pregiudiziale dichiarata irricevibile con sentenza 1 luglio 2010, n. 393).

3. Pertanto, il ricorso va rigettato; non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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