Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’appellante Provincia autonoma di Trento riferisce che nel giugno del 2005 l’ing. L. M. presentava alla Sovrintendenza scolastica provinciale un’istanza finalizzata all’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per il quadriennio 2005/2009 in relazione alle classi di concorso A038 (fisica), A047 (matematica) A048 (matematica applicata) e A049 (matematica e fisica). Riferisce, poi, che con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il M. aveva impugnato le graduatorie provinciali definitive per titoli previste dall’art. 2ter della legge provinciale di Trento 28 agosto 1989, n. 6 (come introdotto dall’art. 2 della legge provinciale 15 marzo 205, n. 5) per la classe di concorso A047, per la parte in cui l’amministrazione gli aveva attribuito solo 19 punti invece dei 30 asseritamente spettanti.
Secondo il ricorrente in primo grado M., in particolare, l’amministrazione avrebbe erroneamente omesso di attribuirgli, in relazione alla classe di concorso A047 (matematica) 10 punti per il servizio di sostegno prestato nel corso dell’anno scolastico 2004/2005 nell’ambito della classe di concorso A049 (matematica e fisica).
Tale punteggio, al contrario, avrebbe dovuto essergli attribuito ai sensi del punto B 4),lettera d) dell’allegato B al decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, recante "regolamento per la formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento’, a tenore del quale il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l’accesso alla classe di abilitazione, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato.
Con la sentenza oggetto del presente appello, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa accoglieva il ricorso in questione e, per l’effetto, annullava in parte qua gli atti oggetto di impugnativa.
Detta sentenza è stata impugnata in appello dalla Provincia autonoma di Trento, la quale ne chiede la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.
In primo luogo, l’Amministrazione appellante osserva che, se per un verso è vero che l’ing. M. aveva prestato nel corso dell’anno scolastico 2004/2005 servizio quale insegnante di sostegno nella classe A049 (matematica e fisica), per altro verso tale circostanza non è idonea a dare titolo per l’attribuzione di punteggio nell’ambito delle diverse graduatorie provinciali per titoli all’origine dei fatti di causa, con particolare riguardo alla classe di concorso A047 (matematica).
Secondo l’Amministrazione, infatti, nonostante il fatto che le classi di concorso A049 e A047 afferiscano alla medesima area disciplinare (l’area scientifica AD01), il fatto di aver prestato insegnamento sul sostegno in una di esse non conferisce in modo automatico titolo a uno specifico punteggio per le graduatorie quadriennali in relazione all’altra di esse.
Con un secondo argomento, l’Amministrazione osserva che erroneamente il M. era stato ammesso alla frequenza dei corsi S.S.I.S. propedeutici all’insegnamento per il sostegno nella classe A049 (conseguendo, poi, la relativa abilitazione), dal momento che egli non disponeva di titolo adatto all’insegnamento in tale classe di concorso, essendo laureato in ingegneria.
Conseguentemente, l’abilitazione S.S.I.S. conseguita dal M. (abilitazione la quale aveva consentito di svolgere il servizio per il sostegno nella classe A049 – matematica e fisica -) rimaneva priva di validità ai fini della valutazione dei titoli di servizio nell’ambito delle graduatorie quadriennali per titoli per cui è causa.
In definitiva, nella tesi dell’Amministrazione, la ragione della mancata valutazione del servizio prestato dall’appellato nella classe di concorso A049 (matematica e fisica) risiede in modo esclusivo nella mancanza del titolo di studio valido per l’insegnamento in detta classe, quale insegnante di sostegno.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe, la Provincia autonoma di Trento impugna la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del TrentinoAlto Adige – Sede di Trento con cui è stato accolto il ricorso dell’ing. L. M., insegnante di sostegno in possesso della laurea in ingegneria il quale aveva presentato domanda per l’inclusione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento e, per l’effetto, sono state annullate in parte qua le pertinenti graduatorie provinciali.
2. Il ricorso è infondato.
3. Come esposto in narrativa, l’Amministrazione affida le sue doglianze essenzialmente a due argomenti. In primo luogo, il primo giudice ha assunto un’erronea interpretazione della previsione di cui al punto B 4),lettera d) dell’allegato B al decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, secondo cui il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l’accesso alla classe di abilitazione, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato.
In secondo luogo (anche a voler ammettere in via astratta la valutabilità del servizio svolto per il sostegno nella classe A049 nell’anno scolastico 2004/2005), tale valutazione non è possibile in concreto, dal momento che l’ing. M. è stato erroneamente ammesso alla frequenza dei corsi S.S.I.S. propedeutici all’abilitazione per il sostegno nella classe A049, in quanto la laurea da lui posseduta (Ingegneria) non consente l’insegnamento in tal classe.
3.1. Il Collegio ritiene che, per ragioni di priorità logica, il secondo di tali profili debba essere esaminato in modo prioritario.
La tesi dell’Amministrazione non può trovare accoglimento.
Si osserva che la tesi in questione si sostanzia, a ben vedere, in una sorta di disapplicazione dell’abilitazione S.S.I.S. conseguita dal M. alcuni anni addietro, avendo l’Amministrazione ex officio rilevato (nella ben diversa sede della valutazione dei titoli per la predisposizione di graduatorie quadriennali per l’insegnamento) una presunta carenza del titolo di ammissione all’abilitazione S.S.I.S..
E’ evidente tuttavia che in tal modo operando l’Amministrazione appellante ha travalicato i compiti demandatile in sede di predisposizione delle graduatorie, incidendo in modo officioso sulla validità e sull’efficacia di un titolo conseguito anni addietro e senza porre l’interessato in condizione di interloquire e contraddire sul punto nella corretta e propria sede procedimentale.
E’ altresì rilevante osservare che l’Amministrazione appellante ha proceduto a una sorta di disapplicazione ai fini valutativi di un titolo comunque conseguito, esistente ed efficace, senza attivare – a quanto consta – alcuna attività volta al ritiro in sede di autotutela dell’abilitazione S.S.I.S. in parola.
Conseguentemente, l’operato dell’Amministrazione risulta effettivamente illegittimo per la parte in cui ha ritenuto possibile – in modo illegittimo ed irrituale – privare di effetti ai fini valutativi il possesso dell’abilitazione S.S.I.S. per il sostegno, nonché il servizio prestato in virtù del possesso di tale abilitazione.
3.2. Venendo al secondo degli argomenti dell’Amministrazione (e relativo alla corretta interpretazione da fornire al punto B 4), lettera d) dell’allegato B al decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005), esso non risulta condivisibile.
Il thema decidendum consiste nello stabilire il corretto significato della disposizione secondo cui il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l’accesso alla classe di abilitazione, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato.
Ad avviso del Collegio, la chiara formulazione letterale della disposizione in esame palesa la piena correttezza della sentenza impugnata, dal momento che: a) l’attività di sostegno svolta dall’ing. M. era stata espletata con il possesso del prescritto titolo per l’accesso all’area disciplinare di pertinenza (sul punto si fa rinvio a quanto esposto retro, sub 3.1); b) che la classe di concorso A047, cui si riferivano le graduatorie quadriennali per cui è causa, afferisce alla medesima area disciplinare in cui è inserita la classe di concorso A049, per cui era stato prestato il servizio di sostegno.
Si ritiene al riguardo che la diversa interpretazione assunta dall’Amministrazione (meglio descritta in narrativa) priverebbe di un qualunque effetto sotto il profilo disciplinare la disposizione della cui interpretazione si tratta, dando luogo – a ben vedere – a una sorta di interpretatio abrogans della stessa.
4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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