T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 10-11-2011, n. 8642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il ricorrente, ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti gli atti – specificati in epigrafe – nei quali si è concretata la sua mancata ammissione (perché in posizione non utile nella relativa graduatoria: 10° posto, in ragione di un punteggio di merito di 25,05) al 12° Corso ISSMI.

Egli lamenta "Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 4604/1997, del decreto ministeriale n. 2405/1999 e del decreto legislativo n. 2907/2000, nonché del decreto direttoriale del Capo di Stato maggiore della Difesa del 24 luglio 2008 e della lettera bando del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 300/2 del 5 dicembre 2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazioni, illogicità, contraddittorietà e sviamento".

In particolare il ricorso formula le seguenti censure:

– la Commissione ha fissato i punteggi da attribuire ai vari titoli soltanto in data successiva a quella di acquisizione delle domande di gradimento da parte degli ufficiali interessati alla selezione (le domande di partecipazione al corso sono pervenute "entro e non oltre il 19 dicembre 2008" mentre i criteri per i punteggi sono stati fissati dalla Commissione, peraltro in evidente distonia rispetto agli anni precedenti, soltanto nella riunione del 18 marzo 2009: verbale n. 1);

– nel caso di specie i dubbi in merito alla trasparenza dell’azione amministrativa risultano rafforzati dal fatto che la fissazione dei punteggi durante la riunione del 18 marzo è avvenuta in modo difforme rispetto quanto si era sempre verificato negli anni precedenti: senza alcuna motivazione sul punto la Commissione ha ulteriormente differenziato, rispetto quanto era sempre stato fatto negli anni precedenti, il punteggio attribuito ai corsi formativi suddividendo le relative graduatorie di merito in ottavi anziché in terzi: la differenza fra i singoli ottavi (formati da circa 65 unità) è stata di 0,50 punti per il corso d’accademia e di 0,20 punti per quello d’istituto (qualora invece la suddivisione fosse stata per terzi, come in precedenza, il ricorrente avrebbe visto un incremento del proprio punteggio di 0,50 e di 0,30, per un totale di 0,80, sufficiente a consentirgli di superare di 4 centesimi il punteggio di 25,81 attribuito all’ufficiale collocatosi al quarto posto utile della graduatoria). Questo criterio è illogico perché vuole salvare i "capi corso";

– un ulteriore profilo di illogicità è il seguente: la scelta, testè indicata, di privilegiare la capacità negli studi nei corsi formativi dei vari candidati è in contrasto col punteggio poi assegnato ai titoli di studio diversi dalla laurea in giurisprudenza, pari a pochi centesimi di punto (0,06);

– la medesima scelta di privilegiare la capacità nei corsi formativi non è stata adeguatamente bilanciata dal valore attribuito ai vari profili di impiego;

– la Commissione ha inspiegabilmente omesso di differenziare la posizione di quei candidati (tra cui il ricorrente) che, pur prestando servizio presso lo Stato maggiore della Difesa, risultano già impiegati in ambito interforze, essendo quindi destinati proprio ad uno di quegli incarichi che costituiscono specifico obiettivo del corso;

– l’assenza della compilazione delle schede di valutazione rende impossibile stabilire con certezza quali tra i vari titoli posseduti dal ricorrente non siano stati oggetto di valutazione e ciò si traduce in un evidente vizio di carenza di istruttoria e di motivazione;

– lo schema versato in atti, compilato dal ricorrente sulla base della documentazione in suo possesso, dimostra che il punteggio che gli sarebbe spettato era pari a 25,50, quindi superiore di almeno 45 centesimi rispetto a quello di 25,05 erroneamente assegnatogli dalla Commissione.

2. – L’Amministrazione si è costituita e ha successivamente depositato documenti in data 21/07/09.

In esito a questo deposito dell’Amministrazione il ricorrente ha proposto specifici motivi aggiunti avverso il verbale della Commissione valutatrice n. 2 del 16 aprile 2009 (già oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo).

In particolare, oltre a nuovamente formulare le censure del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti contestano i tempi di valutazione della Commissione. Essi affermano non essere credibile che nell’arco temporale di 150 minuti la Commissione abbia potuto: controllare tutta la documentazione ricevuta dall’Ufficio personale ufficiali; determinare i criteri di valutazione decimale per i nuovi parametri in ottavi; consultare 29 libretti personali e 29 stati di servizio; attribuire i relativi valori ponderali per ciascuno dei candidati; redigere la graduatoria di merito; redigere e sottoscrivere lo stesso verbale.

3. – L’Amministrazione ha successivamente depositato ulteriori documenti e una memoria.

Anche il ricorrente ha depositato documenti, nonché quattro memorie.

Con ordinanza n. 4644/2011 è stata disposta all’integrazione del contraddittorio.

La causa è definitivamente passata in decisione all’udienza pubblica del 5 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1.0 – Il ricorrente, ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, contesta gli atti nei quali si è concretata la sua mancata ammissione (perché in posizione non utile nella relativa graduatoria: 10° posto, in ragione di un punteggio di merito di 25,05) al 12° Corso ISSMI.

1.1 – E’ fondata e assorbente la prima serie di censure del ricorso introduttivo, la quale rileva che – in violazione degli canoni di imparzialità e trasparenza cui l’Amministrazione è soggetta ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241- la Commissione ha fissato i punteggi da attribuire ai vari titoli soltanto in data successiva a quella di acquisizione delle domande di gradimento da parte degli ufficiali interessati alla selezione.

In effetti le domande di partecipazione al corso sono tutte pervenute, ai sensi dell’allegato "D" alla nota del Comando generale dell’Arma, entro il 19 dicembre 2008, mentre i criteri per l’attribuzione dei punteggi sono stati fissati dalla Commissione valutatrice circa tre mesi dopo, nella prima riunione, in data 18 marzo 2009.

Ciò viola il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, poiché può comportare (anche se non è detto che ciò sia effettivamente accaduto: come rilevato in ricorso perché sia violato il principio di trasparenza è sufficiente la possibilità dell’accadimento e non il suo effettivo verificarsi, peraltro spesso assai difficilmente dimostrabile) che i criteri – in violazione dell’ulteriore principio di imparzialità – siano calibrati in favore di candidati e in danno di altri.

E’ vero che – come rilevato dall’Amministrazione (vedi la Relazione del Comando generale dell’Arma depositata il 21 luglio 2009) – nel verbale n. 2 del 16.4.2009 la Commissione dà atto che l’elenco degli ufficiali che hanno dato la disponibilità a partecipare alle selezioni le è stato trasmesso dal Comando generale in data 10 aprile 2009 (quindi successivamente alla riunione del 18 marzo 2009, in cui la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione dei titoli); e che – come pure rilevato dall’Amministrazione – soltanto il primo esemplare del libretto personale, custodito dal Comando di Corpo di appartenenza, è completo e formalmente attestante la documentazione caratteristica. Ma è anche vero che nel selezionato ambiente in cui si svolge la procedura in argomento (quello degli ufficiali superiori dell’Arma dei Carabinieri), e in un contesto che vede un numero di candidati ancor più ristretto (nella fattispecie l’elenco degli ufficiali che avevano dato la disponibilità a partecipare alle selezioni in esame constava di un tenente colonnello e 28 maggiori) risulta – per massima d’esperienza – assai probabile che i nominativi e i titoli di carriera di ufficiali interessati alla selezione potessero essere ben noti alla Commissione valutatrice quando essa – dopo la presentazione delle domande (nella presente fattispecie dopo circa tre mesi) – è stata chiamata a predeterminare i criteri per valutare proprio quei titoli di carriera.

Certamente è consentita e non sindacabile una predeterminazione di criteri che – secondo opzioni discrezionali formulate in base alle esigenze dell’Amministrazione – configuri un candidato "ideale" (che ad esempio abbia dimostrato di eccellere nei corsi di formazione; ovvero, secondo una diversa opzione selettiva, abbia dimostrato specifiche capacità operative) da inviare al corso ISSMI.

Però deve ritenersi che per rispettare i principi di trasparenza e di buona Amministrazione i criteri siano da predeterminare non già dalla Commissione dopo la presentazione delle domande dei candidati bensì, con adeguata motivazione, "a monte " della procedura, e dai vertici dell’Amministrazione interessata.

Questa trasparente predeterminazione, alle date di riferimento, non era espressamente prevista dall’art. 8 del D.M. 12 giugno 1999, n. 245 ("Regolamento recante norme concernenti l’ordinamento dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di Stato maggiore interforze", vigente alla data di riferimento e poi abrogato dall’art. 2269, comma 1, n. 321, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), ma era comunque dovuta in base alle norme, invocate in ricorso – di cui all’art. 97 della Costituzione e alla legge n. 241/1990 (v. in particolare l’art. 1).

Peraltro, alla data odierna, il citato d.lgs. n. 66/2010 prevede espressamente il rispetto di simili canoni di trasparenza e buona Amministrazione (v. artt. 751 e seguenti). In particolare, l’articolo 751, comma 3, dispone che i criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del Corso superiore di Stato maggiore interforze siano determinati con decreto del Ministro della Difesa.

2. – La procedura in esame risulta dunque affetta, ab origine, dal vizio testé indicato, e denunciato dal ricorrente.

Ciò comporta la caducazione dell’intero procedimento e, di conseguenza, l’assorbimento di tutte le altre censure del ricorso e dei motivi aggiunti.

In conclusione, il gravame va accolto e, per l’effetto, va annullata la procedura in esame, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare in base alla presente sentenza.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 per codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe, così come indicato in motivazione.

Per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, salvi quelli ulteriori da adottare in base alla presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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