Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-03-2012, n. 4317 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Perugia, pubblicata il 5 novembre 2008, che, accogliendo l’appello dell’Università degli studi di Perugia, ha riformato la sentenza del Tribunale e rigettato la domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Il ricorrente, dipendente dell’Università di Perugia, transitò, a seguito di procedura selettiva, dalla categoria B alla categoria C. L’art. 55, comma 7, del contratto collettivo del comparto università che regola la materia, prevede che "in caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore".

Il ricorrente, a seguito del passaggio dalla categoria B alla categoria C, venne collocato nella posizione economica iniziale di quest’ultima categoria, la posizione C1. Assumendo che il trattamento economico di cui godeva nella categoria B, posizione B4, fosse superiore chiese che gli enti convenuti, Università e Ministero, venissero condannati a corrispondergli la relativa differenza.

Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello ha riformato la decisione e rigettato il ricorso.

Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Università e Ministero hanno notificato e depositato controricorso con ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., e vizio di motivazione. La sentenza viene censurata perchè la Corte d’appello non ha considerato, per la comparazione dei trattamenti, i due prospetti paga allegati nel giudizio di merito e riprodotti nel testo del ricorso per cassazione, rispettivamente del mese di aprile 2002 e di giugno 2002. Il motivo è infondato perchè si tratta di una documentazione parziale, che non tiene conto di elementi retributivi su base annuale e che quindi correttamente il Tribunale non ha ritenuto decisiva.

Con il secondo motivo si denunzia "violazione o falsa applicazione del generale principio di irriducibilità della retribuzione in relazione all’art. 2103 c.c.". E specificamente, violazione dell’art. 55, comma 7 del ccnl comparto ministeri. Con il terzo motivo si denunzia "violazione o falsa applicazione dell’art. 55 su richiamato in relazione agli artt. 1362 e 1367 c.c..

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione che li lega. Il principio della irriducibilità della retribuzione a seguito di un mutamento di mansioni viene riaffermato nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri che disciplina il rapporto di lavoro in esame. Il comma 7, dell’art. 5, dopo aver precisato che, in caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria, dispone che "qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore".

Il presupposto per percepire questa differenza retributiva è quindi che "il trattamento economico in godimento" nella categoria inferiore di provenienza sia superiore al "trattamento tabellare iniziale".

Una premessa nella interpretazione della disposizione è costituita dal fatto che per verificare se un lavoratore, nel passaggio di qualifica, subisca o meno una riduzione del trattamento economico, la retribuzione da considerare deve essere omogenea: devono essere posti a confronto due quadri retributivi composti dalla medesime voci. Il problema allora è quello di stabilire quali sono le voci retributive da considerare. Dalla lettura della norma si desume che il concetto guida utilizzato dalle parti contrattuali è generico. Non si parla di paga base, ma di "trattamento economico in godimento". Bisognerà quindi effettuare la comparazione raffrontando il trattamento economico in godimento, con il trattamento economico che scaturirà dal passaggio di qualifica.

A tal fine è pacifico che debbano essere escluse dalla comparazione indennità legate ad eventi e circostanze occasionali, straordinarie o comunque ogni elemento contingente. Entrambe le parti del resto concordano sul punto.

La divergenza tra le parti è la seguente: secondo parte ricorrente deve considerarsi solo la paga base. Secondo l’università e il ministero devono essere considerate anche l’indennità integrativa speciale, la tredicesima e l’indennità di ateneo.

Nel caso specifico la scelta tra le due interpretazioni comporta un diverso esito della causa: se si compara la paga base vi è una differenza a favore del lavoratore; se si compara il complesso di voci considerate dall’università e dal ministero allora il lavoratore non perde, anzi guadagna, nel passaggio di qualifica. Il punto non è controverso. Parte ricorrente, infatti, non contesta specificamente il passaggio della sentenza in cui si afferma, in base alla documentazione acquisita, che se non ci si limita a considerare solo la paga base il saldo è attivo per il lavoratore. Si limita a censurare, con il primo motivo, la mancata considerazione dei due prospetti paga di aprile e giugno 2002, che però, come si è già osservato, sono inidonei a fondare la comparazione perchè non consentono una valutazione complessiva, su base annua, della cui necessità si dirà.

Il Tribunale ha condiviso la prima tesi, quella di parte ricorrente.

La Corte d’appello l’ha invece respinta, ritenendo che fra le componenti normali della retribuzione, oltre alla paga base, vadano ricomprese le voci retributive strettamente connesse alla prestazione ordinaria.

Questa seconda interpretazione è sicuramente più convincente e coerente con l’espressione usata dal contratto collettivo.

"Trattamento economico" è infatti concetto sicuramente più ampio di paga base e, se non può inglobare elementi accessori occasionali o straordinari, sicuramente include le voci retributive ordinarie, che integrano stabilmente la retribuzione. Tali sono, in aggiunta alla paga base, l’indennità integrativa speciale; la tredicesima mensilità, percepita a fine anno, ma con maturazione mensile.

Rientra nel trattamento economico ordinario del dipendente dell’università anche l’indennità di ateneo, percepita ai sensi dell’art. 65 del medesimo contratto collettivo.

Questa interpretazione del contratto appare conforme alla volontà delle parti quale si desume dalla lettura del testo e dalla struttura complessiva dell’atto di autonomia collettiva. Se la comparazione avesse avuto per oggetto solo la paga base, allora la disciplina avrebbe dovuto esaurirsi in un coordinamento dei minimi fissati dalla tabelle. Il contratto avrebbe dovuto indicare minimi tabellari in crescita progressiva, senza regressioni nel passaggio da un livello ad un altro, altrimenti si sarebbe posto in contrasto con il principio della irriducibilità della retribuzione. Se le parti non hanno fissato minimi tabellari in costante crescita è proprio perchè hanno evidentemente presupposto che tale principio debba essere applicato considerando non solo la paga base, ma il trattamento economico in godimento, costituito da tutti gli elementi costanti e strutturali della retribuzione. Se all’esito di tale valutazione si determinasse comunque un arretramento economico per il lavoratore, allora interverrebbe la clausola di salvaguardia prevista dalla seconda parte del settimo comma, che impone appunto, di salvaguardare il lavoratore conservandogli a titolo personale la differenza retributiva.

Solo la considerazione di voci ulteriori rispetto ai minimi può determinare difformità e scompensi non preventivabili, cui la regola fissata dall’art. 5, comma 7, seconda parte, consente di porre rimedio evitando che un lavoratore cresca di livello professionale perdendo sul piano retributivo. Ma deve trattarsi di una perdita effettiva e non della riduzione di una voce compensata da altre voci parimenti stabili e strutturali, con un saldo, in ogni caso, attivo per il lavoratore.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

Il ricorso incidentale è condizionato e quindi rimane assorbito.

Sussistono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, considerato che la materia poteva considerasi controvertibile al momento della proposizione del ricorso, anche in considerazione del diverso esito delle fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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