Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4453 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.9.2007 C.A. chiedeva, al Giudice di Pace di Gallina, l’annullamento del verbale di accertamento notificato il 29.8.2007, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 81,00, per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1 e dell’art. 14 C.d.S., rilevata il 27.3.2007.

A fondamento del ricorso deduceva, fra l’altro, la nullità del verbale per mancata notifica nel termine di 150 giorni dell’accertamento della contravvenzione, ex art. 201 C.d.S..

Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 13.2.2008 il Giudice di Pace annullava il verbale di contestazione opposto e condannava il Comune al pagamento delle spese del giudizio, rilevando la tardività della notificazione del verbale, avvenuta oltre il termine di 150 giorni previsto dall’art. 201 C.d.S.. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune soccombente, deducendo la tempestiva notificazione del verbale di contestazione, avvenuta a mezzo del servizio postale, avuto riguardo alla data di consegna del verbale all’ufficio postale. L’appellata resisteva al gravame. Con sentenza depositata il 23.12.2009 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, confermava la validità del verbale di accertamento in questione, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Reggio Calabria, condannando l’appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Il giudice di appello riteneva applicabili i principi fissati dalla Corte Cost., con sentenza 477/02, quanto al perfezionamento della notifica, per il notificante, con "il solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge", e cioè, alla data di consegna del verbale all’ufficio postale; rilevava, inoltre, che il verbale redatto con sistema meccanizzato era valido se la firma del verbalizzante era costituita dall’indicazione del soggetto responsabile dell’atto.

La C. ricorre per cassazione con un unico motivo. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Previa relazione, ex art. 380 bis c.p.c., la causa era rimessa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; Il Tribunale aveva omesso di considerare la natura di atto amministrativo del verbale di infrazione al C.d.S. ed il carattere perentorio del termine di 150 giorni per la relativa notifica;

peraltro dell’art. 201 C.d.S., comma 3 previsto per la notifica del verbale stesso, non poteva considerarsi processuale, come pure statuito dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza 10216/2006. Nella specie, quindi, considerato che la contravvenzione in questione era stata presuntivamente commessa in data (OMISSIS) e che il relativo verbale era stato notificato il 29.8.2007, oltre il termine di legge di 150 giorni, l’Ente comunale doveva ritienesi decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., "del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, …, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario"… essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo".

Orbene, da detta sentenza, benchè emessa in tema di notifica di atti processuali, deve trarsi il principio generale secondo cui quanto vi sia un espresso richiamo alla norme sulle notificazioni del processo civile, come nell’art. 201 C.d.S., comma 3, un effetto di decadenza non possa discendere dal compimento di un’attività non riferibile direttamente alla parte ma ai terzi (nella specie ufficio postale),tenuto conto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già dei soggetti ai quali sono indirizzati, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un dato termine, nel senso che il tempo della consegna dell’atto non incide sul rispetto del termine di cui all’art. 201 cit., una volta escluso che per l’amministrazione la notifica si perfeziona con la spedizione.

Con sentenza delle S.U. di questa Corte( S.U. n. 8830/2010) è stato, peraltro, evidenziato che in base alla diretta incidenza degli effetti della decadenza sul titolare del diritto e sull’efficacia solo riflessa per l’altra parte, non è necessaria la ricezione dell’atto per la produzione di ogni effetto impeditivo della decadenza, posto che, di regola, "l’atto esiste già nella sua compiutezza e assume una propria rilevanza giuridica ai fini dell’impedimento della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione costituisce, a tali fini, un elemento estrinseco alla fattispecie decadenziale".

Significativa è l’applicazione del principio all’avviso di accertamento in materia tributaria che presenta qualche analogia con la pretesa sanzionatoria.

E’ stato, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cfr. Cass. n. 15298/2008; n. 19854/2004; n. 1647/2004) che il principio secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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