Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.1.2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da D.C. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di condanna dell’appellante proposta dall’INAIL in sede di regresso per il pagamento della somma di Euro 77.918,84, oltre accessori di legge, in relazione ad infortunio mortale subito da B.D., dipendente di A.S., titolare della impresa che aveva svolto lavori nel cantiere di proprietà del D.. Rilevava la Corte territoriale che il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sui fatti accertati in sede penale ed, in particolare, sulla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, che aveva ritenuto colpevoli non solo l’ A. ma anche il D. per violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il D. era imprenditore responsabile del cantiere e beneficiario delle prestazioni lavorative del B. ed aveva consentito l’effettuazione di lavori di aspirazione e carico di calcestruzzo attraverso betopompa sotto i cavi dell’alta tensione e la Corte del merito osservava che, mentre in origine soggetto passivamente legittimato rispetto all’azione di regresso era solo il datore di lavoro, la sfera di responsabilità ex art. 10 del T.U. aveva avuto un ampliamento per effetto di interventi della Corte Costituzionale e di pronunzia della Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 3288/97. Era stato consentito, infatti, che l’azione venisse esperita anche nei confronti di soggetti comunque interni al rischio protetto, indipendentemente dall’appartenenza al rapporto previdenziale assicurativo, e quindi anche verso soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio, ritenuti organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l’obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro, attesa la possibilità della diversità dei rispettivi titoli di responsabilità, e la facoltà del datore di avvalersi, nell’assolvimento dell’obbligo de quo, di soggetti a lui legati da diverse tipologie contrattuali. Quanto all’ammontare della somma dovuta per accertato concorso di colpa della vittima al 40%, rilevava che non era possibile ridurre proporzionalmente le somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa, potendo solo verificarsi se sulla somma del danno risarcibile in relazione all’accertato concorso di colpa vi fosse capienza per la rivalsa, procedendo, soltanto in caso di esito negativo, a ridurre la somma spettante all’istituto.

In mancanza di termine di riferimento offerto dall’appellante sulla cui base individuare il limite massimo del risarcimento dovuto, la richiesta riduzione nella misura del concorso non poteva trovare accoglimento.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il D., con sette motivi. Resiste l’INAIL, con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il D. denunzia la erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, rilevando che esso ricorrente aveva solo ordinato il calcestruzzo ad una ditta esterna – quella dell’ A. – la quale, con propri mezzi ed uomini, aveva provveduto alla consegna del materiale con le modalità stabilite e che la situazione non era parificabile a quella della impresa utilizzatrice richiamata dalla Corte territoriale, nè poteva ritenersi l’estensibilità nei confronti del D. dell’azione di rivalsa esperibile nei confronti dell’ A..

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la erronea e falsa applicazione degli artt. 1292, 1314 e 2055 c.c., osservando che l’ A. risponde nei confronti del B. per responsabilità contrattuale, laddove il titolo di responsabilità a carico del ricorrente D. è extracontrattuale, onde l’unica azione esperibile nei confronti di quest’ultimo poteva essere quella di cui all’art. 1916 c.c.; aggiunge che, comunque, la diversità dell’entità del risarcimento deve essere collegata al diverso titolo della responsabilità e che l’art. 1292 c.c., in tema di responsabilità solidale, è inapplicabile in quanto presuppone la identità del titolo.

Con il terzo motivo, il D. deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 1292, 1314 e 2055 c.c. e conseguente violazione degli artt. 102 – 427 c.p.c., sostenendo che il giudizio non poteva che svolgersi nel contraddittorio necessario e del datore di lavoro A. e del D., al fine di ripartire tra gli stessi la misura del dovuto.

Con il quarto motivo, assume l’erronea e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p, sul rilievo che il giudice del merito doveva attenersi al giudicato penale che aveva accertato il concorso di colpa della vittima in misura del 40% e che in tale misura doveva essere operata la decurtazione dell’ammontare del risarcimento.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione viene dedotta con il quinto motivo, sull’assunto che la prova della misura del danno non spetta al danneggiante ma al danneggiato e con il sesto si denunzia la violazione dell’art. 444 c.p.c., nonchè dell’art. 410 c.p.c., sostenendosi che la competenza in materia di previdenza ed assistenza è del giudice del lavoro, onde vanno applicate, per il rinvio all’art. 442 c.p.c., le disposizioni del capo 1 del titolo 4 del codice di procedura civile.

Infine, con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 424 c.p.c., osservando che il giudice del merito avrebbe dovuto conferire c.t.u. per determinare la misura complessiva del danno subito dalla vittima per poi rapportarla all’indennità versata da esso istante.

Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi proposti.

Quanto al primo di essi, vale osservare che la speciale azione di regresso spettante, "jure proprio" all’Istituto, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (cfr. Cass. 7 marzo 2008 n 6212, per l’affermazione del detto principio in fattispecie in cui TINAIL aveva esperito l’azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell’organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).

La giustificazione di tale indirizzo deve rinvenirsi nel fatto che l’azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perchè su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva. A tale proposito giova citare, oltre quella sopra richiamata anche la sentenza di questa Corte 28 marzo.2008 n. 8136, che afferma il principio richiamato evidenziando che la responsabilità si estende ai detti soggetti diversi dal datore di lavoro " a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega" allo stesso. Più di recente è stato ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 c.c., espressione del principio del "neminem laedere" per l’imprenditore e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interso dell’azienda, prevedono l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi. Pertanto, l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro …" (cfr., in tale senso, Cass. 20 ottobre 2011 n. 21694).

Deve, in conclusione, ritenersi corretta l’estensione dell’azione di regresso nei termini ritenuti dal giudice del gravame.

Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di giuridico fondamento, atteso che, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perchè, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (cfr. Cass. 30 marzo 20ifen.7618). Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiaci, l’art. 2055 c.c., comma 1 richiede, invero, solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27713).

La questione posta con il terzo motivo di ricorso, oltre che per la novità della relativa deduzione, deve ugualmente essere disattesa, essendo principio pacifico, affermato da giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "l’obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto unico dannoso, imputabile a più persone – è solidale, non cumulativa, e, perciò, non da luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, dì conseguenza, il "simultaneus processus", incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, sia in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonchè nell’ipotesi in cui sia la legge stessa (come, ad esempio, secondo la previsione contenuta nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che – presupponendo, appunto, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali" (principio affermato in tema di responsabilità connessa ad infortunio sul lavoro da Cass. 12 maggio 2006 n. 11039).

Anche con riguardo alla censura prospettata nel quarto motivo, deve ritenersi che la Corte del merito abbia fornito adeguata risposta alla doglianza attinente alla mancanza di rilevo attribuita alla circostanza dell’accertamento in sede penale del concorso di responsabilità dell’infortunato nella misura del 40%, ai fini della decurtazione della misura della somma richiesta in via di rivalsa dall’INAIL, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale alla cui stregua il credito di quest’istituto per il rimborso, da parte del responsabile di infortunio, di quanto corrisposto in favore dell’infortunato o dei suoi superstiti, non è soggetto, in caso di concorso di colpa del danneggiato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito e, quindi, tenuto anche conto dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato (cfr. Cass. 13.6.1975 n. 2398). Detto principio opera non solo nel caso in cui l’istituto agisca in via surrogatoria contro un terzo estraneo al rapporto assicurativo, sensi dell’art. 1916 c.c., in forza del subingresso quale assicuratore nei diritti dell’assicurato, fino a concorrenza dell’indennità corrisposta, ma anche quando agisca in via di regresso contro il datore di lavoro, nelle ipotesi previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11, perchè tali norme non pongono alcun limite al credito in questione diverso da quello del quantum complessivo del risarcimento spettante all’infortunato, nel senso sopra indicato (cfr., in senso conforme, Cass. 10 aprile 1980 n. 2308). Peraltro, nel caso considerato è stato osservato che alcun rilievo sull’effettivo ammontare del risarcimento come determinato in sede civilistica era stato avanzato dal danneggiante responsabile.

A ciò consegue anche il rigetto del quinto motivo di ricorso, dovendo ritenersi erronea in diritto l’affermazione secondo cui la prova della misura del danno non spetta al danneggiale ma al danneggiato, non trattandosi di risarcimento del danno, ma di azione di rivalsa, in cui la limitazione della somma dovuta all’istituto presuppone che l’onere di dimostrare tale limitazione spetti al danneggiale (cfr. Cass 23.4.2008 n. 10529).

Il sesto motivo relativo alla violazione dell’art. 444 c.p.c. si presenta del tutto generico e privo di riferimenti al contenuto della decisione impugnata e della parte di essa che si pone asseritamente in contrasto con le norme richiamate, per cui ne va dichiarata l’inammissibilità.

Anche il settimo motivo di ricorso deve essere disatteso, sia in considerazione della novità della relativa questione, sia in ragione delle già svolte considerazioni con riguardo all’onere del responsabile dell’infortunio di attivarsi in sede probatoria per consentire la determinazione della misura complessiva del danno subito dalla vittima anche ai fini della quantificazione della rivalsa INAIL che non può superare la misura stessa, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice avvalersi o meno di ctu a tali fini.

Rigettato il ricorso, le spese di lite del presente giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del D. nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il D. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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