Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16.3.2006 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da R.F. avverso il verbale di violazione amministrativa, con cui gli era stato contestato, da un ausiliare del traffico del Comune di Roma, di aver lasciato, il 14.5.05, in (OMISSIS), un’autovettura in sosta, in zona di parcheggio non libero, senza provvedere al dovuto pagamento.
Il giudicante accoglieva l’opposizione, ritenuto provato che il ricorrente, il giorno della presunta violazione, si trovava a condurre una parente invalida su autovettura regolarmente munita di contrassegno che consensiva la sosta anche in luogo vietato, "ai sensi dell’art. 12 della determinazione dirigenziale n. 1597;
dichiarava compensate fra le parti le spese di lite.
Con sentenza depositata il 4.5.2010 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dal R., con atto di citazione notificato il 23.4.2007, avverso il capo della decisione riguardante la compensazione delle spese, lamentando la omessa motivazione sul punto.
Osservava il Tribunale che il ricorso introduttivo era stata depositato in data 10.8.2005 e, quindi, "ratione temporis", doveva, nella specie, applicarsi l’art. 92 c.p.c. nella previgente formulazione che, secondo la giurisprudenza prevalente, consentiva al giudice di compensare le spese di lite per giusti motivi, senza obbligo di specificarli.
Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione da R. F. sulla base di un unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso e successiva memoria il Comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2; art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
la sentenza impugnata era errata, sia nella parte in cui la Corte di merito, confermando la decisione del giudice di prime cure, non aveva riconosciuto il rimborso delle spese processuali alla parte totalmente vittoriosa in primo grado e sia nella parte in cui aveva disposto la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato.
La frase di stile adottata dal primo giudice: "Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti", non era sufficiente a legittimare detta compensazione, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte di legittimità (ex multis Cass. n. 4455/1999) che aveva affermato: "le ragioni della condanna alle spese e/o della fermato: "le ragioni della condanna alle spese e/o della loro compensazione… se non debbono essere specificate, devono, però, quantomeno risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale (intesa nel senso precisato dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2". Il fatto che la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ex L. 28 dicembre 2005, n. 263, riguardasse i giudizi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (1 marzo 2006), non poteva, peraltro, pregiudicare la domanda in sede di appello,tenuto conto che, sulla base di un’interpretazione autentica, detta legge aveva integrato l’art. 92, comma 2 stabilendo:"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti".
Nella specie, quindi, sussisteva il vìzio di cui all’art. 305 c.p.c., n. 5, "risolvendosi la mera generica enunciazione dei "giusti motivi nell’elusione dell’obbligo sancito dall’art. 111 Cost., comma 6". Il ricorso è fondato.
La statuizione del primo giudice: "Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti", se pure adottata con riferimento ad un procedimento instaurato prima della L. n. 263 del 2005, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1.3.2006, è inficiata da illogica, incongrua motivazione.
E’ pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cfr. S.U. Cass. n. 20599/2008), la facoltà del giudice di compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli secondo la disciplina dell’art. 92 c.p.c. nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore di detta legge) va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza, "stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese", come affermato nella sentenza impugnata.
Nella specie, però, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha giustificato la compensazione delle spese sulla base, sostanzialmente, di argomentazioni diverse da quelle adottata dal giudice di prime cure, laddove è stato evidenziato (pag. 7 della sent.imp.) che, in sede di opposizione,l’opponente aveva dedotto che sull’autovettura fosse esposto il contrassegno invalidi di cui la P. era titolare, mentre il primo giudice aveva accolto l’opposizione sulla base di una circostanza diversa, con riferimento alla dichiarazione apparentemente riconducibile alla P. che "al momento in cui veniva elevata la pretesa infrazione al codice della strada. ella si trovava a brodo dell’autovettura condotta dal nipote R.F.. Quest’ultima circostanza, secondo il giudice di appello, "trattandosi di accertamento di sanzione, in mancata presenza della parte sanzionata, avrebbe dovuto essere fatta valere in giudizio previa querela di falso rispetto all’oggetto dell’accertamento stesso", strumento di cui la parte non aveva inteso avvalersi.
Orbene, tale motivazione, a fronte della "diversa linea interpretativa adottata dal primo giudice (V. pag. 5 della sent. imp.), non valeva a giustificare "ex post" la compensazione delle spese adottata dalla sentenza di primo grado, dovendo le ragioni giustificatrici della compensazione delle spese essere desumibili dalla motivazione che sostiene la relativa statuizione di merito e non da quelle successivamente individuate dal giudice di appello. Con motivazione illogica e non adeguata è stato, quindi, rigettato il motivo di appello che investiva la statuizione sulla compensazione delle spese di lite ed è stato condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, in difetto, peraltro, di un apprezzamento unitario dell’esito complessivo del giudizio spettante al giudice dell’impugnazione che avrebbe potuto provvedere, con motivazione autonoma, sulle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di prime grado.
Consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Roma che provvedere a riesaminare la statuizione sulla compensazione delle spese, considerati i rilievi sopraindicati e, provvedere, altresì, alla regolazione anche delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Roma.
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